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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale del 21 settembre 2022

Decreto esecutivo

concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale

del 21 settembre 2022 (stato 25 agosto 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 2'000'000 di franchi per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale dell’11 aprile 2022;

vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,

decreta:

Oggetto

Art. 1Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione del credito stanziato con il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 2'000'000 di franchi per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale dell’11 aprile 2022, segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi.

 

Definizioni

Art. 2Fanno stato le seguenti definizioni:

a)piano di mobilità aziendale: definisce le possibilità di trasporto a disposizione dei dipendenti per ridurre gli spostamenti in automobile con un solo occupante. Può essere elaborato per singola azienda o per più aziende situate in un determinato comparto. Fanno stato le indicazioni contenute nelle linee guida per l’allestimento dei Piani di mobilità aziendale pubblicate dalla Sezione della mobilità (di seguito SM);

b)ente promotore: costituito da uno o più soggetti giuridici, si fa carico della realizzazione di un piano di mobilità aziendale e dell’applicazione delle misure all’interno di un comparto territoriale definito;

c)car pooling: condivisione dell’automobile fra più persone per una parte di un tragitto;

d)navetta aziendale: servizio di trasporto collettivo messo a disposizione dall’azienda o da terzi per il trasporto dei dipendenti da una o più aree di raccolta all’azienda e viceversa;

e)avviamento del servizio di car pooling e navette aziendali: comprende l’analisi origine/
destinazione (O/D), gli incontri con i dipendenti, l’identificazione di posteggi intermedi o fermate nonché il supporto all’azienda per altre attività di avvio;

f)box per biciclette: posteggio per biciclette dotato di sistema di chiusura antifurto e di protezione dalle intemperie.

 

Autorità competente

Art. 31L’esecuzione del presente decreto è di competenza della SM.

2In particolare essa esamina le domande di contributo, istruisce le relative pratiche, prende le decisioni e provvede all’informazione verso l’esterno.

3La SM può avvalersi della consulenza di enti e specialisti esterni.

4La SM può finanziare studi e progetti a favore della mobilità aziendale.

 

Procedura

Art. 41Le domande di contributo devono essere presentate alla SM mediante il modulo ufficiale indicando, limitatamente alle sezioni riferite all’implementazione di misure, ulteriori informazioni quali:

a)lo stato di fatto (numero di dipendenti; mezzi, tipo e abitudini di spostamento dei dipendenti; numero di posteggi esistenti);

b)il numero di viaggi in automobile che si prevede non vengano più effettuati;

c)il numero di posteggi che vengono eventualmente eliminati;

d)le possibilità di trasporto in alternativa all’automobile con un solo occupante;

e)le eventuali altre misure;

f)le modalità per la gestione delle misure;

g)i costi e la tempistica di realizzazione.

2La priorità per la valutazione e l’evasione delle domande di contributo è determinata dalla data d’inoltro della domanda. Si considerano solo domande complete e corredate di tutta la documentazione necessaria.

3La SM è autorizzata a richiedere in ogni tempo, direttamente all’istante oppure a terzi, informazioni in relazione al contributo o all’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi realizzati.

4I beneficiari dei contributi devono mettere a disposizione della SM le informazioni relative alle infrastrutture e ai servizi realizzati, nonché consentire il monitoraggio degli stessi.

5La SM è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici e l’ubicazione delle infrastrutture e dei servizi per cui sono stati versati contributi finanziari.

 

Condizioni e ammontare del contributo

Art. 51Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni:

a)la misura garantisce una effettiva riduzione degli spostamenti con l’automobile utilizzata singolarmente;

b)l’ente promotore offre garanzie di operatività del progetto a lungo termine (durata minima un anno).

2In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, non possono essere attribuiti contributi per infrastrutture e servizi realizzati o acquistati prima della decisione.

3L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.

4Per l’ottenimento dei contributi di cui al presente decreto deve essere raggiunto un importo minimo di 1'000 franchi di contributo per ogni richiesta.

5Ogni beneficiario può ricevere complessivamente, cumulando i contributi previsti nel presente decreto, al massimo un importo di 150'000 franchi.

