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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021

Decreto esecutivo

concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico

del 7 luglio 2021 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL consiglio di stato

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell’informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell’energia del 24 febbraio 2021;

la legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len);

la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;

la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 23 dicembre 2011 (Legge sul CO2),

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Scopo

Art. 1Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali a favore dell’efficacia ed efficienza energetica, della conversione delle energie di origine fossile, della produzione e distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, dell’informazione e della consulenza nel settore dell’energia e fissa il credito destinato allo scopo per il periodo 2021-2025.

 

Ripartizione del credito quadro

Art. 2Per l’incentivazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1 l’importo disponibile è fissato a 119’500’000 franchi ed è così ripartito:

Efficacia ed efficienza energetica

72

– Risanamento edifici

– Nuovi edifici ad elevato standard energetico

– Processi industriali, commercio e servizi

60

10

2

Produzione e distribuzione di energia termica da fonti rinnovabili

30

– Energia solare termica

– Energia da legno

– Energia da biomassa vegetale

– Pompe di calore di grande potenza

– Reti di teleriscaldamento

1

10

1

1

17

Conversione energetica

15

– Conversione da riscaldamento elettrico diretto o a combustibili fossili

– Sostituzione di pompe di calore vetuste

14

1

Informazione e consulenza

2.5

– Certificazioni/consulenze

– Provvedimenti indiretti della politica energetica comunale

1

1.5

Totale

119.5

 

Capitolo secondo

Autorità competenti e procedura

 

Autorità competenti

Art. 31Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (di seguito SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 franchi e, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 11 di competenza della Sezione forestale (di seguito SF), le decisioni sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.[1]

2In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.

3Nell’applicazione del presente decreto esecutivo, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici degli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

 

Procedura

Art. 4[2]1Le domande di incentivo, complete di tutta la documentazione necessaria, sono presentate alla SPAAS rispettivamente, per i contributi di cui all’articolo 11, alla SF mediante gli appositi moduli compilabili su internet all’indirizzo www.ti.ch/incentivi, e meglio:

a)modulo di richiesta di incentivo (prima dell’inizio dei lavori);

b)modulo di dichiarazione di fine lavori.

2Per gli incentivi di cui all’articolo 18 è necessario presentare unicamente il modulo di richiesta di incentivo.

3L’incentivo è erogato al proprietario dell’opera oggetto di incentivo al momento dell’inoltro del modulo di dichiarazione di fine lavori; per gli incentivi di cui all’articolo 18, al proprietario al momento dell’inoltro del modulo di richiesta di incentivo.

4La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro del modulo di richiesta di incentivo.

5La SPAAS e la SF possono in ogni tempo chiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure a terzi.

 

Capitolo terzo

Condizioni e ammontare degli incentivi

 

Condizioni generali

Art. 51Se non specificato altrimenti, la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’emanazione della decisione di incentivo. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS o dalla SF. L’autorizzazione preventiva non conferisce comunque diritto alla concessione dell’incentivo.

2A seguito di una richiesta motivata, la SPAAS o la SF può prorogare i termini di decadenza indicati negli articoli seguenti.

3Gli incentivi previsti dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 capoversi 3 e 4 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui all’articolo 12.

4Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS o alla SF tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta. Per gli incentivi di cui agli articoli 11 e 17 capoverso 1 la SPAAS e la SF possono autorizzare il versamento di acconti sino a concorrenza dell’80% dell’importo di incentivo concesso.

5Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone non possono beneficiare degli incentivi del presente decreto esecutivo.

6Per l’ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo deve essere raggiunto un ammontare minimo di incentivo di 2’000 franchi per ogni richiesta. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 18.

7Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non è sufficiente.

8Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente.

9Gli edifici soggetti all’esenzione dalla tassa sul CO2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 10 capoversi 2 e 4.

10L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 7 capoverso 3, agli articoli 10 e 18 e per allacciamenti a una rete di teleriscaldamento di cui agli articoli 15 e 17. L’autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurne l’importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all’incentivo calcolato.[3]

11Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare si trovano sul territorio del Canton Ticino.

