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22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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 Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 21 giugno 2023

Decreto legislativo

sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

del 21 giugno 2023 (stato 25 agosto 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8283 del 17 maggio 2023,

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente decreto ha lo scopo di applicare la determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale prevista dall’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) conformemente alla norma transitoria di cui all’articolo 9 dell’ordinanza federale sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 23 giugno 2021 (di seguito ordinanza sui numeri massimi).

 

Competenza

Art. 21Il Consiglio di Stato è competente per la limitazione del numero di medici giusta l’articolo 55a LAMal e l’articolo 9 dell’ordinanza sui numeri massimi.

2Esso può:

a)determinare per quali specializzazioni e regioni l’offerta cantonale di medici che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico - sanitarie (AOMS) in equivalenti a tempo pieno (ETP) corrisponde ad un approvvigionamento conforme al bisogno (art. 9 ordinanza sui numeri massimi);

b)prevedere eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle specializzazioni sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a;

c)definire la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione dei dati necessari a fissare il numero massimo di medici.

3Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.

 

Campo d’applicazione

Art. 3Possono essere soggetti a limitazione del numero massimo tutti i medici attivi sotto la propria responsabilità nel campo ambulatoriale ospedaliero ed extraospedaliero quali dipendenti o indipendenti tenuto conto anche di altre pianificazioni già vigenti.

 

Entrata in vigore

Art. 41Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

2Esso entra in vigore immediatamente.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 277.


[1]  Entrata in vigore: 25 agosto 2023 - BU 2023, 277.