DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
11.10.2024
(Bollettino ufficiale 33/2024)
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 Regolamento sulla protezione antincendio del 6 dicembre 2023 (RPA)

Regolamento

sulla protezione antincendio

(RPA)

del 6 dicembre 2023 (1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Oggetto (art. 1 LPA)

Art. 1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA).

 

Prescrizioni antincendio (art. 2 cpv. 2 LPA)

Art. 21Le prescrizioni di protezione antincendio applicabili ai sensi della legge sono quelle dichiarate vincolanti dal concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (CIOTC).

2In ambiti specifici sono pure applicabili le norme e le direttive emanate da associazioni professionali riconosciute dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

3In caso di contrasto fra diverse norme e direttive, fanno stato quelle che offrono il maggior grado di sicurezza.

 

Capitolo secondo

Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni

 

Eccezioni all’obbligo di allestire il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità antincendio (art. 3 cpv. 1 LPA)

Art. 31Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità non sono necessari nei casi di esenzione dall’obbligo di autorizzazione edilizia.

2Il proprietario è nondimeno tenuto a far allestire e trasmettere tali documenti al municipio, che ne prende atto, in caso di interventi con influenza sulla sicurezza antincendio, segnatamente quelli che riguardano:

-case unifamiliari;

-le costruzioni provvisorie come capannoni per feste, tende da circo e tribune;

-la sostituzione di tetti in cui sono presenti condotti dei fumi o impianti di sfogo fumo e calore;

-risanamenti energetici dell’involucro della costruzione con materiali combustibili;

-trasformazioni interne che modificano lunghezze delle vie di fuga, materiali, ecc.;

-impianti solari termici e fotovoltaici.

 

Concetto di protezione antincendio in caso di riattazione, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di costruzioni esistenti (art. 3 cpv. 1 LPA)

Art. 41In caso di riattamento, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di una costruzione esistente, il concetto di protezione antincendio deve prevedere i provvedimenti necessari per mantenere la conformità alle prescrizioni antincendio dell’intera costruzione.

2Per interventi che interessano solo una parte delimitata della costruzione, il municipio può concedere esenzioni riguardanti la parte rimanente sulla base di una perizia presentata dal proprietario dalla quale risulti che il rischio residuo d’incendio dell’intera costruzione è accettabile.

 

Collaudo dell’installazione di un impianto di rivelazione incendio o di spegnimento

(art. 5 cpv. 1 LPA)

Art. 5Il tecnico riconosciuto, prima di rilasciare il certificato di collaudo antincendio, deve essere in possesso del rapporto di collaudo per l’installazione di un impianto di rivelazione incendio o di spegnimento di prima ispezione rilasciato da una ditta abilitata secondo la norma ISO/IEC 17020 “Accreditamento degli organismi d’ispezione”.

 

Capitolo terzo

Protezione delle costruzioni esistenti

 

Controlli periodici (art. 7 cpv. 2 e 3 LPA)

Art. 61Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere elaborata una perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile.

2I controlli ai sensi dell’articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le seguenti costruzioni:

a)ogni dieci anni per:

-edifici amministrativi;

-locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 mq;

-locali di vendita con una superficie da 100 a 600 mq;

-locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti;

b)ogni cinque anni per:

-edifici destinati ad attività di alloggio (tipo a, b, c secondo l'articolo 13 della norma di protezione antincendio, di seguito NA) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone, in particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza, attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e allacciate;

-edifici alti più di 30 m di altezza complessiva;

-edifici agricoli con un volume superiore a 3000 mc;

-negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1200 mq;

-locali di vendita con una superficie di vendita superiore a 600 mq;

-locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone; in particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili;

-locali notturni e discoteche;

-parcheggi con una superficie superiore a 600 mq;

-esercizi artigianali ed industriali;

-edifici scolastici, scuole dell’infanzia, strutture di custodia collettiva diurna;

c)ogni due anni per costruzioni con locali o settori a rischio di esplosione.

3I controlli devono assicurare almeno che:

a)le costruzioni siano utilizzate conformemente alla destinazione d’uso;

b)l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita e certificata;

c)il personale sia sensibilizzato e istruito nell’ambito antincendio;

d)gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo vengano mantenuti in buono stato;

e)l’eventuale materiale combustibile sia depositato ad una distanza sufficiente da fonti di calore;

f)i residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;

g)le vie di fuga verticali e orizzontali, le uscite di sicurezza siano accessibili liberamente e non adibite ad altri usi;

h)i muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano esenti da difetti funzionali visibili;

i)i dispositivi di spegnimento fissi e mobili siano accessibili, pronti all'uso e funzionanti;

j)carburanti o altre sostanze pericolose vengano conservati secondo le prescrizioni;

k)veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stazionati e installati in modo conforme alle prescrizioni.

4La documentazione antincendio (piani di intervento, schemi di principio, lista contatti) va tenuta aggiornata.

5In caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, il tecnico riconosciuto li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio.