 

Risanamento energetico degli edifici

Art. 61Edifici esistenti soggetti ad un miglioramento dell’isolamento termico sono al beneficio degli incentivi di cui all’articolo 7 (Risanamento Base). Ulteriori incentivi sono concessi per il raggiungimento di uno standard energetico in accordo all’articolo 8 (Edifici Certificati).

2Per edifici esistenti si intende costruiti o risanati prima del 2000; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

3Sono al beneficio degli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 solo gli edifici già riscaldati.

4Per l’allestimento della richiesta di incentivo di cui agli articoli 7 e 8 fanno stato le indicazioni contenute nelle «Linee guida al Risanamento Base ed Edifici Certificati», pubblicate nel sito internet www.ti.ch/incentivi.

5Gli edifici soggetti all’obbligo del rispetto degli articoli 12 e 15 del regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 15 marzo 2023 (RUEn) possono beneficiare degli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 solo se il risanamento raggiunge e ottiene una certificazione Minergie.[4]

6Il diritto all’incentivo di cui agli articoli 7 e 8 decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Risanamento energetico degli edifici - Risanamento Base

Art. 71Per miglioramenti dell’isolamento termico di edifici esistenti è accordato un incentivo pari a fr. 60.–/m2 per i singoli elementi costruttivi seguenti:

a)tetto, a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m2K;

b)pareti verso l’esterno (facciate) e/o muri verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m2K. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente U ≤ 0.25 W/m2K;

c)pavimenti verso l’esterno (intradosso) e/o pavimenti verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m2K. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente U ≤ 0.25 W/m2K.

2Le singole richieste di cui al capoverso 1 soggette ad incentivi a partire da 10’000 franchi devono essere corredate da un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell’inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio Federale dell’Energia UFE, pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell’etichettatura CECE dell’edificio risanato.[5]

3In linea di principio, tutti i lavori possono essere eseguiti per conto proprio. La prestazione propria non può essere rivendicata e vengono pertanto riconosciuti tutti i m2 fino all’importo massimo dei costi dei materiali.

4Nel caso di un risanamento termico del tetto conformemente al capoverso 1 lettera a), combinato ad un progetto di inverdimento dello stesso conformemente alla norma SIA 312:2013, è previsto un ulteriore incentivo di fr. 30.–/m2.[6]

 

Risanamento energetico degli edifici - Edifici Certificati

Art. 81In caso di etichettatura CECE, per risanamenti di edifici che beneficiano del Risanamento Base sono accordati i seguenti incentivi:

a)un incentivo pari al 140% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe BB secondo l’etichetta energetica CECE;

b)un incentivo pari al 160% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe AB secondo l’etichetta energetica CECE.

2In caso di certificazione Minergie, per risanamenti di edifici che beneficiano del Risanamento Base sono accordati i seguenti incentivi:

a)un incentivo pari al 220% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati Minergie;

b)un incentivo pari al 240% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati Minergie-P o Minergie-A;

c)un incentivo forfetario di 10’000 franchi per l’ottenimento del complemento Minergie-ECO.

3Gli incentivi di cui al capoverso 1 non possono essere cumulati con quelli di cui al capoverso 2.

4Le singole richieste di cui al capoverso 1 devono essere corredate da un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell’inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio Federale dell’Energia UFE, pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell’etichettatura CECE dell’edificio risanato.

5Le singole richieste di cui al capoverso 2 devono essere corredate da una certificazione provvisoria Minergie, allestita e presentata prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dalla certificazione definitiva Minergie.

 

Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

Art. 91Per la realizzazione di nuovi edifici o di ampliamenti di edifici esistenti certificati Minergie-P o Minergie-A è accordato un incentivo pari a fr. 100.–/m2 della nuova AE (superficie di riferimento energetico).

