Regolamento
concernente la protezione contro il fumo
del 27 maggio 2026 (stato 1° luglio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli articoli 23, 50, 52 e 52a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
vista la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (di seguito legge contro il fumo passivo);
vista la legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche del 1° ottobre 2021 (LPTab),
decreta:
Disposizioni generali
Oggetto
Art. 1Il presente regolamento disciplina:
a)la protezione dal fumo passivo;
b)la protezione e la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche;
c)la protezione dei minorenni.
Campo di applicazione
Art. 2Il presente regolamento si applica:
a)ai prodotti del tabacco;
b)alle sigarette elettroniche;
c)ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab.
Capitolo secondo
Competenze
Dipartimento della sanità e della socialità
Art. 3Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab, riservate le competenze del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Dipartimento delle istituzioni
Art. 4Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR).
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Art. 5Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori.
Ufficio di sanità
Art. 6L'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:
a)vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico riservate le competenze dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia e del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni;
b)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza;
c)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere d e g LPTab per quanto di sua competenza;
d)autorizzare le strutture per fumatori al di fuori delle imprese di ristorazione, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 del regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR).
Laboratorio cantonale
Art. 7Il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:
a)svolgere test d'acquisto o affidare tale incarico a terzi secondo l'articolo 24 LPTab;
b)sorvegliare il mercato e ordinare le misure di cui all'articolo 37 LPTab;
c)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e g LPTab per quanto di sua competenza.
Ufficio del medico cantonale
Art. 81L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, tramite il Servizio di promozione e valutazione sanitaria, è competente per informare e sensibilizzare il pubblico sui temi previsti all’articolo 36 capoverso 1 LPTab.
2L’attività di informazione e sensibilizzazione include la raccolta di dati a fini di monitoraggio, di prevenzione e promozione della salute.
Servizio autorizzazioni, commercio e giochi
Art. 9Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni è competente per:
a)vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR;
b)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR;
c)autorizzare le strutture per fumatori nelle imprese di ristorazione secondo l'articolo 3 della legge contro il fumo passivo, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 RLEAR.
Ufficio dell’ispettorato del lavoro
Art. 10L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per:
a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza.
Capitolo terzo
Protezione dal fumo
Luoghi accessibili al pubblico
Art. 111Oltre ai luoghi elencati all'articolo 1 capoverso 2 della legge contro il fumo passivo, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:
a)i luoghi di svago e culturali;
b)gli spazi adibiti a fiere e mostre;
c)tutte le strutture dove si svolgono attività per e con minorenni.
2Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati nell'articolo 1 della legge contro il fumo passivo e nell'articolo 10 capoverso 1 del presente regolamento, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.
3Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.
4Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 3.
Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza
Art. 121Il cartello del divieto di consegna di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPTab viene fornito gratuitamente dall'Ufficio del medico cantonale.
2I responsabili dei punti di vendita, come pure quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto della legislazione federale e cantonale relativa al tabacco e alla protezione dal fumo.
Capitolo quarto
Disposizioni penali
Comunicazione
Art. 13Le violazioni alle disposizioni penali constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’autorità competente di cui al secondo capitolo.
Contravventori
Art. 141In caso di violazione del divieto di fumare di cui all'articolo 2 della legge contro il fumo passivo, oltre al trasgressore può essere punito il gestore della struttura medesima, rispettivamente il datore di lavoro.
2In caso di violazione del divieto di consegna a minorenni di cui all'articolo 23 LPTab, sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori.
Capitolo quinto
Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 15Il regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 16Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.
Pubblicata nel BU 2026, 173.



