DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
>

667

704.120

< >
 Stili RL

 

Regolamento

sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

(RCRDPP)

(del 30 gennaio 2019)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI),

visti gli articoli 8, 14, 17, 28 dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP),

visti gli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

 

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (di seguito Catasto RDPP) conformemente agli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI) e alle norme dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP).

 

Contenuto

Art. 2Il Catasto RDPP contiene i geodati di base del diritto cantonale vincolanti per i proprietari ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), contrassegnati come oggetto del Catasto RDPP nell’allegato 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).

 

Ufficio cantonale competente

Art. 31L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 dell’OCRDPP.

2Esso in particolare:

a)è responsabile dell’infrastruttura del Catasto RDPP;

b)inserisce nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi;

c)dirige e pianifica il Catasto RDPP;

d)garantisce la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP;

e)garantisce l’accesso centralizzato al Catasto RDPP;

f)rende accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresenta­zione;

g)allestisce e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP;

h)garantisce lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6;

i)emana direttive e vigila sulla loro applicazione;

j)esegue i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o servizi.

 

Servizi competenti

Art. 4I servizi competenti predispongono e trasmettono i contenuti del Catasto RDPP per la loro iscrizione nello stesso, come pure le informazioni supplementari in conformità all’art. 5 OCRDPP ed alle direttive emanate dall’Ufficio cantonale competente.

 

Grado di dettaglio informativo

Art. 51Il servizio specializzato del Cantone di cui all’allegato 2 del RLCGI stabilisce nel modello di dati di cui all’art. 10 del RLCGI e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’art. 11 del RLCGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.

2Esso emana disposizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

 

Procedura d’iscrizione

Art. 61L’Ufficio cantonale competente definisce i dettagli della procedura d’iscri­zione nel Catasto RDPP in una specifica direttiva in accordo con i servizi competenti della Confederazione di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI), rispettivamente del Cantone e dei Comuni di cui all’allegato 1 e 2 del RLCGI.

2Esso in particolare stabilisce:

a)le modalità di annuncio, messa a disposizione e pubblicazione;

b)i termini per la trasmissione e per l’iscrizione;

c)le procedure di verifica;

d)eventuali requisiti qualitativi e tecnici supplementari.

 

Informazioni supplementari

Art. 71Oltre ai contenuti del Catasto RDPP possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti ulteriori geodati di base ai sensi dell’allegato 1 dell’OGI e dell’allegato 2 del RLCGI.

2Informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vengono interconnesse con i contenuti del Catasto RDPP. Tali informazioni sono ritenute note.

 

Autenticazione

Art. 81L’Ufficio cantonale competente rilascia estratti cartacei entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

2Per la valutazione di geodati di base del Catasto RDPP non sono rilasciate autenticazioni a posteriori.

 

Emolumenti

Art. 91L’utilizzo del servizio di rappresentazione ed il relativo allestimento elettronico di estratti del Catasto RDPP sono esenti da ogni emolumento.

2L’Ufficio cantonale competente preleva i seguenti emolumenti per l’allestimento di estratti del Catasto RDPP:

a)estratto cartaceo non autenticato: 40 franchi;

b)estratto cartaceo autenticato: 50 franchi.

 

Funzione di organo di pubblicazione ufficiale

Art. 10Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è attribuita al Catasto RDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale, qualora le disposizioni della legislazione speciale prevedano il relativo obbligo di pubblicazione ufficiale nel Catasto RDPP.

 

Entrata in vigore e introduzione del CRDPP

Art. 11Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2019, 12.