DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
26.06.2026
(Bollettino ufficiale 22/2026)
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 Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 27 maggio 2026

Regolamento

concernente la protezione contro il fumo

del 27 maggio 2026 (stato 1° luglio 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 23, 50, 52 e 52a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

vista la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (di seguito legge contro il fumo passivo);

vista la legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche del 1° ottobre 2021 (LPTab),

 

decreta:

 

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Oggetto

Art. 1Il presente regolamento disciplina:

a)la protezione dal fumo passivo;

b)la protezione e la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche;

c)la protezione dei minorenni.

 

Campo di applicazione

Art. 2Il presente regolamento si applica:

a)ai prodotti del tabacco;

b)alle sigarette elettroniche;

c)ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab.

 

Capitolo secondo

Competenze

 

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 3Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’appli­cazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab, riservate le competenze del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

 

Dipartimento delle istituzioni

Art. 4Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR).

 

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Art. 5Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori.

 

Ufficio di sanità

Art. 6L'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:

a)vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico riservate le competenze dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia e del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni;

b)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza;

c)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere d e g LPTab per quanto di sua competenza;

d)autorizzare le strutture per fumatori al di fuori delle imprese di ristorazione, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 del regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR).

 

Laboratorio cantonale

Art. 7Il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:

a)svolgere test d'acquisto o affidare tale incarico a terzi secondo l'articolo 24 LPTab;

b)sorvegliare il mercato e ordinare le misure di cui all'articolo 37 LPTab;

c)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e g LPTab per quanto di sua competenza.

 

Ufficio del medico cantonale

Art. 81L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, tramite il Servizio di promozione e valutazione sanitaria, è competente per informare e sensibilizzare il pubblico sui temi previsti all’articolo 36 capoverso 1 LPTab.

2L’attività di informazione e sensibilizzazione include la raccolta di dati a fini di monitoraggio, di prevenzione e promozione della salute.

 

Servizio autorizzazioni, commercio e giochi

Art. 9Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni è competente per:

a)vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR;

b)perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR;

c)autorizzare le strutture per fumatori nelle imprese di ristorazione secondo l'articolo 3 della legge contro il fumo passivo, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 RLEAR.

 

Ufficio dell’ispettorato del lavoro

Art. 10L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per:

a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali adibiti a luoghi di lavoro per più persone;

b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza.

 

Capitolo terzo

Protezione dal fumo

 

Luoghi accessibili al pubblico

Art. 111Oltre ai luoghi elencati all'articolo 1 capoverso 2 della legge contro il fumo passivo, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

a)i luoghi di svago e culturali;

b)gli spazi adibiti a fiere e mostre;

c)tutte le strutture dove si svolgono attività per e con minorenni.

2Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati nell'articolo 1 della legge contro il fumo passivo e nell'articolo 10 capoverso 1 del presente regolamento, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

3Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.

4Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 3.

 

Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

Art. 121Il cartello del divieto di consegna di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPTab viene fornito gratuitamente dall'Ufficio del medico cantonale.

2I responsabili dei punti di vendita, come pure quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto della legislazione federale e cantonale relativa al tabacco e alla protezione dal fumo.

 

Capitolo quarto

Disposizioni penali

Comunicazione

Art. 13Le violazioni alle disposizioni penali constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’autorità competente di cui al secondo capitolo.

 

Contravventori

Art. 141In caso di violazione del divieto di fumare di cui all'articolo 2 della legge contro il fumo passivo, oltre al trasgressore può essere punito il gestore della struttura medesima, rispettivamente il datore di lavoro.

2In caso di violazione del divieto di consegna a minorenni di cui all'articolo 23 LPTab, sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori.

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 15Il regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 16Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.

 

 

Pubblicata nel BU 2026, 173.