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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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 Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione del 2 dicembre 2020

Regolamento

dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione

del 2 dicembre 2020 (stato 1° agosto 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 72 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Campo di applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione in conformità ai principi indicati dall’art. 72 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

 

Dipartimento competente

Art. 21Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione del presente regolamento.

2Le deleghe alle sezioni dell’insegnamento si riferiscono:

a)alla Sezione delle scuole comunali per le scuole dell’infanzia e le scuole elementari;

b)alla Sezione dell’insegnamento medio per le scuole medie;

c)alla Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, alla Sezione della formazione commerciale e dei servizi e alla Sezione della formazione sanitaria e sociale per le rispettive scuole professionali di base;

d)alla Sezione dell’insegnamento medio superiore per le scuole medie superiori;

e)alla Sezione della pedagogia speciale per le scuole speciali.

 

Obiettivi generali

Art. 31I corsi di italiano e le attività di integrazione sono organizzati nell’intento di favorire un’adeguata padronanza della lingua italiana e l’integrazione di allievi di altra lingua (di seguito allievi alloglotti) nel nostro contesto sociale e culturale; essi, in un’ottica collaborativa, completano le iniziative promosse da tutti i docenti e dall’istituto scolastico.

2In particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità linguistiche sufficienti, tali da permettere loro di seguire i piani di studio e di conoscere l’ambiente sociale e culturale in cui sono inseriti.

 

Obiettivi settoriali

Art. 41Per ogni ordine e grado di scuola il Dipartimento definisce gli obiettivi specifici e le modalità d’attuazione dei corsi e delle attività in rapporto all’età e alla situazione scolastica degli allievi alloglotti, alle proprie particolarità, ai piani di studio e alle risorse disponibili.

2A questo scopo esso emana delle direttive o delle linee guida.

 

Capitolo secondo

Destinatari e modalità dei corsi ed attività

 

Destinatari

Art. 5Sono ammessi ai corsi e alle attività, previo accertamento delle necessità, gli allievi alloglotti residenti nel Cantone.

 

Durata

Art. 61I corsi e le attività sono limitati nel tempo, per una durata di due anni scolastici.

2In casi particolari e documentati, nelle scuole dell’obbligo le rispettive sezioni dell’insegnamento possono estendere la durata dei corsi e delle attività in deroga a quanto stabilito dal cpv. 1. L’estensione è subordinata alla valutazione dei bisogni linguistici e d’integrazione evidenziati al termine del biennio e alla definizione di un progetto pedagogico da parte della direzione di istituto, nelle scuole comunali in accordo con l’ispettorato.

 

Adattamento del curricolo scolastico

Art. 71A dipendenza della situazione scolastica e personale di ciascun allievo, il curricolo scolastico degli allievi alloglotti può anche contemplare esoneri temporanei da singole discipline o essere temporaneamente personalizzato.

2La relativa decisione spetta alla direzione di Istituto, su preavviso dell’ispettorato per le scuole comunali e del consiglio di classe per le scuole medie.

 

Capitolo terzo

Fabbisogno e dotazione annuale

 

Fabbisogno

Art. 81Il fabbisogno dei docenti di lingua e integrazione viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico dal Dipartimento in unità didattiche (di seguito UD), sulla base dei parametri di cui agli articoli 9 e 10 e delle risorse disponibili.

2Definito il fabbisogno, l’assegnazione delle UD annuali ai singoli istituti cantonali e comunali (dotazione annuale) spetta poi alle sezioni dell’insegnamento; nel settore delle scuole comunali essa viene decisa dall’ispettorato, sentita la Commissione circondariale.

3Nel caso di arrivi di nuovi allievi dopo l’inizio dell’anno scolastico, la dotazione annuale è aumentata, previo accordo della sezione d’insegnamento, in ragione di 36 UD per ogni allievo giunto entro il 31 marzo; dopo tale data l’aumento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell’anno scolastico.

