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26.06.2026
(Bollettino ufficiale 22/2026)
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 Regolamento sull'aiuto sociale in materia d'asilo del 13 maggio 2026 (RASMA)

Regolamento

sull’aiuto sociale in materia d’asilo

(RASMA)

del 13 maggio 2026 (stato 1° luglio 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 6 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;

vista la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) e le relative disposizioni di applicazione;

vista la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI) e le relative disposizioni di applicazione,

decreta:

Capitolo primo

Oggetto e competenza

 

Oggetto e campo d’applicazione

Art. 11Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni di aiuto sociale alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a)richiedenti l’asilo;

b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c)persone provvisoriamente ammesse;

d)persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2Il presente regolamento non si applica per contro ai rifugiati statutari e ai rifugiati ammessi provvisoriamente.

 

Competenze

Art. 21Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione del presente regolamento. Esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, e per essa della Sezione del sostegno sociale e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati.

2Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1, la Sezione e l’Ufficio possono delegare ad enti autonomi pubblici o privati l’adempimento di questi compiti mediante la stipulazione di un contratto di prestazione.

3In caso di stipulazione di un contratto di prestazione, gli enti incaricati possono adottare delle disposizioni interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni di aiuto sociale, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l’espressa autorizzazione della Sezione e dell’Ufficio.

4L’Ufficio è competente per la verifica dei sospetti abusi da parte dell’assistito e può avvalersi della collaborazione dell’ispettorato sociale della Sezione. L’Ufficio o l’ispettorato sociale della Sezione possono, d’ufficio o su segnalazione, raccogliere le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di eventuali abusi da parte dell’assistito. A tale scopo possono acquisire i dati necessari a verificare che le condizioni per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali siano ancora adempiute e che esse siano utilizzate conformemente al loro scopo, segnatamente presso i Comuni, la Polizia comunale, la Polizia cantonale, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, le autorità giudiziarie e altri uffici dell’amministrazione cantonale. Le autorità summenzionate collaborano con la Sezione e i servizi preposti nella determinazione dell’esistenza di abusi, in particolare segnalando i presunti casi di violazione del presente regolamento.

 

Capitolo secondo

Sistema di accoglienza

 

Sistema a due fasi

Art. 3L’accoglienza sul territorio cantonale si basa sul principio del sistema a due fasi.

 

Pianificazione del collocamento

Art. 4L’Ufficio pianifica e gestisce, ove necessario con il supporto degli enti incaricati, gli alloggi collettivi e individuali delle due fasi di accoglienza.

 

Prima fase

Art. 51Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c, una volta attribuite al Cantone, vengono collocate provvisoriamente presso un centro collettivo.

2La permanenza provvisoria nei centri collettivi ha come obiettivo principale quello di fornire alle persone i primi strumenti utili per muoversi in maniera indipendente sul territorio e al contempo valutarne i bisogni individuali in vista del collocamento definitivo.

3Durante la permanenza nel centro collettivo le prestazioni di aiuto sociale vengono erogate in natura o, in base alle circostanze, in denaro. L’Ufficio chiarisce i dettagli tramite disposizione.

4L’Ufficio garantisce una prima fase d’integrazione i cui dettagli sono definiti tramite disposizione.

 

Seconda fase

Art. 61Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c, dopo una prima fase in un centro collettivo, possono essere collocate in alloggi individuali dislocati sul territorio cantonale.

2L’Ufficio verifica e attesta l’idoneità degli appartamenti messi a disposizione dai terzi.

3Per l’assegnazione degli appartamenti l’Ufficio tiene in considerazione la situazione personale delle persone coinvolte.

4Il contratto di locazione viene stipulato dai soggetti interessati con diritti e doveri che da esso scaturiscono.

5Dal momento dell’uscita dal centro collettivo le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c possono richiedere l’aiuto sociale in materia d’asilo.

 

Eccezione

Art. 71Le persone di cui all’articolo 1 lettera d che devono lasciare il territorio svizzero non rientrano nel sistema a due fasi.

2In attesa della loro partenza a queste persone viene garantito lo stretto necessario ai sensi dell’articolo 35.

 

Capitolo terzo

Unità di riferimento

 

In generale

Art. 8L’unità di riferimento è costituita:

a)dal titolare del diritto;

b)dal coniuge o dal partner registrato;

c)dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)dai figli maggiorenni, se questi sono economicamente dipendenti.

