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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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 Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)

Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps)

(del 5 giugno 2000)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 1° luglio 1998 no. 4773 del Consiglio di Stato;

visto il raporto 6 aprile 2000 no. 4773/4773A R della Commissione della gestione e delle finanze;

ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

decreta:

TITOLO I

Scopo e campo d’applicazione

 

A. Scopo

Art. 11La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2Essa sostiene l’integrazione sociale.

 

B. Campo d’applicazione

Art. 21Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);

c)la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;

d)l’assegno di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;

e)l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;

f)l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);

g)l’assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h)l’assegno di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

i)le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.[1]

2La legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali.

3Alle prestazioni sociali ai sensi di questa legge non si applica la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Titolo ii

Prestazioni sociali di complemento coordinate

 

A. Definizioni[2]

Art. 2a[3]Sono prestazioni sociali di complemento coordinate quelle elencate all’art. 2 cpv. 1 dalla lett. a) alla lett. e).

 

B. Unità e reddito di riferimento, titolare del diritto e importo

Art. 2b[4]Le prestazioni sono disciplinate dalle relative leggi speciali.

 

Art. 2c[5]

 

TITOLO III

Prestazioni sociali armonizzate

CAPITOLO 1

Prestazioni sociali di complemento

 

A. Definizioni

I. Prestazioni sociali di complemento

Art. 3[6]Sono prestazioni sociali di complemento armonizzate quelle elencate all’art. 2 cpv. 1 dalla lett. f) alla lett. i).

 

II. Unità di riferimento

1. In generale[7]

Art. 41L’unità di riferimento è costituita:

a)dal titolare del diritto;

b)dal coniuge o dal partner registrato;[8]

c)dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[9]

d)dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7[10]

 

2. Titolare del diritto economicamente dipendente

Art. 4a[11]1Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte:

a)i suoi genitori,

b)i suoi fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.

2I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio essi fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato.

 

3. Genitori privati dell’autorità parentale

Art. 4b[12]Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.

 

4. Coniugi separati di fatto

Art. 4c[13]1Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente:

a)non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

b)non vi è comunione domestica (art. 175 CC);

c)ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);

d)non vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

2Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).

3L’anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

 

5. Persone domiciliate all’estero

Art. 4d[14]1Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone domiciliate all’estero.

2Il Consiglio di Stato definisce a quali condizioni i frontalieri hanno diritto alle prestazioni previste dalla legge.

 

6. Studenti

Art. 4e[15]Se i genitori del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente partecipano alle spese di mantenimento, l’importo viene considerato nel calcolo del reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento.

 

7. Altri casi particolari

Art. 4f[16]Il regolamento definisce e disciplina ulteriori casi particolari.

 

III. Reddito disponibile residuale

Art. 5Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento.

 

IV. Reddito computabile

Art. 61Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;[17]

b)...;

c)...;

d)i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)tutte le rendite riconosciute ai sensi della legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.[18]

2Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.[19]

3Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.

 

V. Spesa computabile

1. Definizione

Art. 7La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio.

 

2. Spesa vincolata

Art. 81La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;[20]

b)gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e)i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);[21]

h)i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.[22]

i)...;

j)[23]

2Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi.

 

3. Spesa per l’alloggio

Art. 91La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento composte da una persona:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento composte da due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento composte da più di due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%.

2Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

 

VI. Soglia di intervento

Art. 10[24]1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a)per il titolare del diritto:fr. 17’441.–;

b)per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:fr.   8’591.–;

c)per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento:fr.   6’402.–;

d)per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:fr.   4’896.–;

e)per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:fr.   4’879.–.

2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.[25]

 

B. Determinazione del reddito disponibile residuale

Art. 10a1Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.

2Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari.

 

C. Diritto

I. Principio

Art. 111Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la soglia di intervento non è raggiunta dalla somma fra:

a)il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento;

b)le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento;

c)la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento;

d)le altre prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui essa beneficia.[26]

2Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale.

 

II. Titolare del diritto e importo

Art. 12Il titolare del diritto alla singola prestazione sociale e l’importo massimo della stessa sono definiti dalla relativa legge speciale.

 

III. Ordine delle prestazioni

Art. 13Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;[27]

b)ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.

 

Capitolo 2

[28]

 

Art. 14-16[29]

Art. 17[30]

 

Capitolo 3

Disposizioni comuni

Sezione 1

Procedura

 

A. Informazione e consulenza[31]

Art. 181Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a)informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b)mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c)indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.[32]

 

B. Richiesta

Art. 191Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

2I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.[33]

3Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.[34]

 

C. Rinuncia a prestazioni

Art. 20[35]1Il titolare del diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.

2La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.

