Regolamento
concernente i consultori matrimoniali-familiari
del 2 ottobre 2024 (stato 4 ottobre 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
decreta:
Autorità competente
Art. 1Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati.
Requisiti dell’operatore del consultorio matrimoniale-familiare
a) in generale
Art. 2L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.
b) formazione
Art. 31Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti.
2Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).
Riconoscimento e notifiche
Art. 41L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:
a)l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;
b)per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;
c)per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati;
d)per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita;
e)l’esatta designazione della sede del consultorio.
2Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.
Istanze per il sussidio
a) delle strutture
Art. 5Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.
b) delle attività
Art. 61Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025.
2Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio.
3Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale.
Abrogazione
Art. 7Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell’11 novembre 2003 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.[1]
Pubblicato nel BU 2024, 225.
[1] Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.