 

In particolare

Art. 9Oltre alle persone di cui all’articolo 8 possono far parte dell’unità di riferimento del titolare del diritto, con le debite autorizzazioni:

a)i fratelli;

b)i nipoti;

c)un minore in generale.

 

Titolare del diritto economicamente dipendente

Art. 101Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte:

a)i suoi genitori,

b)i suoi fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.

2I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio essi fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato.

 

Persone economicamente dipendenti

Art. 111Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a)ha meno di 30 anni;

b)non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;

c)non ha figli;

d)è in prima formazione.

2Vi è prima formazione ai sensi del capoverso 1 lettera d quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a)primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b)secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c)terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d)perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

 

Genitori privati dell’autorità parentale

Art. 12Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.

 

Coniugi separati di fatto

Art. 131Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente:

a) non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);

c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);

d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

2Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al capoverso 1 lettera d deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).

3L’anno di separazione di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

 

Partner conviventi

Art. 14La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a)vi sono figli in comune;

b)la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c)la convivenza è durata almeno sei mesi.

 

Eccezione per i minori non accompagnati

Art. 151La gestione dei minori non accompagnati è indipendente dal loro statuto in materia d’asilo.

2Per costoro viene tenuto conto dei loro bisogni particolari e delle esigenze legate al benessere del minore.

3L’Ufficio regola i dettagli per mezzo di disposizioni.

 

Capitolo quarto

Integrazione e aiuto sociale per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone provvisoriamente ammesse

 

Integrazione

a) partecipazione a misure di integrazione e inserimento

Art. 161Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c sono tenute a partecipare a misure di integrazione e inserimento volte a favorire la loro autonomia sociale e professionale.

2L’Ufficio e, se per esso, gli enti incaricati stabiliscono un progetto d’integrazione e inserimento individuale tenendo conto dell’età e delle attitudini personali delle persone coinvolte.

3Riesaminano periodicamente il progetto di integrazione e inserimento e se necessario lo adattano.

4Aggiornano e chiariscono, tramite disposizioni, le misure attuabili ed esonerano, in base alle circostanze, certi gruppi di persone dall’obbligo previsto dal capoverso 1.

 

b) doveri

Art. 17 1Il progetto d’integrazione e inserimento individuale è vincolante.

2Il mancato rispetto del progetto d’integrazione dà luogo ad una riduzione proporzionale delle prestazioni di aiuto sociale ai sensi dell’articolo 34.

 

Aiuto sociale

a) principio di sussidiarietà

Art. 181Le prestazioni di aiuto sociale secondo questo regolamento sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali, delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.

2In particolare le prestazioni di aiuto sociale propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali.

 

b) beneficiari

Art. 19Le persone richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non sono in grado di mantenersi in modo adeguato o puntuale, tramite mezzi propri o tramite aiuti da parte di terzi, possono chiedere l’assistenza sociale in materia d’asilo.

 

c) doveri

Art. 201Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c sono tenute, in particolare, a:

a)conformarsi alle disposizioni;

b)provvedere al loro fabbisogno con mezzi propri;

c)fare tutto il necessario per evitare, sopprimere o ridurre lo stato d’indigenza;

d)apprendere la lingua ufficiale del Cantone;

e)accettare un lavoro conveniente o di partecipare a delle misure d’integrazione e inserimento appropriate;

f)acquisire la formazione necessaria per partecipare alla vita economica, sociale e culturale;

g)rispettare la sicurezza e l’ordine pubblico;

h)osservare i valori della Confederazione e, in particolare, d’applicare il principio dell’ugua­glianza tra la donna e l’uomo.

2Esse devono inoltre fornire all’Ufficio, o per esso agli enti incaricati, le informazioni richieste sulla loro situazione personale ed economica e comunicargli spontaneamente e immediatamente tutti i cambiamenti.

 

d) competenza di emanare delle disposizioni

Art. 21L’Ufficio può emanare delle disposizioni per la concessione dell’aiuto sociale in materia di asilo che consentono di evitare, sopprimere o ridurre l’indigenza, o incoraggiare l’iniziativa personale.

 

e) scelta e affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Art. 221In applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 82a LAsi, l’Ufficio decide annualmente:

a)l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei beneficiari di prestazione assistenziale;

b)la forma assicurativa (franchigia e modello assicurativo);

c)l’assicuratore (uno o più assicuratori).