 

Parametri per le scuole dell’obbligo

Art. 91Di principio il rapporto tra allievi beneficiari e numero di UD annuali assegnate è di 36 UD per ogni allievo, ma al minimo:

scuola dell’infanzia

36 UD

per gruppi fino a 2 allievi

scuola elementare

36 UD

per 1 allievo

 

144 UD

per il gruppo dei primi 2-4 allievi

scuola media

72 UD

per 1 allievo (sia al primo che al secondo anno)

 

 

per il gruppo dei primi 5 allievi al secondo anno

 

144 UD

per il gruppo dei primi 2-4 allievi al primo anno

 

 

per il gruppo dei primi 6-10 allievi al secondo anno

 

216 UD

per il gruppo dei primi 11 e più allievi al secondo anno

2Oltre a quanto previsto al cpv. 1, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 14 lett. b-d, è riconosciuta una dotazione annuale supplementare di 36 UD per gruppi fino a 10 allievi e di 72 UD per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell’anno scolastico.

 

Parametri per le scuole postobbligatorie

Art. 10Per le scuole post-obbligatorie il Dipartimento definisce caso per caso le UD previste.

 

Utilizzo della dotazione annuale

Art. 11Le UD possono essere utilizzate sia durante l’anno scolastico che nei periodi di vacanza, secondo le necessità e le modalità proprie ad ogni ordine e grado scolastico.

 

Capitolo quarto

Fatturazione dei costi e convenzione per le scuole comunali

 

Fatturazione dei costi

Art. 12Il Cantone fattura al Comune 40 franchi per ogni UD assegnata giusta l’art. 8 cpv. 2 prestata dal docente di lingua e integrazione cantonale; l’importo totale viene dedotto dal contributo cantonale annuale per sezione di scuola comunale.

 

Convenzione

Art. 131Negli istituti scolastici con almeno 26 sezioni il Comune, tramite convenzione pluriennale con il Cantone, può assumere direttamente la competenza di organizzare i corsi e le attività attraverso l’assunzione in proprio dei docenti di lingua e integrazione, che svolgeranno i compiti di cui agli art. 14 e 15, in base al fabbisogno definito e calcolato secondo gli art. 8 e 9, secondo i requisiti, il rapporto d’impiego e la retribuzione di cui agli art. 16 e 17.[1]

2Nel caso di Istituti scolastici con un numero di sezioni inferiore alle 26 sezioni, i Comuni possono fare una richiesta alla Sezione delle scuole comunali per assumere in proprio dei docenti di lingua e integrazione secondo le modalità previste al cpv. 1; la decisione finale spetta al Dipartimento.

3In caso di convenzione, in deroga a quanto previsto all’art. 12, i Comuni fatturano al Cantone 35 franchi per ogni UD assegnata giusta l’art. 8 cpv. 2 prestata dal docente di lingua e integrazione comunale; l’importo totale viene aggiunto al contributo cantonale annuale per sezione di scuola comunale.

4La stipulazione della convenzione di cui ai cpv. 1-3 è di competenza del Dipartimento per la parte cantonale e del Municipio per la parte comunale.[2]

 

Capito quinto

Docenti di lingua e integrazione

 

Compiti

Art. 14I compiti del docente di lingua e integrazione sono i seguenti:

a)l’insegnamento dell’italiano secondo le UD attribuite;

b)l’accompagnamento degli allievi alloglotti appena giunti nell’istituto nel percorso di progressivo inserimento nella nuova realtà scolastica;

c)la partecipazione alle attività collegiali nell’istituto (collaborazione con gli altri docenti, colloqui, programmazione, informazione), la sensibilizzazione dei docenti (presentazione di materiali, temi da trattare, progetti d’istituto, dotazione di mezzi) e la collaborazione con la direzione e con l’ispettorato nell’ambito delle iniziative di educazione interculturale;

d)i contatti con le famiglie degli allievi alloglotti e con enti e servizi preposti all’assistenza degli immigrati;

e)la partecipazione a giornate di studio e ad attività di formazione continua;

f)la partecipazione almeno ad una riunione annuale di tutti i docenti di lingua e integrazione attivi nelle scuole ticinesi.

