DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : L conc. l’ organico dei segretari comunali - 5 novembre 1984

 

Legge

concernente l’organico dei segretari comunali

(del 5 novembre 1984)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 27 settembre 1983 n. 2748 del Consiglio di Stato,

decreta:

Stipendi minimi

a) Segretari comunali occupati a tempo parziale

Art. 1[1]Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali occupati a tempo parziale è stabilito in base alla popolazione e alla classe 23. dell’organico dei dipendenti dello Stato prevista dall’art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954, dedotto il 15%, secondo la tabella seguente per i Comuni sino a 600 abitanti:

Abitanti

Minimo

Massimo

- /100

fr.   7140.-- (1530.--)

fr.   8670.--

101/150

fr.   8364.-- (2295.--)

fr. 10659.--

151/200

fr. 11159.-- (3060.--)

fr. 14219.--

201/250

fr. 13943.-- (3825.--)

fr. 17768.--

251/300

fr. 16738.-- (4590.--)

fr. 21328.--

301/350

fr. 19523.-- (5355.--)

fr. 24878.--

351/400

fr. 22267.-- (6171.--)

fr. 28438.--

401/450

fr. 25051.-- (6936.--)

fr. 31987.--

451/500

fr. 27846.-- (7701.--)

fr. 35547.--

501/550

fr. 30641.-- (8466.--)

fr. 39107.--

551/600

fr. 33436.-- (9231.--)

fr. 42667.--

In caso di modificazione dell’art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, i minimi e i massimi di cui sopra saranno automaticamente adeguati (nella stessa percentuale di modificazione della classe 23. della legge stessa).

b) Segretari comunali occupati a tempo pieno

Lo stipendio minimo dei segretari comunali occupati a tempo pieno è stabilito per i comuni con oltre 600 abitanti, in applicazione parziale dell’art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954 e precisamente:

da

  601

a

  800

abitanti:

classe 23

da

  801

a

1000

abitanti:

classe 24

da

1001

a

1500

abitanti:

classe 25

da

1501

a

2000

abitanti:

classe 26

da

2001

 

 

abitanti:

classe 28

Qualora il segretario comunale di un comune con popolazione non eccedente i 600 abitanti dovesse nondimeno, per il disbrigo delle proprie mansioni, risultare occupato a tempo pieno, il suo stipendio corrisponderà a quello previsto per i segretari dei comuni con più di 600 e fino a 800 abitanti.

 

Stipendio iniziale

Art. 2Lo stipendio iniziale è fissato all’atto della nomina. Il Municipio può stabilire uno stipendio iniziale maggiore di uno o più aumenti annuali quando ciò è giustificato da circostanze particolari, come l’esercizio di una funzione in un altro posto dell’Amministrazione pubblica o privata, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

 

Aumenti

Art. 3I segretari comunali hanno diritto ad un aumento ordinario di ogni anno civile fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.

L’aumento è corrisposto se, all’inizio dell’anno civile, il segretario comunale ha compiuto almeno 6 mesi di servizio; se ne ha prestato meno, l’aumento è corrisposto solo a contare dall’anno successivo. Questa regola è applicabile anche per le interruzioni di servizio che non fossero pagate, secondo le norme del Regolamento comunale.

L’aumento corrisponde ad un decimo della differenza tra lo stipendio minimo e quello massimo risultante dall’art. 1.

Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell’attività svolta dall’interessato alle dipendenze dello stesso Comune.

 

Indennità di rincaro e speciali

Art. 4Le indennità di rincaro, ricorrenti e uniche a conguaglio annuale, così come quelle speciali che costituiscono aumento reale degli stipendi di cui all’art. 1 devono essere assegnate ai segretari comunali nella stessa misura e per le medesime scadenze di tempo riconosciute a favore degli impiegati dello Stato.

 

Prestazioni sociali minime

Art. 5Al segretario comunale occupato a pieno impiego durante l’intera giornata lavorativa il Comune deve versare un’indennità di famiglia e assegni per i figli di importo almeno pari a quelli stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.

Al segretario comunale occupato a tempo ridotto o a titolo accessorio, il Comune deve versare un’indennità di famiglia pari al 5% dello stipendio annuo minimo di cui all’art. 1, e assegni per ogni figlio nella stessa misura, ritenuto che tali importi non devono superare quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.

Il segretario comunale a titolo accessorio, già beneficiario di indennità o di assegni versati da altri datori di lavoro, ha diritto alle indennità ed assegni da parte del Comune fino a concorrenza degli importi stabiliti al primo capoverso.

Se l’interessato è segretario comunale di due o più Comuni, le indennità e gli assegni devono essere versati dai rispettivi Comuni proporzionalmente allo stipendio; i Comuni non sono comunque obbligati a versare importi complessivi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.

