DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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 Statuto dell'Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino del 16 aprile 2024

Statuto

dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino

del 16 aprile 2024 (stato 8 novembre 2024)

 

TITOLO I

Generalità

 

Base legale

Art. 1L’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino (OFCT) è una corporazione di diritto pubblico istituita a norma dell’articolo 30 capoverso 2 lettera c della legge sulla promozione della salute e del coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) e dell’articolo 59 del Codice civile svizzero.

 

Durata e sede dell’OFCT

Art. 21L’OFCT è costituito per durata indeterminata.

2L’OFCT ha la propria sede a Lugano.

 

TITOLO II

Scopi e compiti

 

Scopi

Art. 31L’OFCT collabora in particolare con lo Stato, alla promozione ed alla salvaguardia della salute della popolazione come all’esecuzione dei compiti assegnatigli dalla legislazione sanitaria o che gli vengono delegati.

2L’OFCT tutela e rappresenta gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei suoi membri nell’esercizio della professione nel Cantone Ticino, promuovendo l’adozione di condizioni quadro adeguate all’esercizio della professione.

3L’OFCT può aderire ad altre organizzazioni attive nel settore in cui opera, e meglio con organizzazioni della Confederazione, dei Cantoni come pure con istituti internazionali che gli sono professionalmente e culturalmente contigui.

 

Compiti specifici

Art. 4L’OFCT in particolare:

a)favorisce rapporti di collegialità fra i suoi membri;

b)promuove il mantenimento del rapporto di fiducia fra i suoi membri e la loro utenza e clientela, informandole nell’ambito delle sue competenze professionali;

c)si propone quale interlocutore nei rapporti con le autorità, le istituzioni pubbliche e private del settore sanitario come nei riguardi della popolazione;

d)esprime all’indirizzo del Legislatore il proprio avviso prima dell’adozione di modifiche di norme di legge o di esecuzione riguardanti il settore sanitario come di importanti provvedimenti di portata generale;

e)vigila sul rispetto delle norme deontologiche approvate dal Consiglio direttivo;

f)promuove e/o sviluppa ogni altra utile iniziativa, in osservanza alle leggi come ai suoi statuti, a tutela dei propri interessi come di quelli della popolazione, della prevenzione come della promozione della salute.

 

TITOLO III

Membri

 

Adesioni

Art. 51Sono membri dell’OFCT tutti i farmacisti in possesso di diploma federale o di diploma equipollente riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

2I membri dell’OFCT si suddividono nelle categorie seguenti:

a)farmacisti autorizzati all’esercizio dell’attività sotto la propria responsabilità professionale, e meglio:

responsabili sanitari, e

collaboratori con libero esercizio;

b)farmacisti autorizzati all’esercizio dell’attività sotto la responsabilità professionale di terzi, e meglio:

in formazione (pratica per il conseguimento per il titolo di specialità);

collaboratori senza libero esercizio;

c)farmacisti impiegati negli ospedali, in cliniche, nell’industria, nell’amministrazione od altro, e

d)farmacisti non attivi.

 

Iscrizioni all’Albo

Art. 6L’esercizio delle attività dei membri dell’OFCT, nell’ambito dell’esercizio della LSan, soggiace a regime autorizzativo da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino (Ufficio di sanità), e meglio alle condizioni poste dal diritto cogente.

 

Obblighi dei farmacisti responsabili sanitari

Art. 71I farmacisti responsabili sanitari sono tenuti a sottoscrivere il contratto di lavoro tipo previsto dall’OFCT, annesso allo Statuto e che ne costituisce parte integrante.

2Ogni contratto di lavoro tipo – dopo essere stato perfezionato dai contraenti – viene sottoposto dal farmacista responsabile sanitario alle Autorità cantonali di vigilanza come all’OFCT. Nel caso di nuova apertura di farmacia tale verifica viene esperita in occasione della visita preliminare.

3L’eventuale violazione degli obblighi che precedono è sanzionabile a norma di quanto disciplinato dagli articoli 28 e seguenti.

 

Membri ordinari

Art. 81Sono membri ordinari dell’OFCT i farmacisti titolati a norma dell’articolo 6 che svolgono od hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.

2I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi che spettano ed incombono loro secondo lo Statuto.

 

Membri straordinari

Art. 91Possono essere membri straordinari dell’OFCT, a loro richiesta, i farmacisti, già membri ordinari, che hanno rinunciato definitivamente all’esercizio della professione nel Cantone Ticino per anzianità o per altri motivi.

2I membri straordinari sono destinatari di tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee senza diritto di voto, senza essere eleggibili quali organi e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

 

Membri onorari

Art. 101L’Assemblea generale può nominare quali membri onorari professionisti che si sono distinti nel campo della farmacia e della salute pubblica o che hanno acquisito particolari meriti.