2Per l’ottenimento del complemento Minergie-ECO ad una delle certificazioni Minergie di cui al capoverso 1 è accordato un ulteriore incentivo di fr. 20.–/m² di AE.

3Le singole richieste di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere corredate da una certificazione provvisoria Minergie, allestita e presentata prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dalla certificazione definitiva Minergie.

4Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 101Per la realizzazione di studi di analisi energetica di grandi consumatori e piccole-medie imprese è accordato un incentivo pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un importo massimo di 10’000 franchi. La SPAAS può rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto di analisi.

2In alternativa all’incentivo di cui al capoverso 1 possono essere riconosciuti, fino ad un massimo di 10’000 franchi, i seguenti costi:

a)costo del primo anno di adesione ad una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un’analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO2: Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) o Cleantech Agentur Schweiz (act);

b)l’ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energo.

3Per la sottoscrizione di un accordo vincolante con la Confederazione al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a), comportanti il rimborso della tassa sul CO2, è concesso un ulteriore incentivo di 5’000 franchi.

4Per una consulenza riconosciuta da Reffnet.ch viene riconosciuto un incentivo pari al costo della consulenza, al netto di altri incentivi, fino ad un massimo di 10’000 franchi.

5Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo non viene inoltrato alla SPAAS l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Impianti a legna

Art. 111Per la realizzazione di impianti a legna con potenza termica nominale minima di 200 kWth e il loro ampliamento tramite aumento di superficie di riferimento energetico AE allacciata, è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

limpianto è dotato di filtro per labbattimento di polveri sottili;

limpianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;

la progettazione deve essere conforme alle direttive «QM-Holzheizwerke» (www.qmholzheizwerke.ch);

il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all’articolo 28 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) (escluso il pellet).[7]

2L’incentivo corrisponde a fr. 25.–/m2 di superficie di riferimento energetico AE ritenuto un massimo pari al 40% dell’investimento riconosciuto.

3Per migliorie a centrali a legna esistenti, ma tecnologicamente superate, il contributo corrisponde al 20% dell’investimento riconosciuto.

4È corrisposto un contributo per i filtri per l’abbattimento delle polveri fini pari al 40% dell’investimento riconosciuto.

5Sono escluse dagli aiuti finanziari le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate in modo saltuario o adibite per la maggior parte ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, imprese forestali ecc.).

6Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.

 

Impianti solari termici

Art. 121Per l’installazione su edifici esistenti di impianti solari termici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria è accordato un incentivo di fr. 2’500.– + fr. 500.–/kWth. I collettori solari devono essere repertoriati sul sito internet www.listacollettori.ch e deve essere fornita la Garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia. L’incentivo viene concesso unicamente per impianti con potenza termica nominale di almeno 2 kWth.

2Gli impianti la cui potenza termica nominale supera i 20 kWth devono essere dotati di un sistema di sorveglianza attiva secondo le prescrizioni di Swissolar.

3L’incentivo non può essere cumulato con gli incentivi di cui all’articolo 8.

4Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Impianti per lo sfruttamento della biomassa

Art. 131Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa (escluso il legno) è accordato un incentivo se:

l’impianto tratta almeno 1’000 tonnellate di biomassa all’anno;

l’impianto è conforme al Piano di gestione dei rifiuti (PGR).

2Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento della biomassa è concesso un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti, ritenuto un importo massimo di 100’000 franchi, su base di un progetto definitivo valutato e approvato dall’ufficio competente.

3Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Pompe di calore di grande potenza

Art. 141Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento del calore ambiente (pompa di calore) è concesso un incentivo massimo del 20% dei costi d’investimento riconosciuti, relativi all’impiantistica della centrale, se:

la potenza termica nominale di dimensionamento dell’impianto è di almeno 200 kWth;

l’impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.

2Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas)

Art. 151Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti sono accordati i seguenti incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua), con un impianto a pellet o con l’allacciamento dell’edificio a una rete di teleriscaldamento:

pompa di calore aria/acqua fino a 15 kWth: fr. 7’000.- + fr. 180.-/kWth;

pompa di calore aria/acqua superiore a 15 kWth: fr. 6’000.- + fr. 180.-/kWth;

pompa di calore acqua/acqua fino a 15 kWth: fr. 7’000.- + fr. 180.-/ kWth;

pompa di calore acqua/acqua superiore a 15 kWth: fr. 6’000.- + fr. 180.-/ kWth;

pompa di calore salamoia/acqua fino a 15 kWth: fr. 7’000.- + fr. 180.-/ kWth;

pompa di calore salamoia/acqua superiore a 15 kWth: fr. 6’000.- + fr. 180.-/ kWth;

stufa a pellet a carica manuale, importo forfetario: fr. 3’000.-;

impianto a pellet automatizzato fino a 70 kWth di potenza nominale: fr. 5’000.- + 100.-/kWth;

impianto a pellet automatizzato superiore a 70 kWth di potenza nominale: fr. 2’000.- + 180.-/kWth;

teleriscaldamento, potenza allacciata fino a 500 kWth: fr. 5’000.- + fr. 50.-/kWth;

teleriscaldamento, potenza allacciata da 500 kWth: fr. 20’000.- + fr. 20.-/kWth.[8]

2Per l’allacciamento dell’edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l’installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al capoverso 1:

potenza allacciata fino a 500 kWth: fr. 12’000.– + fr. 50.–/kWth;

potenza allacciata da 500 kWth: fr. 27’000.– + fr. 20.–/kWth.

3Per gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 2 valgono le seguenti condizioni:

per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kWth è richiesta la Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);

impianti di riscaldamento con pompa di calore superiori a 15 kWth e muniti della Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch) beneficiano di un ulteriore bonus di fr. 1'000.-;

per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kWth fino a 100 kWth è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di SvizzeraEnergia;

per la posa di sonde geotermiche è necessario che l’impresa addetta alla perforazione sia in possesso del Marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche;

gli impianti di riscaldamento a pellet devono essere dotati del Marchio di qualità Energia legno Svizzera o equivalente e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna di SvizzeraEnergia. Per impianti con potenza superiore a 70 kWth la progettazione deve essere conforme alle direttive QM-Holzheizwerke (www.qmholzheizwerke.ch).[9]

4Qualora la conversione implicasse l’installazione, per la prima volta, di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all’interno dell’edificio è concesso un ulteriore bonus di fr. 5’000.– + fr. 100.–/kWth.

5Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli articoli 8, 16 e 17.

6Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Sostituzione di una pompa di calore

Art. 161Per la sostituzione di una pompa di calore esistente (installata prima del 2000) usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) è accordato un incentivo forfetario di 4’000 franchi.

2Per l’incentivo di cui al capoverso 1 valgono le seguenti condizioni:

per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kWth è richiesta la Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);

per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kWth fino a 100 kWth è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di SvizzeraEnergia;

per la posa di sonde geotermiche è necessario che l’impresa addetta alla perforazione sia in possesso del Marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche.

3Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli articoli 8, 15 e 17.

4Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Reti di teleriscaldamento

Art. 171Per la realizzazione di reti di teleriscaldamento è concesso un incentivo massimo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti, su base di un progetto definitivo valutato e approvato dall’ufficio competente.

2Per l’elaborazione di studi di fattibilità e progetti di massima per reti di teleriscaldamento può essere concesso un incentivo fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di 50’000 franchi. Il pagamento dell’incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale. L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili si riserva la facoltà di rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.

3Per l’allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento sono accordati i seguenti incentivi:

potenza allacciata fino a 500 kWth: fr. 5’000.– + fr. 50.–/ kWth;

potenza allacciata da 500 kWth: fr. 20’000.– + fr. 20.–/ kWth.

4Per l’allacciamento dell’edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l’installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al capoverso 3:

potenza allacciata fino a 500 kWth: fr. 12’000.– + fr. 50.–/ kWth;

potenza allacciata da 500 kWth: fr. 27’000.– + fr. 20.–/ kWth.