 

Decadenza del contributo

Art. 6Il diritto al contributo decade se, entro 24 mesi dalla decisione, il beneficiario non richiede per iscritto alla SM il versamento del contributo. Dietro motivata richiesta, la SM può prorogare tale termine.

 

Parametri per il contributo e modalità di pagamento

Art. 71Il contributo è concesso al netto di eventuali contributi di terzi, secondo i parametri specificati di seguito:

a)Piano di mobilità aziendale, allestimento o aggiornamento: contributo pari al 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 5’000.– (consentita al massimo una richiesta ogni due anni);

b)Piano di mobilità aziendale di comparto, allestimento o aggiornamento: contributo dal 50% all’80% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 50’000.– (consentita al massimo una richiesta ogni due anni);

c)Biciclette, realizzazione di posteggi: fr. 1’000.–/stallo bici coperto e illuminato, con sistema di posteggio idoneo alla messa in sicurezza del mezzo, fino a un massimo del 50% della spesa computabile; fr. 1’500.–/stallo bici in un box per biciclette, fino a un massimo del 50% della spesa computabile;

d)Car pooling, avviamento del servizio, in base al numero totale di dipendenti dell’azienda (fa stato la sede oggetto del servizio): fr. 10.–/dipendente;

e)Navette:

1.Avviamento del servizio, in base al numero totale di dipendenti dell’azienda (fa stato la sede oggetto del servizio) e al numero di corse proposte: fr. 30.-/dipendente/linea, fino ad un massimo di fr. 100’000.-;

2.Acquisto veicoli:

automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): contributo pari al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 8’000.–;

furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 3,50 t): contributo pari al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 10’000.–;

autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): contributo pari al 40% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 100’000.–;

3.Avviamento di contratti di leasing per veicoli nuovi:

automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): fr. 4’000.– (importo forfetario);

furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 3,50 t): fr. 5’000.– (importo forfetario);

autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): fr. 25’000.– per autobus con 38 posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente, rispettivamente fr. 50’000.– per autobus con oltre 38 posti a sedere, compreso quello del conducente (importi forfetari);

f)Infrastruttura per l’attuazione delle misure in favore della mobilità aziendale: contributo pari ad un massimo del 50% della spesa computabile, fino ad un tetto massimo di fr. 20’000. Fra le misure finanziabili si segnalano in particolare le infrastrutture a favore di:

1.primo ed ultimo chilometro, escluse le misure di competenza comunale;

2.accessi pedonali, attraversamenti/camminamenti, illuminazione e messa in sicurezza di percorsi;

g)Gestione dei posteggi: contributo pari al 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 20.–/dipendente per consulenze specifiche per una gestione mirata dei posteggi e avviamento di servizi legati alla gestione dei posteggi (es. assegnazione dinamica di posteggi);

h)Attività promozionali mirate e concrete, legate alla mobilità sostenibile (concorsi, sfide, raccolte punti, prove gratuite di mezzi alternativi, atelier di riparazioni bici): contributo pari al 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 20.–/dipendente (consentita al massimo una richiesta ogni due anni).

2Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla SM.

3Il versamento del contributo avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi di pagamento.

4I contributi sono versati unicamente per acquisti o prestazioni presso imprese o rivenditori con domicilio o sede in Svizzera, fatta eccezione per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera e) punto 1 che, dietro motivata richiesta, possono essere oggetto di deroga da parte della SM.[1]

 

Restituzione del contributo

Art. 8Il contributo di cui all’articolo 7 deve essere rimborsato integralmente qualora entro un anno dal pagamento la misura di mobilità aziendale sia stata soppressa.

 

Disponibilità finanziaria

Art. 9Il contributo è subordinato alla disponibilità del credito.

 

Contravvenzioni

Art. 10La SM è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 21 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.[2]

 

 

Pubblicato nel BU 2022, 225.


[1]  Cpv. modificato dal R 23.8.2023; in vigore dal 25.8.2023 - BU 2023, 280.

[2]  Entrata in vigore: 23 settembre 2022 - BU 2022, 225.