2I membri onorari sono destinatari di tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle assemblee con diritto di voto, sono eleggibili e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

 

TITOLO IV

Organizzazione

 

Organi

Art. 11Gli organi dell’OFCT sono:

a)l’Assemblea generale (AG);

b)il Consiglio direttivo (CD);

c)l’Ufficio di revisione (UR), e

d)le Commissioni.

 

A. L’Assemblea generale

 

Principi

Art. 121L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’OFCT.

2L’Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel corso del secondo trimestre.

3L’ Assemblea è un’occasione di incontro, di discussione, di confronto e di informazione alla quale hanno diritto di partecipare tutti i membri dell’OFCT.

4L’Assemblea detiene ed esercita tutte le competenze che la legge e lo Statuto le conferiscono.

In ispecie l’Assemblea è competente per:

a)l’adozione come per la modifica dello Statuto;

b)la nomina del Consiglio direttivo, del suo Presidente, come dell’Ufficio di revisione;

c)l’esame e l’approvazione del rapporto del Consiglio direttivo, del resoconto finanziario rassegnato al 31 dicembre dell’esercizio precedente, così come del rapporto dei Revisori;

d)l’adesione quale membro collettivo dell’OFCT a pharmaSuisse – Società svizzera dei farmacisti e per la nomina dei delegati e supplenti di sua competenza presso di questa;

e)la fissazione dell’ammontare della tassa annua (art. 23 segg.) dei membri;

f)le decisioni afferenti agli eventuali contributi straordinari dovuti, rispettivamente alle retribuzioni, agli onorari ed alle indennità di spettanza dei componenti del Consiglio direttivo come dei componenti delle Commissioni;

g)la nomina di membri onorari;

h)ogni altra questione all’ordine del giorno.

 

Convocazione

Art. 131L’Assemblea ordinaria è convocata per iscritto o per posta elettronica previa osservanza del termine di almeno due settimane precedenti alla sua tenuta.

2La convocazione include l’ordine del giorno, e meglio l’indicazione dei temi trattandi.

3L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo su sua stessa iniziativa oppure a richiesta di almeno 1/5 dei membri dell’OFCT con la preventiva indicazione da parte dei richiedenti delle richieste trattande.

La convocazione di Assemblea straordinaria deve pervenire ai membri previa osservanza di un termine di dieci giorni almeno.

 

Funzionamento dell’Assemblea generale

Art. 141L’ Assemblea (ordinaria e straordinaria) convocata in osservanza dello Statuto è valida a condizione che sia presente almeno 1/5 dei membri OFCT. Se tale quorum, all’inizio dell’Assemblea, non fosse raggiunto, decorsi almeno quindici minuti dall’ora della sua convocazione, si potrà validamente procedere, senza alcun riguardo per il numero dei membri presenti.

2L’Assemblea si tiene sotto la direzione del Presidente o, in assenza di questi, dal vice-presi­dente o, in assenza dell’uno come dell’altro, di altro membro del Consiglio direttivo.

3L’Ufficio di presidenza, in sede assembleare, è completato su designazione del direttore dell’Assemblea, da due scrutatori come da un segretario del giorno, tenuto questi nel protocollarne i lavori.

4Ogni membro ha diritto di intervenire su ogni argomento all’ordine del giorno. Tale diritto è limitato a due interventi per tema.

5L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti, per alzata di mano. A parità di voti espressi, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci è dirimente. Lo scrutinio segreto è ammissibile a richiesta di almeno 1/10 dei presenti.

6La revoca di decisione già emanata dall’Assemblea esige la maggioranza dei 2/3 dei votanti, al pari di ogni delibera afferente alla modifica come all’approvazione dello Statuto OFCT e la revoca del mandato di uno o più membri del CD.

7Per le nomine degli organi, al primo scrutinio, è richiesta la maggioranza assoluta, mentre che al secondo scrutinio è bastante la maggioranza relativa.

8Ogni membro può delegarne altro che lo rappresenti in sede assembleare. Sono ammesse al massimo due deleghe per portatore. Le deleghe vanno esibite al Consiglio direttivo prima dell’inizio dell’Assemblea.

9L’Assemblea ordinaria e straordinaria può validamente deliberare solo sulle trattande indicate nell’ordine del giorno. Eventuali oggetti e temi non indicati nella convocazione costituiranno oggetto di attenzione da parte del Consiglio direttivo che ne porrà la trattazione assembleare in occasione di successiva adunanza.

10Il Consiglio direttivo provvede alla tenuta di verbale, firmato dal Presidente dell’assemblea e dal segretario del giorno.