5Per gli incentivi di cui al capoverso 4 valgono le seguenti condizioni:

per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kWth è richiesta la Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);

per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kWth fino a 100 kWth è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di SvizzeraEnergia.

6Gli incentivi di cui ai capoversi 3 e 4 non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli articoli 8, 15 e 16.

7Per l’incentivo di cui al capoverso 1 il diritto decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati iniziati e se entro 36 mesi non sono stati terminati. Per gli incentivi di cui ai capoversi 2, 3 e 4 il diritto decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati. La conclusione dei lavori deve essere confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Certificazioni/Consulenze

Art. 181Per l’allestimento di un’etichetta energetica CECE è concesso un incentivo forfetario di 200 franchi.

2Per l’allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus, o in alternativa di un’analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, è concesso un incentivo forfetario di 500 franchi. L’incentivo non è cumulabile con gli incentivi di cui al capoverso 1.

3Per l’ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie è concesso un incentivo forfetario di 1’000 franchi.

4Per l’ottenimento di un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE è concesso un incentivo forfetario di 500 franchi.

5Per la consulenza energetica «Bussola energia» promossa da TicinoEnergia viene riconosciuto un incentivo forfetario di 500 franchi per consulenza.

6...[10]

7Le richieste di incentivo del presente articolo vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito modulo al più tardi 2 mesi dopo l’emissione della fattura o dal rilascio della certificazione/consulenza. Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.[11]

 

Politica energetica nei Comuni

Art. 191Ai Comuni sono concessi incentivi per le seguenti attività approvate dal competente organo decisionale comunale (misure indirette):

attività di informazione e sensibilizzazione (anche tramite una pianificazione annuale);

piano energetico e climatico comunale;

piano d’illuminazione pubblica;

consulenze energetiche ai cittadini tramite uno «sportello energetico»;

analisi e pianificazione del risanamento del parco immobiliare comunale (previa presentazione di un rapporto con le specifiche);

certificazione «città dell’energia» (costi effettivi sostenuti);

applicazione Controllo prescrizioni di cantiere (CPC);

altri progetti comunale esemplari e innovativi.

2L’ammontare dell’incentivo corrisponde al 30% dei costi effettivi riconosciuti.

3L’UACER si riserva la facoltà di rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità della documentazione accompagnante la richiesta d’incentivo.

4Per lo stesso progetto o attività il comune non può beneficiare di altri incentivi ai sensi di questo decreto esecutivo.

5Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo il progetto o le attività non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Norma transitoria

Art. 20Gli incentivi del presente decreto esecutivo sono accordati anche per lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente decreto esecutivo, previo possesso dell’autorizzazione ad iniziare i lavori rilasciata dall’UACER e ottenuta a seguito dell’inoltro dell’apposito «Modulo di annuncio inizio lavori per incentivi». La richiesta definitiva di incentivo, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere inoltrata entro il 30 settembre 2021, pena l’esclusione dal programma di incentivi.

 

Entrata in vigore

Art. 211Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 12 luglio 2021.

2Esso decade con l’esaurimento del credito o al più tardi il 31 dicembre 2025.

 

 

Pubblicato nel BU 2021, 228.


[1]  Cpv. modificato dal DE 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249.

[2]  Art. modificato dal DE 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 389.

[3]  Cpv. modificato dal DE 30.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 84.

[4]  Cpv. modificato dal DE 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 389; precedente modifica: BU 2021, 417.

[5]  Cpv. modificato dal DE 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 417.

[6]  Cpv. modificato dal DE 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 389.

[7]  Cpv. modificato dal DE 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249.

[8]  Cpv. modificato dal DE 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 417.

[9]  Cpv. modificato dal DE 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 389; precedenti modifiche: BU 2021, 417; BU 2022, 249.

[10]  Cpv. abrogato dal DE 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249; precedenti modifiche: BU 2021, 417; BU 2022, 84.

[11]  Cpv. modificato dal DE 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249; precedente modifica: BU 2021, 417.

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