DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR)

Legge

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

(LEAR)

del 15 marzo 2023 (stato 15 giugno 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8242 del 27 febbraio 2023,

visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8242 R del 28 febbraio 2023

decreta:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) a tutela dell’ordine e della salute pubblici.

 

Campo d’applicazione

Art. 2La presente legge si applica:

a)alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;

b)all’alloggio di ospiti contro remunerazione;

c)alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc);

d)alla notifica di ospiti indipendentemente dall’assoggettamento alla presente legge.

 

Eccezioni

Art. 31La presente legge non si applica a:

a)ospedali, case di cura e case anziani;

b)strutture che offrono l’alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente dall’eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati;

c)centri diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d’asilo o altre strutture analoghe;

d)mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico;

e)rifugi, capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carroz­zabili o con impianti di risalita;

f)buvette aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi;

g)alloggi per gruppi;

h)appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria;

i)attività di ristorazione a domicilio;

j)circolo (o club privato) e palestre.

2Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge.

3Il Consiglio di Stato può fornire la definizione delle singole eccezioni.

 

Definizioni

Art. 41L’esercizio è una struttura composta da uno o più immobili, che formano un’unica unità funzionale, o una parte ben definita di essi gestiti dalla medesima persona fisica o giuridica dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

2La capacità ricettiva stabilisce il numero massimo di avventori che possono essere distribuiti tra spazi interni e spazi esterni. Essa dipende dai requisiti strutturali e viene riportata nell’atte­stazione di idoneità dei locali.

3Il gestore (datore di lavoro) è la persona fisica o giuridica, alla quale è rilasciata l’autorizza­zione.

4Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale per esercente, responsabile della conduzione di uno o più esercizi.

5Qualora il gestore sia una persona fisica può assumere egli stesso la funzione di gerente.

 

TITOLO II

Dell’autorizzazione

 

Obbligo di autorizzazione

Art. 51Un esercizio può essere aperto e gestito soltanto previo l’ottenimento dell’autoriz­zazione.

2Il Dipartimento ordina la chiusura immediata delle strutture aperte che non dispongono della necessaria autorizzazione.

3Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione, la quale è vincolata a locali ben determinati.

4Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali il gerente può assumere la conduzione di più esercizi.

 

Principi

Art. 61L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento.

2L’autorizzazione per la gestione di un esercizio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti posti dalla presente legge.

3Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere nominata una persona fisica, in qualità di gestore.

 

Genere di autorizzazione

Art. 71Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

a)esercizi di ristorazione;

b)esercizi di alloggio;

c)locali notturni;

d)esercizi provvisori.

2Per gli esercizi di cui al capoverso 1 vengono rilasciate autorizzazioni in funzione dell’offerta ristorativa, segnatamente con cucina, con cucina limitata o senza ristorazione.

3Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ogni categoria.

 

Idoneità dei locali

Art. 81Il Municipio rilascia una dichiarazione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento.

2L’attestazione di idoneità dei locali è conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.

3Nell’ambito di cui al capoverso 1, l’ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d’obbligo e vincolante.

4Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

 

Presupposti

Art. 91Per richiedere l’autorizzazione il gestore deve:

a)produrre l’attestazione del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero massimo di avventori ammessi;

b)godere del diritto d’uso dei locali;

c)disporre di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla respon­sabilità civile;

d)designare un gerente in possesso dei requisiti di cui al capoverso 2;

e)offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare non deve aver iscritte a casellario condanne per reati contro il patrimonio e per falsità in atti.

2Il gerente deve:

a)avere l’esercizio dei diritti civili;

b)disporre del diploma cantonale per esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro cantone;

c)offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare, non deve aver iscritte a casellario condanne per reati incompatibili con la professione di gerente;

d)non essere affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale condu­zione dell’esercizio.

3Gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire in contanti un deposito a titolo di garanzia.

4Il regolamento stabilisce la documentazione da produrre, le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma, le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile e l’importo del deposito di cui al capoverso 3.

 

Estinzione

Art. 10La validità dell’autorizzazione si estingue in caso di:

a)cambiamento del gestore;

b)cambiamento del genere di autorizzazione;

c)rinuncia scritta del gestore;

d)decesso o fallimento del gestore.

 

TITOLO III

Diploma cantonale di esercente

 

Definizione

Art. 11Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

 

Diploma

Art. 12Il Consiglio di Stato emana un regolamento che fissa le competenze, le procedure e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del diploma e le relative eccezioni.

 

TITOLO IV

Accesso agli esercizi e limitazioni

 

Accesso ai giovani negli esercizi

Art. 13In tutti gli esercizi dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

 

Accesso ai giovani nei locali notturni

Art. 141L’accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

2Ogni locale ha tuttavia la facoltà di organizzare singoli eventi limitati a determinate fasce di età, riservato il capoverso 1.

3All’entrata può essere richiesta la presentazione di un documento di identità ufficiale.

4Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriori particolari.

 

Accertamento età

Art. 15In caso di dubbi circa l’età del cliente, il gerente e/o il personale di servizio deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

 

Allontanamento e divieto d’accesso

Art. 161Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate all’istante.

2Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

 

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

Art. 171Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

a)alle persone di età inferiore ai 18 anni;

b)alle persone che si trovano in stato di ebrietà e che turbano l’ordine e la quiete pubblici.

2All’obbligo di cui al capoverso 1 soggiacciono anche gli avventori.

 

Bevande analcoliche

Art. 181Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

2Quando vengono serviti pasti principali, su richiesta, il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua del rubinetto.

 

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

Art. 19È vietata:

a)la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta;

b)l’impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

 

Divieto di fumo

Art. 201Per quanto riguarda il fumo all’interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza.

2Il Consiglio di Stato disciplina il fumo negli spazi aperti.

 

 

TITOLO V

Orari

 

Orari di apertura e di chiusura

Art. 211Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.

2I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.

3Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell’ambito dell’avviso formulato dall’autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).

 

Notifica dell’attività

Art. 221Il gestore ha l’obbligo di notificare al Municipio:

a)gli orari di apertura e di chiusura;

b)i giorni di riposo settimanale;

c)i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

2Eventuali modifiche vengono comunicate preventivamente al Municipio.

3Il Municipio comunica senza indugio al Dipartimento le informazioni di cui al capoverso 1.

 

Eccezioni

Art. 23

1Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all’articolo 21 capoverso 1.

2Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest’ultima.

3Gli esercizi situati nelle aree autostradali possono beneficiare di deroghe d’orario rilasciate dal Dipartimento, estese a tutto l’anno o a un determinato periodo.

 

TITOLO VI

Obblighi e facoltà

 

Responsabilità della conduzione

Art. 241Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell’esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell’attività. Il regolamento fissa le rispettive responsabilità.

2Eventuali assenze dal posto di lavoro non limitano la responsabilità del gestore e del gerente.

3Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

 

Ordine e quiete pubblici

Art. 251Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.

2Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell’ordine e della quiete pubblici.

3In caso di necessità il gerente fa appello alla polizia comunale territorialmente competente o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale.

4Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico.

5In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l’esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.

 

Assenza

Art. 261In caso di decesso del titolare dell’autorizzazione, il Dipartimento può autorizzare un terzo per un periodo limitato a 6 mesi.

2In caso di assenza temporanea del gerente fino a 30 giorni, quest’ultimo è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

3Il gerente, assente per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

4Qualora il gerente non provveda agli annunci di cui ai capoversi 2 e 3, il gestore è sussidiariamente responsabile. L’annuncio deve essere fatto senza indugio.

 

TITOLO VII

Competenze dei municipi

Capitolo primo

Permessi speciali

 

Rilascio

Art. 271Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straor­dinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio.

2Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.

 

Condizioni particolari

Art. 281I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L’autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

2I permessi speciali sono rilasciati all’organizzatore della manifestazione.

3I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un’auto­rizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l’offerta ristorativa.

4La vendita di alcool ai sensi della LAlc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

 

Responsabilità

Art. 291L’organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.

2Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.

3La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell’ordine e della quiete pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

 

Durata

Art. 30La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

 

Controllo

Art. 31Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

 

Capitolo secondo

Estensione straordinaria dei posti

 

Principio

Art. 321Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l’estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un’autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

2Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

 

Limitazioni

Art. 331Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l’una.

2L’estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

 

Capitolo terzo

Competenze diverse

 

Limitazione da parte del Municipio

Art. 34Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

 

Deroghe d’orario

Art. 35Il Municipio può rilasciare deroghe di orario di cui all’articolo 21 durante occasioni straordinarie.

 

Denominazione degli esercizi

Art. 361Ogni Comune è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.

2Ogni esercizio dispone all’esterno di un’insegna con la propria denominazione.

3La denominazione non dev’essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.

4Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti le denominazioni.

 

TITOLO VIII

Disposizioni diverse

 

Notifica degli ospiti

Art. 371Colui che fornisce alloggio a pagamento notifica gli ospiti alla polizia.

2Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

 

Delega dei compiti di controllo

Art. 381Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo ai municipi e alle polizie comunali.

2Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l’indennità nel regolamento.

 

Interventi di controllo

Art. 391Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale nonché la polizia ferroviaria possono ispezionare in qualsiasi momento gli esercizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, segnatamente accertare l’identità di chi si trova nell’esercizio, riservati gli aspetti di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale.

2Essi possono inoltre ordinare lo sgombero dell’esercizio, qualora si verificassero disordini.

3Il gestore e il gerente sono tenuti a collaborare e a garantire il costante accesso alle autorità di controllo in tutti i locali attinenti all’esercizio dell’attività.

 

Esposizione dei prezzi

Art. 401All’esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.

2Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno oppure presentata al cliente.

