DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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 Decreto esecutivo concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all'interno di un locale erotico del 15 marzo 2023

Decreto esecutivo

concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico

del 15 marzo 2023 (stato 17 marzo 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear);

vista la legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst),

decreta:

Oggetto

Art. 1Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità alternative e sussidiarie all’obbligo di stipulazione di un contratto assicurativo per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico ai sensi della legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).

 

Condizioni

Art. 21L’attività di esercizio pubblico deve figurare quale attività accessoria all’interno dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della LProst.

2L’impossibilità di disporre di una copertura per la responsabilità civile deve essere comprovata.

 

Deposito a titolo di garanzia

Art. 31Gli esercizi pubblici che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire un deposito a titolo di garanzia.

2L’importo minimo del deposito è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l’importo può essere aumentato.

3L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, in contanti, su un apposito conto.

 

Procedura di liberazione e di restituzione

Art. 41L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.

2Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.

3La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e Lear.

 

Entrata in vigore

Art. 5Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente[1].

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 110.


[1]  Entrata in vigore: 17 marzo 2023 - BU 2023, 110.