11La partecipazione all’Assemblea è riservata ai membri dell’OFCT. Il Consiglio direttivo può autorizzare terzi ad assistervi.

 

B. Il Consiglio direttivo (CD)

 

Composizione

Art. 15Il Consiglio direttivo è composto:

a)dal presidente,

b)dal vice-presidente,

c)dal segretario, e

d)da due altri membri.

La ripartizione delle cariche di vice-presidente e segretario è di competenza del CD.

 

Durata della carica

Art. 16La durata della carica è di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

Competenze

Art. 171Il CD è l’organo esecutivo dell’OFCT.

2Sono di competenza del CD tutti gli oggetti che la legge e lo Statuto non attribuiscono o delegano ad altri organi.

3Il CD detiene segnatamente le seguenti competenze:

a)cura gli interessi dell’OFCT come dei suoi membri;

b)promuove le iniziative come i provvedimenti imposti dalle circostanze o ritenuti idonei per un’efficace promozione, immagine e difesa della professione come dell’OFCT;

c)esegue ed implementa le decisioni dell’Assemblea generale;

d)rappresenta l’OFCT negli ambiti attribuitigli dalla legislazione sanitaria e collabora con le autorità in tutte le incombenze attinenti alla vigilanza come all’esercizio della professione;

e)rappresenta l’OFCT nei confronti delle organizzazioni professionali a livello nazionale, in particolare anche se non solo con pharmaSuisse – Società svizzera dei farmacisti;

f)rappresenta l’OFCT nei confronti delle istituzioni pubbliche, delle casse malati ed altri enti assicurativi, nessun altro escluso;

g)esamina in via preliminare le questioni professionali che dovessero insorgere tra uno o più farmacisti con medici, clienti come con ogni altro terzo;

h)sorveglia l’osservanza dello Statuto come delle Norme deontologiche;

i)amministra il patrimonio dell’OFCT, facendo oculato impiego dei contributi dei membri;

j)elabora le proposte di revisione dello Statuto come delle Norme deontologiche;

k)propone le retribuzioni e gli onorari disciplinati dagli articoli 23 e seguenti;

l)allestisce il rapporto annuale ed il resoconto finanziario, elabora proprie proposte all’indirizzo dell’Assemblea e preavvisa a quelle sottopostegli;

m)designa fra i suoi membri il rappresentante ed il sostituto dell’OFCT presso la Commissione di vigilanza sanitaria (ex art. 24 LSan);

n)nomina i suoi consulenti.

 

Funzionamento e competenze

Art. 181Il CD è convocato dal presidente ogni qualvolta che la conduzione dell’OFCT lo richieda, rispettivamente a richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri.

2L’avviso di convocazione, unitamente all’elenco delle trattande, deve pervenire ai membri del CD almeno cinque giorni prima della sua seduta.

3Le sedute del CD sono valide solo se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente.

4Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è dirimente.

5I membri del CD che, senza valida giustificazione, mancano tre volte consecutivamente alle sedute, sono presunti essere dimissionari.

6Ogni seduta del CD è protocollata con firma del Presidente e del verbalista.

7Il segretario del CD – a disposizione dei membri del CD - è per altro responsabile:

a)    del disbrigo delle incombenze amministrative dell’OFCT, senza escludere che questi possa essere coadiuvato da un/una segretario/a congruamente retribuito/a;

b)    della cassa e dei beni dell’OFCT, senza escludere che l’incasso della tassa annua, dei contributi straordinari, dei pagamenti per conto dell’OFCT come la tenuta della contabilità possano essere affidati a terzi;

c)    della tenuta dell’archivio dell’OFCT.

 

C. L’Ufficio di revisione

 

Composizione

Art. 191L’Ufficio di revisione è composto da due persone, non necessariamente membri dell’OFCT.

2L’Ufficio di revisione può essere costituito anche da persone giuridiche.

 

Nomina e durata della carica

Art. 201L’Ufficio di revisione è nominato dall’Assemblea.

2L’Ufficio di revisione resta in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

Competenze e poteri

Art. 211L’Ufficio controlla la gestione del patrimonio dell’OFCT e redige annualmente un rapporto da presentarsi in Assemblea ordinaria in osservanza ai principi contabili e commerciali generalmente riconosciuti.

2All’Ufficio è garantito l’accesso a tutti i libri contabili, nulla escluso, necessari all’esercizio delle proprie incombenze statutarie.

3L’Ufficio preavvisa le proposte del CD in ordine alla retribuzione, agli onorari come alle indennità di cui agli articoli 25 e seguenti.

 

D. Commissioni

 

Nomina, composizione e rappresentanza

Art. 221Il CD, di propria iniziativa come su proposta dell’Assemblea, può istituire Commissioni.