6Per le costruzioni di proprietà di enti pubblici il certificato di controllo è trasmesso al municipio, il quale, in caso di difetti, adotta o ordina l’adozione dei necessari provvedimenti.

7I controlli periodici degli impianti di rivelazione incendio o di spegnimento devono essere eseguiti da ditte abilitate secondo la norma ISO/IEC 17020 secondo scadenziari definiti dalle direttive specifiche.

 

Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione (art. 9 LPA)

Art. 71Il controllo visivo e la pulizia degli impianti calorici a combustione (ovvero impianti costituiti da un aggregato di combustione e da un impianto di evacuazione dei gas combusti) devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.

2Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario e con un grado di sporcizia normalmente prevedibile.

3Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.

4Sono abilitati a eseguire il controllo visivo e la pulizia ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge:

a)i detentori di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino;

b)per gli impianti alimentati a gas, gli spazzacamini con attestato AFC e in possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

5L’elenco degli spazzacamini abilitati con l’indicazione degli impianti sui quali possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.

6Lo spazzacamino abilitato è tenuto a:

a)controllare visivamente il buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procedere con la sua pulizia;

b)segnalare al proprietario e al municipio eventuali inosservanze riscontrate dal profilo della protezione antincendio;

c)smaltire le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure pretrattarle; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS);

d)richiedere alla SPAAS l’assegnazione di un numero di esercizio aziendale quale fornitore di rifiuti speciali (numero di esercizio VeVa) per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif.

7[1]

8Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2.

 

Sistema informatico cantonale degli impianti fissi (art. 10 cpv. 2 LPA)

Art. 8[2]

 

Capitolo quarto

Organizzazione della protezione antincendio

 

Responsabile della garanzia della qualità (art. 12 cpv. 1 e 2 LPA)

Art. 91Nell’ambito dei compiti stabiliti dalla legge il responsabile della garanzia della qualità assicura che tutte le misure di garanzia della qualità imposte dalle prescrizioni antincendio siano attuate correttamente.

2Per il ruolo di responsabile della garanzia della qualità fanno stato i requisiti professionali stabiliti dalle prescrizioni antincendio, ritenuto che al minimo è richiesto quello di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 “Accreditamento di organismi di certificazione di persone”.

3Per gli edifici alti complessivamente più di 30 m è richiesta la qualifica di esperto antincendio rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

4Per ogni intervento che influisce sulle misure di protezione antincendio, compresi quelli non sottoposti all’obbligo di allestire il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità antincendio, deve essere presente la figura del responsabile della garanzia della qualità.

 

Tecnico riconosciuto (art. 13 cpv 3 e 4 LPA)

Art. 101Dispongono della qualifica di tecnico riconosciuto gli ingegneri e gli architetti abilitati alla professione in base alla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004, che esercitano da almeno tre anni nel campo dell’edilizia o della protezione antincendio e che sono in possesso del diploma CFPA (Confederation of Fire Protection Association Europe) e del certificato di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 o di esperto antincendio rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

2Sono richiesti requisiti superiori per il rilascio dell’attestato di conformità o certificato di collaudo dei seguenti edifici e impianti con rischio accresciuto d’incendio:

a)edifici alti;

b)costruzioni in legno;

c)locali con grande concentrazione di persone;

d)negozi di vendita;

e)depositi a scaffalature alte;

f)edifici e impianti industriali e artigianali con q ≥ 1'000 MJ/m2;

g)locali e zone con rischio d’incendio o esplosione elevato;

h)edifici di alloggio di tipo a) e b) secondo la NA;

i)scuole, asili e asili nido;

j)edifici e impianti di proprietà di enti di diritto pubblico destinati al pubblico;

k)costruzioni con destinazione sconosciuta;

l)costruzioni con concetti alternativi in sostituzione ai concetti standard.

3I requisiti superiori sono i seguenti:

a)possesso del titolo di tecnico riconosciuto e del certificato di esperto antincendio AICAA;

b)per gli oggetti non classificabili nella lista di cui al capoverso 2 è richiesto il titolo di tecnico riconosciuto, specialista o esperto antincendio;

c)per il rilascio dell’attestato di conformità o certificato di collaudo, il tecnico riconosciuto deve essere in possesso di requisiti professionali almeno equivalenti al grado di garanzia della qualità dell’oggetto da collaudare.

4Il tecnico riconosciuto non può essere attivo su oggetti per i quali è già coinvolto quale proprietario o istante.

5Il tecnico riconosciuto è responsabile personalmente per la redazione dei documenti di sua competenza.

 

Commissione cantonale per la protezione antincendio

Art. 111La Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA) è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni ed è composta da un presidente e otto membri rappresentanti dei seguenti enti o associazioni:

- Associazione Svizzera d’Assicurazioni;

- Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio;

- Federazione Pompieri Ticino;

- Società Svizzera Specialisti per la Protezione antincendio e per la Sicurezza;

- Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;

- Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino;

- comuni.