3L’organo amministrativo competente deve confermare per iscritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia o della revoca.

 

D. Collaborazione nell’esecuzione

Art. 21[36]1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

 

Art. 22[37]

 

E. Decorrenza delle prestazioni

Art. 23[38]Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.

 

F. Revisione e riconsiderazione

I. Principio

Art. 24[39]1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a)era manifestamente errata,

b)la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

 

II. Decorrenza

Art. 25[40]1In caso di revisione, l’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione.[41]

2In caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione.

 

G. Restituzione di prestazioni indebitamente percepite[42]

Art. 261La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

3La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

4I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.[43]

 

H. Revisione periodica e revisione straordinaria[44]

Art. 271Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente.

2L’organo amministrativo competente effettua:

a)revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b)revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite.

3L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria.

4Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate.[45]

5L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a)dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b)dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c)dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente.[46]

 

Sezione 2

Norme generali

 

A. Accesso ai dati protetti

Art. 281Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.

2Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni.

 

B. Assistenza giudiziaria e amministrativa

Art. 29[47]1Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi chiamati all’applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti utili a:

a)determinare, modificare o restituire prestazioni,

b)prevenire versamenti indebiti.

2Alle stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza.

 

C. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni

Art. 30[48]1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.

 

D. Obbligo del segreto

Art. 31[49]1Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

2Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, il Consiglio di Stato può consentire eccezioni all’obbligo del segreto.

 

E. Versamento diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi

Art. 321L’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

2Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.

 

Sezione 3

Rimedi di diritto

 

Rimedi di diritto e procedura[50]

Art. 331Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).[51]

 

Sezione 4

Disposizioni penali

 

A. Diffida

Art. 34Chi viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, in quanto non commetta azione punibile secondo l’art. 36, è preventivamente diffidato dall’organo amministrativo competente al rispetto delle norme legali.

 

B. Multe d’ordine

Art. 351Chi persevera nella violazione delle prescrizioni d’ordine o di controllo, può essere punito dall’organo amministrativo competente con una multa fino a cinquecento franchi.

2La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.[52]

 

C. Contravvenzioni

Art. 361Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;

chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto;

è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.[53]

2Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.

3La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.[54]

 

titolo Iv

Disposizioni transitorie e finali

 

A. Disposizione transitoria

Art. 371La legge si applica alle richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore.

2Le prestazioni sociali erogate in virtù del previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti.

3In deroga all’art. 10, per l’anno 2005 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.[55]

4In deroga all’art. 10, per l’anno 2007 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.[56]

5In deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014 fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012.[57]

 

Art. 37a[58]Le prestazioni erogate secondo i limiti applicati nell’anno 2007 o calcolate computando l’importo degli assegni familiari di base e per giovani in formazione o invalidi in vigore fino al 31 dicembre 2007, vengono adeguate in caso di revisione periodica o straordinaria (art. 27 Laps).

 

B. Entrata in vigore

Art. 381Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[59]

 

 

Pubblicata nel BU 2003, 13 e BU 2003, 28.


[1]  Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182.

[2]  Nota marginale modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.

[3]  Art. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedenti modifiche: BU 2010, 303; BU 2015, 194.

[4]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.

[5]  Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010, 303.

[6]  Art. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedente modifica: BU 2015, 194.

[7]  Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[8]  Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.

[9]  Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[10]  Cpv. abrogati dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[11]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[12]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[13]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[14]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[15]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[16]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[17]  Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.

[18]  Lett. modificata dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94; precedente modifica: BU 2006, 313.

[19]  Cpv. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[20]  Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[21]  Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271; precedente modifica: BU 2010, 303.

[22]  Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[23]  Lett. abrogata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[24]  Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 32; precedente modifica: BU 2008, 110.

[25]  Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.

[26]  Cpv. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010, 303.

[27]  Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010, 303.

[28]  Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.

[29]  Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.

[30]  Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2006, 313.

[31]  Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[32]  Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[33]  Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303.

[34]  Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[35]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[36]  Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[37]  Art. abrogato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.

[38]  Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU 2006, 313.

[39]  Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[40]  Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[41]  Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73.

[42]  Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[43]  Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[44]  Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[45]  Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303; precedente modifica: BU 2006, 313.

[46]  Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU 2006, 313.

[47]  Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[48]  Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[49]  Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[50]  Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

[51]  Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 517; precedente modifica: BU 2006, 313.

[52]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[53]  Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.

[54]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[55]  Cpv. introdotto dal DL 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 56.

[56]  Cpv. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 49; precedente modifica: BU 2006, 41.

[57]  Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94.

[58]  Art. introdotto dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 113.

[59]  Entrata in vigore, unitamente alla modifica del 26.6.2002: 1° febbraio 2003 - BU 2003, 13 e BU 2003, 28.