 

Orario di lavoro

Art. 6L’orario di lavoro, le prestazioni straordinarie e il relativo compenso devono essere disciplinati dal Regolamento comunale o dal Regolamento organico dei dipendenti o dal contratto di lavoro.

 

Assenza per malattia o infortunio

Art. 7In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionale, anche discontinua, il segretario percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per altri 360 giorni. In tal caso l’indennità familiare e per i figli non subisce riduzioni.

 

Assenza per gravidanza o parto

Art. 8In caso di assenza per gravidanza o parto la segretaria percepisce l’intero stipendio per 10 settimane, di cui al massimo 6 dopo il parto.

Se l’impiegata non riprende il lavoro per almeno 6 mesi il diritto allo stipendio intero è limitato a 6 settimane.

 

Assenza per servizio militare e protezione civile

Art. 9Durante le assenze per servizio militare obbligatorio e per il servizio della protezione civile, il segretario ha diritto allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30 giorni nel corso dell’anno, durante la scuola reclute o altri corsi.

L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro.

 

Vacanze e congedi

Art. 10I segretari hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

a)4 settimane sino a 49 anni compiuti,

b)5 settimane a contare dall’anno in cui compiono i 50 anni di età,

c)6 settimane a contare dall’anno in cui compiono i 60 anni di età.

I segretari comunali a tempo pieno hanno diritto ai congedi senza deduzione di stipendio come previsto dall’art. 31[2] della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

 

Diritti alle indennità per viaggi di servizio

Art. 11I segretari in missione d’ufficio autorizzati, hanno diritto alla rifusione delle spese di viaggio, nonché alle altre indennità stabilite dal regolamento comunale.

 

Cassa pensioni o di previdenza

Art. 12I Comuni sono tenuti ad aderire ad una Cassa pensioni a favore dei segretari occupati a tempo pieno e ad assicurare una forma di previdenza per quelli occupati a tempo parziale.

 

Limiti d’età

Art. 13Il rapporto d’impiego cessa al 31 dicembre dell’anno in cui il segretario comunale ha raggiunto il 65° anno d’età per gli uomini o il 62° anno di età per le donne, rispettivamente al 30 giugno se il limite d’età è raggiunto nel primo semestre.

È data facoltà al Municipio, con il consenso del segretario comunale occupato a tempo parziale, di prolungare il rapporto d’impiego, tramite incarico.

 

Licenziamento indennità

Art. 14[3]Il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio come minimo un’indennità equivalente all’ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi:

a)perdita dell’impiegato dovuto a aggregazioni di Comuni o a consorziamento dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;

b)mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all’interessato, indicando i motivi del provvedimento.

L’indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico, se in caso di aggregazione gli è data la possibilità di assumere un impiego nel nuovo Comune a condizioni equiparabili alle precedenti, o, se assunto a titolo di incarico, dopo il 65° anno di età per gli uomini o il 62° anno di età per le donne.

Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedono un trattamento più favorevole per il segretario non confermato.

 

Regolamento comunale

Art. 15Il rapporto d’impiego dev’essere disciplinato dal regolamento comunale, da un regolamento organico comunale per i dipendenti del Comune o da un contratto di lavoro.

 

Competenze comunali

Art. 16[4]I comuni possono prevedere condizioni retributive e prestazioni sociali superiori.

 

Elementi di computo

Art. 17Per l’applicazione della presente legge è determinante il numero degli abitanti nel Comune stabilito annualmente dall’Ufficio cantonale di statistica (popolazione cantonale).

Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorziamento per l’esercizio dei servizi amministrativi, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni medesimi.

In nessun caso lo stipendio del segretario comunale in funzione potrà subire diminuzioni rispetto a quello acquisito in costanza di carica, a dipendenza di una diminuzione di popolazione.

 

Norme transitorie

Art. 18Gli stipendi di cui all’art. 1 della presente legge sono stabilizzati al 1° gennaio 1984, all’indice di 127,6 punti. Per i segretari in carica all’entrata in vigore della presente legge il computo degli aumenti di cui all’art. 3 dev’essere fatto tenendo conto degli anni di servizio prestati dall’interessato quale segretario presso lo stesso Comune.

I segretari che lasciano il servizio per raggiunti limiti d’età o per invalidità senza le prestazioni previste dall’art. 12, hanno diritto ad una indennità di buona uscita proporzionata agli anni di servizio prestati.

 

Norma finale

Art. 19È abrogata la legge concernente l’organico dei segretari comunali del 10 ottobre 1972. Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore al 1° gennaio 1984.

 

 

Pubblicata nel BU 1984, 300.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.

[2]  Ora art. 46 della L sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

[3]  Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.

[4]  Art. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.