Della stessa possono inoltre far parte rappresentanti del Dipartimento del territorio e del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

2In particolare la CCPA:

a)designa al suo interno i rappresentanti cantonali nei gremi specialistici federali e intercantonali;

b)promuove e coordina la formazione nell’ambito della protezione antincendio;

c)può emanare direttive e raccomandazioni;

d)verifica l’adempimento dei requisiti e decide l’iscrizione dei tecnici riconosciuti nell’elenco di cui all’articolo 13 capoverso 3 della legge, cura la tenuta a giorno del medesimo e provvede alle necessarie pubblicazioni;

e)coadiuva l’autorità cantonale nelle tematiche attinenti alla protezione antincendio e nei compiti di vigilanza di cui all’articolo 16 della legge per quanto attiene alla protezione antincendio.

 

Abrogazione

Art. 12Gli articoli 44a-44g del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 sono abrogati.

Il regolamento sugli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 è abrogato.

 

Norme transitorie

Art. 131Gli spazzacamini che dispongono di un AFC rilasciato prima del 2015 che non comprende la formazione per impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, possono eseguire il controllo visivo e la pulizia di detti impianti a condizione che abbiano conseguito il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).

2Sino all’entrata in vigore degli articoli 9 capoverso 3 e 10 della legge e degli articoli 7 capoversi 7 e 8 di questo regolamento, al termine di ogni intervento e al più tardi entro 30 giorni, lo spazzacamino trasmette al municipio l’attestazione dell’avvenuto controllo visivo e della pulizia dell’impianto ai sensi dell’articolo 9 della legge mediante l’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST oppure per scritto mediante invio postale.

3I termini per i controlli obbligatori di cui all’articolo 6 capoverso 1 decorrono a far tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 141Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2L’entrata in vigore degli articoli 7 capoverso 7 e 8 viene differita e sarà fissata successivamente.

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 352.

 

 

Allegato 1

Numero minimo di controlli o pulizie

 

I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)

 

1

Impianti alimentati con combustibili solidi

 

1.1

Installazioni di riscaldamento primario

due volte all’anno

1.2

Installazioni di riscaldamento secondario

una volta all’anno*

2

Impianti alimentati con combustibili liquidi

 

2.1

Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta)

due volte all’anno

2.2

Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW

una volta all’anno

2.3

Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW

due volte all’anno

3

Impianti alimentati con combustibili gassosi

 

3.1

Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW

una volta ogni due anni

3.2

Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW

una volta all’anno

3.3

Impianti con bruciatore atmosferico

una volta ogni due anni

4

Impianti funzionanti con due combustibili

i termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile

 

*In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto.

 

II Impianti a combustione professionali ed industriali

Si fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc.

Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I.

 

Allegato 2

Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino

 

1

Condotto di evacuazione dei gas combusti

 

1.1

Condotto di evacuazione dei gas combusti fino a tre piani Supplemento per ogni piano

fr.   25.00

fr.     3.00

1.2

Condotto di evacuazione dei gas combusti industriali

a regia oraria

2

Stufe

 

2.1

Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali

fr.   65.00

2.2

Stufa economica

fr.   45.00

2.3

Stufa a pellet esclusi parti amovibili e motori

fr.   85.00

2.4

Stufa a olio combustibile

fr.   85.00

2.5

Stufa a olio combustibile automatica

fr. 105.00

2.6

Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia)

fr.   80.00

2.7

Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (considerato qual unico lavoro di pulizia)

fr. 100.00

2.8

Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento

a regia oraria

3

Tubi di raccordo

 

3.1

Tubi di raccordo, al metro

fr.     5.00

4

Riscaldamenti

 

4.1

Tariffa di base

fr.   75.00

4.2

Fino a 150 kW, ogni kW

fr.     1.00

4.3

Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW

fr.     0.80

4.4

Oltre 250 kW, ogni kW

fr.     0.45

4.5

Trattamento chimico

a regia oraria

4.6

Lavaggio chimico

a regia oraria

4.7

Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento

a regia oraria

5

Impianti artigianali

a regia oraria

6

Lavori

a regia oraria

6.1

Maestro spazzacamino

fr. 110.00

6.2

Capo squadra

fr. 100.00

6.3

Spazzacamino AFC

fr.   85.00

6.4

Aiuto spazzacamino

fr.   60.00

6.5

Apprendista

1° anno fr. 25.00

2° anno fr. 35.00

3° anno fr. 45.00

7

Lavori festivi e fuori orario

 

7.1

Sabato secondo contratto lavorativo

aumento del   50%

7.2

Giorni festivi

aumento del 100%

7.3

Lavori notturni (dalle ore 18.00 alle ore 06.00)

aumento del   50%

8

Fatturazione minima

il totale della fattura per un intervento è al minimo di fr. 85.00

9

Spostamento

nessun costo deve essere fatturato al cliente

10

Notifica dell’avvenuto controllo e pulizia impianto tramite il sistema informatico cantonale (SICIF)

fr.    2.00

 


[1]  Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 352.

[2]  Art. non ancora in vigore - BU 2023, 352.