2Il riconoscimento del pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della franchigia e delle partecipazioni è vincolato al rispetto delle disposizioni emanate dall’Ufficio.

 

Prestazioni di aiuto sociale propriamente dette

Art. 231La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni di aiuto sociale sono commisurate agli scopi di questo regolamento, alle condizioni personali e alle situazioni locali.

2Le prestazioni di aiuto sociale sono ordinarie o speciali.

3Le prestazioni di aiuto sociale possono essere ricorrenti o puntuali.

 

Prestazioni di aiuto sociale ordinarie

Art. 241Le prestazioni di aiuto sociale ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale ed il forfait mensile di mantenimento definito dall’articolo 30, da cui vengono dedotte le eventuali prestazioni sociali di complemento percepite.

2Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

 

Reddito disponibile residuale

Art. 25Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento.

 

Reddito computabile

Art. 26Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)i redditi ai sensi degli articoli 15–22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli articoli 36 capoverso 1 e 38 capoverso 1 LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo 200 franchi al mese; non viene computata per gli apprendisti una quota del reddito da lavoro pari a 200 franchi al mese; non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

b)i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

c)la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 4'000 franchi per una persona sola, 8'000 franchi per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e 2'000 franchi per ogni minorenne o maggiorenne non econo­micamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

d)le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

e)i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

 

Spesa computabile

Art. 27La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio.

 

Spesa vincolata

Art. 281La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)le spese ai sensi degli articoli 25–31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b)gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera a LT;

c)i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettere d e f LT;

d)i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera e LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

e)i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie;

f)i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

2Le spese di cui all’articolo 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al capoverso 1 lettera b vengono riconosciuti:

a)per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli articoli 19 e 20 LT;

b)per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli inte­ressi.

 

Spesa per l’alloggio

Art. 291Durante la prima fase in un centro collettivo, alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere ac, l’Ufficio non riconosce alcun importo a valere quale spesa alloggiativa.

2Durante la seconda fase l’Ufficio riconosce una spesa mensile massima per l’alloggio, comprensiva di pigione e spese accessorie, pari a:

a) 800 franchi per persona sola;

b) 1'250 franchi per due persone;

c) 1'500 franchi per tre o più persone.

 

Forfait mensile di mantenimento

Art. 30Il forfait mensile di mantenimento corrisponde a:

a)500 franchi per persona sola;

b)750 franchi per i coniugi, per i partner registrati e per i partner conviventi;

c)317 franchi quale supplemento per il primo minorenne;

d)268 franchi quale supplemento per ogni ulteriore minorenne;

e)500 franchi quale supplemento per ogni maggiorenne economicamente dipendente.

 

Prestazioni di aiuto sociale speciali

Art. 311Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari.

2Esse vengono definite e dettagliate tramite disposizione.

3La richiesta di prestazioni speciali deve essere inoltrata all’Ufficio immediatamente o al più tardi entro tre mesi allegando i relativi giustificativi.

4Possono essere concesse prestazioni speciali per un periodo limitato per fare fronte a spese vincolate o spese di alloggio superiori ai limiti previsti dagli articoli 28 e 29.

5Tramite disposizione l’Ufficio può prevedere il riconoscimento di importi forfettari in caso di situazioni particolari.

6Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del richiedente raggiungono o superano il forfait mensile di mantenimento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate.

7A titolo di prestito da rimborsare possono essere versati segnatamente: il deposito di garanzia dell’elettricità, il deposito di garanzia della pigione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal).

 

Metodo di pagamento

Art. 321I pagamenti delle prestazioni in denaro sono effettuati dall’Ufficio direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale.

2In deroga al capoverso 1 l’Ufficio effettua direttamente all’assicuratore il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

3Tramite disposizione l’Ufficio può stabilire ulteriori deroghe al pagamento diretto all’assistito.

 

Revisione

Art. 33Possono essere modificati in ogni tempo la natura e la forma delle prestazioni o decise misure particolari di vigilanza, quando l’assistito si dimostra incapace di utilizzare le prestazioni assegnategli in modo conforme alla loro finalità.