 

Collaborazione

Art. 15I docenti e i diversi servizi scolastici collaborano con i docenti di lingua e integrazione nell’attuazione dei programmi di accoglienza e inclusione degli allievi alloglotti.

 

Concorso e requisiti

Art. 161Annualmente la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale, in collaborazione con la Sezione amministrativa del Dipartimento, aprono il concorso per la nomina e l’incarico dei docenti di lingua e integrazione.

2I requisiti sono i seguenti:

a)per le scuole comunali è richiesto il bachelor in insegnamento per il livello prescolastico o elementare, rispettivamente la patente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia o nella scuola elementare, nonché una certificazione di studi avanzati nell’ambito del plurilinguismo e dell’integrazione;

b)per le scuole cantonali sono richieste le abilitazioni all’insegnamento nella scuola media o nelle scuole professionali (abilitazione per l’insegnamento a titolo principale corrispondente a 1800 ore (60 ECTS)) e una certificazione di studi avanzati nell’ambito del plurilinguismo e dell’integrazione, oppure in alternativa i titoli di cui alla lett. a.

3In difetto della certificazione di studi avanzati di cui al capoverso precedente, il docente di lingua e integrazione assunto è tenuto a conseguirla entro 5 anni dalla prima assunzione.

 

Rapporto d’impiego e retribuzione

Art. 171Il rapporto d’impiego dei docenti di lingua e integrazione è disciplinato come segue:

a)attività a tempo parziale o completo, con orario flessibile a seconda delle esigenze;

b)assunzione e dipendenza amministrativa dal Cantone, salvo per i docenti di lingua e integrazione assunti dai Comuni nel quadro delle convenzioni pluriennali con il Cantone di cui all’art. 13.

2I docenti di lingua e integrazione hanno lo statuto di docenti ai sensi della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e sono retribuiti in base alle classi di stipendio dei docenti di scuola elementare.

3Il salario dei docenti di lingua e integrazione è definito sulla base delle ore preventive per tutto l’anno scolastico. Successivamente, in caso di variazione delle ore preventivate, sarà di regola adeguato al massimo in tre momenti (fine novembre, fine marzo e fine giugno) considerando tutte le variazioni dell’onere lavorativo intervenute nei mesi precedenti.[3]

 

Capitolo sesto

Lingua e cultura d’origine

 

Corsi di lingua e cultura d’origine

Art. 181Il Dipartimento collabora con le autorità straniere e le comunità di stranieri riconosciute che organizzano dei corsi di lingua e cultura d’origine nel Cantone per gli allievi delle scuole dell’obbligo.

2A sostegno dei corsi riconosciuti Cantone e Comuni mettono a disposizione gratuitamente i locali scolastici e le infrastrutture di base; i corsi sono coperti dall’assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

3I corsi riconosciuti dal Dipartimento sono considerati parte integrante dell’attività scolastica; i risultati ottenuti sono certificati e figurano nel dossier dell’allievo.

 

Capitolo settimo

Disposizioni finali

 

Commissione

Art. 191È istituita la Commissione allievi alloglotti con i seguenti compiti:

a)seguire l’evoluzione dei fenomeni d’immigrazione in relazione alle loro conseguenze di natura scolastica;

b)proporre ai servizi cantonali l’elaborazione di dati intesi a valutare la pertinenza e l’efficacia dell’opera di integrazione svolta nelle scuole;

c)suggerire verifiche e misure pedagogiche e organizzative atte a fornire una risposta sempre più adeguata ai problemi dell’integrazione;

d)promuovere contatti con enti e servizi operanti in Ticino e fuori Cantone.

2La composizione della Commissione e le modalità di collaborazione con i servizi e i settori scolastici sono definiti dal Dipartimento.

 

Valutazione

Art. 20Il Dipartimento presenta al Consiglio di Stato un rapporto di valutazione del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

 

Abrogazione

Art. 21Il regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione del 31 maggio 1994 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 22Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2021.

 

 

Pubblicato nel BU 2020, 380.


[1]  Cpv. modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 79.

[2]  Cpv. modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 79.

[3]  Cpv. introdotto dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 126.