2I componenti delle Commissioni sono designati fra i membri specialmente competenti in materia.

3Ogni Commissione deve far capo ad un membro del CD.

4Le Commissioni rappresentano l’OFCT nei confronti di terzi limitatamente alla materia di loro attribuzione, fatte salve le competenze del CD.

 

TITOLO V

Quote sociali, contributi straordinari e retribuzioni

 

Quota sociale

Art. 231I membri dell’OFCT che esercitano regolarmente la professione sono tenuti al pagamento della quota sociale. L’ ammontare di tale tassa è stabilito annualmente dall’Assem­blea generale ordinaria.

2I membri dell’OFCT che non esercitano regolarmente la professione possono richiedere di pagare metà della tassa annuale se la loro attività è inferiore al 50%.

3I membri straordinari e i membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

4La tassa annuale deve essere onorata entro la fine del mese successivo a quello della sua richiesta di pagamento.

5Il mancato pagamento della tassa annuale entro i termini statutari giustificherà sollecitatoria all’indirizzo del membro inadempiente da parte del CD; eventuale persistita inadempienza legittimerà l’OFCT all’avvio di procedura esecutiva.

 

Contributi straordinari

Art. 241L’ Assemblea generale può imporre dei contributi straordinari, fatta salva la facoltà del CD di definirli durante l’anno sociale in funzione delle necessità finanziarie, facoltà quest’ultima che, se esercitata, deve essere oggetto di successiva ratifica assembleare.

2Il contributo straordinario deve essere onorato dai membri secondo le modalità stabilite dall’Assemblea generale; in caso di inadempienza vale quanto disciplinato dall’articolo 23 capoverso 5.

 

Retribuzioni e rimborsi

Art. 251I membri del CD, dell’Ufficio di revisione come i componenti delle Commissioni, per l’adempimento delle loro funzioni, hanno diritto al rimborso delle spese effettive.

2Per il disbrigo delle pratiche di amministrazione ordinaria, ai membri costituenti gli organi è riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro da loro svolto.

3Per prestazioni particolarmente impegnative quali l’esperimento di ricerche, la redazione di rapporti e relazioni eseguite su incarico del CD, essi hanno diritto alla corresponsione di adeguato onorario.

4L’ammontare delle retribuzioni e degli onorari è stabilito dal CD con successiva ratifica dell’Assemblea generale e previo avviso dell’Ufficio di revisione.

 

TITOLO VI

Circoli regionali e loro competenze

 

Composizione

Art. 261I membri attivi in una determinata regione del Cantone costituiscono un Circolo dei farmacisti a carattere regionale.

2Ogni Circolo si dota di uno Statuto e di organi propri, col rilievo che lo Statuto del Circolo, prima della sua entrata in vigore e ad ogni modifica, deve essere approvato dall’OFCT.

3I Circoli sono tenuti ad assicurare il collegamento fra i membri della regione interessata con il CD dell’OFCT.

 

Competenze

Art. 27I Circoli detengono ogni competenza relativa all’esercizio dell’attività professionale avente carattere prettamente locale quali, ad esempio, le disposizioni inerenti al servizio notturno e festivo (picchetto).

 

TITOLO VII

Osservanza dello Statuto, delle norme deontologiche e diritto disciplinare

 

Principio

Art. 28I membri dell’OFCT sono tenuti all’osservanza dello Statuto, delle decisioni e direttive emanate dagli organi come delle cogenti norme deontologiche.

 

Violazione del principio e sanzionabilità disciplinare, recidiva

Art. 291Fatte salve le norme e le disposizioni di legge, l’eventuale violazione delle consegne di cui all’articolo 28, legittima il CD alla pronuncia di ammonimento.

2In casi gravi o di recidiva, ai membri inadempienti può essere comminata la multa fino a 500 franchi senza escludere, se del caso, il loro deferimento alla Commissione di vigilanza sanitaria.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

 

Art. 30Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero, del Codice delle obbligazioni, della LSan e del regolamento concernente l’esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica, null’altro escluso.

 

Art. 31Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2024 ed entra in vigore immediatamente, riservata la sua preliminare approvazione da parte del Consiglio di Stato[1] ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera e LSan. Esso abroga e sostituisce lo Statuto previgente del 29 aprile 1974 come le relative modifiche che fossero successivamente intervenute.

 

Per l’Ordine dei Farmacisti del Cantone Ticino (OFCT)

 

Il Presidente: Peter Burkard

Il Segretario:Saverio Della Torre

 

 

Pubblicato nel BU 2024, 278.

 

 

Allegato

Contratto di gerenza

(vedi BU 2024, 286)


[1]  Statuto approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 4205 del 28 agosto 2024.