3La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento. Il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

 

TITOLO IX

Tasse

 

Tasse

Art. 411L’autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse:

a)tassa di autorizzazione;

b)tassa sull’alcool;

c)tassa d’esame

d)tassa preavviso sull’idoneità dei locali.

2L’autorità comunale competente preleva le seguenti tasse:

a)tassa per permessi speciali;

b)tassa per deroghe d’orario;

c)tassa per l’estensione dei posti esterni

d)tassa per il rilascio attestazione di idoneità dei locali.

3Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sulle tasse ed in particolare fissa il loro importo.

 

TITOLO X

Sanzioni e procedura di ricorso

 

Ammonimento

Art. 42Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.

 

Multa

Art. 431Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli ospiti, è punibile con una multa fino a 40ꞌ000 franchi.

2Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti sono punite con una multa fino a 1ꞌ000 franchi.

3L’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 17 è fissato a 500 franchi.

4Sono punibili:

a)il gestore;

b)il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3;

c)il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente, segnatamente in relazione a quanto previsto dall’articolo 25;

d)la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un’at­tività soggetta alla presente legge.

5Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

6Sono applicabili le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni.

7Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.

 

Revoca

Art. 441La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.

2Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque:

a)non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione;

b)quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;

c)contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;

d)in qualità di titolare di un’autorizzazione non sia in regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell’ambito del settore economico della ditta;

e)in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull’alcool, preceduta da una comminatoria.

3La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura dell’esercizio e la sospensione dell’attività.

 

Divieto di vendita di bevande alcoliche

Art. 451Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure sanzionatorie.

2In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.

 

Indipendenza delle sanzioni

Art. 46La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agli articoli 44 e 45.

 

Competenze

Art. 471Il Municipio è competente per punire le infrazioni al:

a)rispetto degli orari di apertura e di chiusura;

b)rispetto dell’ordine e della quiete pubblica;

c)rilascio dell’autorizzazione sugli impianti pubblicitari;

d)rilascio e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d’orario.

2È applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

3Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

4Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del Dipartimento sono perseguite e giudicate insieme da quest’ultimo.

 

Procedura di ricorso in ambito amministrativo

Art. 481Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l’articolo 53.

2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

 

TITOLO XI

Banca dati

 

Disposizioni generali

Art. 491Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.

2Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’am­ministrazione cantonale.

3La banca dati persegue i seguenti scopi:

a)la verifica dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’au­torizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici;

b)il monitoraggio nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività;

c)l’allestimento di statistiche anonimizzate;

d)la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.

4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al capoverso 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione.

 

Disposizioni esecutive

Art. 50Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

a)il catalogo dei dati personali elaborati;

b)i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;

c)la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati;

d)le misure di sicurezza.

 

Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso

Art. 511Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.

2L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Agenzia turistica ticinese.

 

TITOLO XII

Disposizioni varie

 

Obbligo di notifica da parte dell’autorità

Art. 521Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.

2Le autorità di cui al capoverso 1 segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.

3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti inerenti a comportamenti illeciti. Esse trasmettono inoltre d’ufficio le sentenze d’assoluzione, qualora possano dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento in materia di esercizi.

 

Competenze comunali

Art. 53Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

 

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 54Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

a)designare le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge;

b)stabilire i reati inconciliabili con la professione di gerente;

c)determinare le caratteristiche delle strutture che possono utilizzare la denominazione di grotto;

d)fissare la durata minima della revoca dell’autorizzazione;

e)decidere la percentuale lavorativa prevista da contratto di lavoro per il gerente;

f)disciplinare i dettagli in caso di assenza del gerente per un periodo superiore a 30 giorni;

g)disciplinare i particolari che reggono l’attività degli agriturismi che offrono un servizio di ristorazione e pernottamento, svolto a titolo accessorio.

 

TITOLO XIII

Disposizioni finali

 

Autorizzazione alla gerenza

Art. 551Le autorizzazioni alla gerenza rilasciate secondo l’articolo 5 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) e l’articolo 34b della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 del 3 dicembre 2002 (LAgr), mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. Entro tale scadenza, bisognerà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.

2Durante il periodo transitorio, fino al rilascio della nuova autorizzazione, restano valide le attestazioni di idoneità dei locali e le condizioni poste nell’autorizzazione rilasciata secondo il diritto previgente. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.

 

Diploma cantonale di esercente

Art. 56Il diploma cantonale di esercente rilasciato secondo il regime della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) mantiene la sua validità per la conduzione di un esercizio.

 

Certificato di capacità

Art. 571I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I rilasciati sotto regime della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 sono parificati al diploma.

2I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

3La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

 

Abrogazione

Art. 58La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è abrogata.

 

Modifica di atti normativi

Art. 59La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.

 

Entrata in vigore

Art. 601La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore[1].

 

 

Pubblicata nel BU 2023, 214.


[1]  Entrata in vigore: 15 giugno 2023 - BU 2023, 214.