Direttiva
concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola
in caso di malattie infettive
(del 19 dicembre 2019)
IL MEDICO CANTONALE
richiamate le sezioni 1 e 2 del capitolo 5 (provvedimenti di lotta) della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
richiamati gli articoli 26, 28, 33 lett. c) e d), 42, 43 e 44 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan);
sentito l’avviso del Collegio dei medici scolastici,
emana la seguente Direttiva:
Art. 11La presente direttiva indica le malattie che impongono l’esclusione dalla scuola per motivi di salute pubblica.
2Il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute dell’allievo e nell’ottica del buon funzionamento dell’istituto, in presenza di problemi acuti di salute, in particolare: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto incontrollabile.
Art. 2L’esclusione dalla scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado è disciplinata secondo lo schema seguente:
Malattia |
Durata dell’esclusione: |
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Caso indice |
Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice |
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Angina da streptococchi o scarlattina |
Fino a guarigione clinica o fino a 24 ore dopo l’inizio della terapia antibiotica |
Nessuna esclusione |
Foruncolosi (ascessi cutanei da MRSA comunitario) |
Esclusione fino a risoluzione clinica dalle lezioni di educazione fisica Esclusione dalla classe secondo parere del medico curante |
Nessuna esclusione |
Impetigine: infezioni cutanee batteriche da streptococchi e stafilococchi |
Fino a 24 ore dopo l’inizio della terapia antibiotica Senza antibiotici esclusione fino a guarigione clinica |
Nessuna esclusione |
Infezione invasiva da meningococco * |
Il caso indice è ricoverato in ospedale |
Nessuna esclusione Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto secondo le indicazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica |
Morbillo * |
4 giorni dall’inizio dell’esantema |
Nessuna esclusione se vaccinati con 2 dosi Se insufficientemente o non vaccinati: esclusione per 21 giorni dall’esantema per le persone conviventi con il caso indice; esclusione per 21 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice per i contatti stretti o persone della stessa classe Rientro possibile dopo la vaccinazione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Vaccinazione sempre raccomandata |
Parotite epidemica |
Fino a guarigione clinica |
Nessuna esclusione Valutare vaccinazione |
Pertosse |
5 giorni dall’inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica: 21 giorni |
Esclusione per almeno 14 giorni dall’ultimo contatto delle persone conviventi con il caso indice se non adeguatamente vaccinati e a contatto con bambini sotto l’anno d’età Valutare la profilassi antibiotica per i contatti a rischio Valutare vaccinazione |
Rosolia * |
5 giorni dall’inizio dell’esantema |
Nessuna esclusione Valutare vaccinazione |
Tifo addominale * (S. typhi) |
Esclusione fino a 3 culture di feci negative (secondo indicazione del Medico cantonale) |
Secondo indicazione del Medico cantonale Istruzione sulle misure d’igiene |
Tubercolosi polmonare aperta (microscopia positiva) * |
Esclusione e riammissione secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale |
Nessuna esclusione Indagine ambientale |
Varicella |
Nessuna esclusione |
Informazione all’interno di istituti con bambini immunosoppressi, prematuri e personale non immune. Il decorso della malattia è più grave nel bambino sotto l’anno d’età oltre che nell’adulto |
* malattie soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’Ordinanza sulla dichiarazione |
Art. 31In caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere l’intervento del medico scolastico.
2La decisione ultima compete al medico scolastico.
3Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Lo stesso non ha effetto sospensivo.
Art. 4L’esclusione dalla scuola per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e malattie infettive emergenti.
Art. 5Le direttive e le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.
Art. 6La presente direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 gennaio 2020. Essa abroga la precedente direttiva del 17 giugno 2013.
Pubblicata nel BU 2019, 447.