 

Riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni di aiuto sociale

Art. 341Le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei casi in cui:

a)il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dal presente regolamento;

b)il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’integrazione, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;

c)il beneficiario non collabora o non collabora sufficientemente;

d)il beneficiario si rende colpevole di una delle violazioni elencate all’articolo 83 capoverso 1 LAsi;

e)il beneficiario viola i doveri di cui all’articolo 20;

f)il beneficiario si trova in situazione di indigenza per sua colpa;

g)il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni di aiuto sociale sono sussidiarie;

h)il beneficiario non si conforma alle disposizioni e ai regolamenti dei centri collettivi.

2In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni di aiuto sociale, l’Ufficio, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

3La decisione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

4Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’articolo 41. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

 

Capitolo quinto

Ottenimento e calcolo dell’aiuto materiale per le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame e che devono lasciare il territorio svizzero

 

Entità delle prestazioni di aiuto sociale

Art. 351Alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d che non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana.

2Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura e, di principio, fino allo scadere del termine di partenza.

3Se appare più razionale l’attribuzione di una somma in denaro, questa corrisponde ad un massimo mensile di:

a)300 franchi per persona sola;

b)500 franchi per i coniugi, per i partner registrati e per i partner conviventi;

c)250 franchi quale supplemento per il primo minorenne;

d)200 franchi quale supplemento per ogni ulteriore minorenne;

e)300 franchi quale supplemento per ogni maggiorenne economicamente dipendente.

4L’Ufficio può per mezzo di disposizioni prevedere maggiori dettagli.

 

Capitolo sesto

Rimborso e restituzione

 

Obbligo di rimborso

Art. 361Le prestazioni di aiuto sociale debitamente corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

a)quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L’Ufficio può parimenti esigere che gli si versino direttamente gli arretrati;

b)in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c)in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

2Il diritto di rimborso viene fatto valere mediante decisione nei confronti del beneficiario della prestazione assistenziale.

3Il diritto di rimborso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Ufficio ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

 

Ordine di restituzione

Art. 371La prestazione assistenziale indebitamente percepita deve essere restituita.

2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’Ufficio o gli enti incaricati hanno avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

3La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

4I coniugati, i partner registrati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

 

Capitolo settimo

Procedura

 

Domanda

Art. 381Le prestazioni di aiuto sociale vengono concesse soltanto su richiesta.

2La richiesta delle prestazioni di aiuto sociale, sottoscritta dal richiedente, va indirizzata direttamente all’Ufficio o, in sostituzione, all’ente incaricato.

 

Decisione

Art. 391L’Ufficio decide sulle domande di prestazioni di aiuto sociale.

2La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.

 

Decorrenza

Art. 401Il diritto al pagamento della prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la domanda.

2Il diritto al pagamento della prestazione assistenziale decorre dal primo giorno del mese se la domanda di rinnovo della prestazione assistenziale scaduta è stata inoltrata al più tardi l’ultimo giorno del mese per il quale se ne chiede il rinnovo.

 

Rimedi di diritto

Art. 411Contro le decisioni emesse in virtù del presente regolamento è data facoltà di reclamo all’Ufficio entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al capoverso 1 è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca); per quanto non disposto da tale legge si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

 

Gratuità della procedura

Art. 42Ogni atto procedurale in materia d’assistenza è gratuito; in particolare non possono essere prelevate spese e tasse di giudizio, tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato.

 

Obbligo di informazione

a) in generale

Art. 431Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

 

b) in particolare

Art. 441Il richiedente è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modifica, la riduzione o la soppressione delle prestazioni di aiuto sociale.

2Il richiedente è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di residenza, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di residenza.

 

Revisione e riconsiderazione

a) principio

Art. 451Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’Ufficio scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’Ufficio può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a)era manifestamente errata,

b)la rettifica ha una notevole importanza.

 

b) decorrenza

Art. 461In caso di revisione, l’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione.

2In caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione.

 

Capitolo ottavo

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 47È abrogato il regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007.

 

Disposizioni transitorie

Art. 481Le norme di questo regolamento si applicano a tutte le domande di rinnovo della prestazione assistenziale presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento anteriore salvo che il presente sia più favorevole agli interessati.

2I reclami pendenti in materia d’assistenza sono istruiti e decisi conformemente al regolamento sin qui in vigore; i reclami presentati contro le decisioni dell’Ufficio, prese prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione.

 

Entrata in vigore

Art. 49Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.

 

 

Pubblicato nel BU 2026, 147.