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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Regolamento sulla prova periodica della precisione di rito per cacciatori del 12 dicembre 2018

 

Regolamento

sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori

(del 12 dicembre 2018)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

l’art. 3 cpv. 2 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);

l’art. 2 cpv. 2bis lett. a) dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);

gli art. 36 cpv. 1 e 37 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 (di seguito LCC),

decreta:

Scopo

Art. 1La prova periodica della precisione di tiro (di seguito prova di tiro) per cacciatori mira ad assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze della protezione degli animali.

 

Competenze

Art. 21Il Dipartimento del territorio è competente per l’attuazione del presente regolamento. Esso può delegare a terzi l’organizzazione e l’esecuzione della prova di tiro.

2L’Ufficio della caccia e della pesca (UCP) controlla l’adempimento dell’obbligo della prova di tiro avvalendosi, se del caso, della collaborazione della Federazione dei Cacciatori Ticinesi (FCTI). Esso decide inoltre sul riconoscimento degli attestati di tiro rilasciati da altri cantoni.

 

Requisiti per lo svolgimento della prova

Art. 31Il tiratore deve presentarsi alla prova di tiro munito della seguente documentazione:

a)un valido documento di legittimazione o la tessera d’identità per la caccia;

b)la prova della copertura assicurativa per la propria responsabilità civile per una somma minima di 2 milioni di franchi.

2Per l’esecuzione della prova di tiro può essere usata unicamente un’arma da caccia a palla, rispettivamente a pallini, conforme all’art. 18 cpv. 1 lett. a) e b) LCC. Sono vietati mezzi ausiliari quali cinghia finlandese o altre cinghie.

 

Comportamento nell’area dello stand di tiro

Art. 41Nell’area dello stand di tiro il tiratore deve portare armi scariche: le armi a palla con otturatore aperto e le armi a pallini aperte.

2Le armi possono essere caricate soltanto in posizione di tiro e vanno scaricate prima di lasciare la pedana o lo stallo di tiro.

3Le disposizioni dei responsabili di stand devono essere immediatamente eseguite e rispettate.

4I responsabili di stand possono decidere l’allontanamento dalla piazza di tiro di chiunque pregiudichi la sicurezza o il normale svolgimento dell’attività.

 

Superamento della prova

Art. 51La prova di tiro è superata se viene raggiunto il seguente punteggio minimo:

a)tiro a palla: bersaglio sagoma camoscio/capriolo in piedi divisa in 10 cerchi, distanza da 100 a 200 metri, da effettuare 6 colpi in un tempo massimo di 15 minuti, almeno 3 colpiti ognuno con un punteggio minimo di 8 punti; sono concessi al massimo 4 colpi di prova;

b)tiro a pallini:

bersaglio mobile a segmenti ribaltabili, sagoma lepre, distanza da 30 a 35 metri, fucile caricato ad un solo colpo, utilizzabili unicamente cartucce con pallini 3,5 millimetri, 5 passaggi del bersaglio lepre, almeno 2 colpiti (è considerato colpito il ribaltamento di un segmento); sono concessi al massimo 2 colpi di prova, oppure

tiro al piattello, fucile caricato a due colpi, utilizzabili unicamente cartucce con pallini numero 7½, 5 lanci, almeno 2 colpiti; sono concessi al massimo 2 colpi di prova.

2In caso di mancato superamento, la prova di tiro può essere ripetuta gratuitamente al massimo due volte durante la stessa sessione e rispettando le indicazioni dell’organizzatore della prova.

 

Attestazione

Art. 61L’organizzatore della prova di tiro e il tiratore devono confermare il superamento della/e prova/e di tiro apponendo la loro firma e il timbro ufficiale sull’apposito formulario d’attestazione che verrà consegnato al tiratore.

2L’attestazione del superamento della prova di tiro a palla (art. 5 cpv. 1 lett. a) è necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio della caccia che concedono l’uso di un’arma ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. a) LCC. Quella del superamento della prova di tiro a pallini (art. 5 cpv. 1 lett. b) lo è invece per le autorizzazioni che concedono l’uso di un’arma ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. b) LCC.

3L’attestazione del superamento della prova di tiro è valida per due anni a partire dal suo rilascio.

 

Tasse

Art. 7L’esecuzione della prova di tiro e il rilascio della relativa attestazione sono soggetti al pagamento di una tassa di 15 franchi (sia per il tiro a palla che per quello a pallini) da versare all’organizzatore della prova.

 

Riconoscimento di attestati di altri cantoni

Art. 8Gli attestati comprovanti il superamento della prova di tiro in altri cantoni vengono riconosciuti se soddisfano le esigenze fissate dal presente regolamento.

 

Norme transitorie

Art. 91A partire dal 1° settembre 2020 il rilascio delle autorizzazioni annuali di esercizio della caccia è subordinato alla presentazione dell’attestazione del superamento della prova di tiro.

2Per tutte le attestazioni del superamento della prova di tiro, il termine di scadenza di cui all’art. 6 cpv. 3 inizia a decorrere dopo il 1° settembre 2020. Per giustificati motivi, quali ad esempio l’insufficiente disponibilità di postazioni di tiro, il Dipartimento del territorio può eccezionalmente prorogare tale termine.

3Il superamento delle prove di tiro per gli aspiranti cacciatori a far tempo dalla sessione di esami 2018 comporta automaticamente l’ottenimento dell’attestazione di cui all’art. 6.

4Chi ha ottenuto un’autorizzazione all’esercizio della caccia nel 2020 e non ha potuto sostenere la prova di tiro entro il 31 agosto dello stesso anno a causa della pandemia, per ottenere una autorizzazione di caccia nel 2021 deve conseguire un’attestazione del superamento della prova di tiro entro il 31 agosto 2021, la cui validità sarà di un anno a partire dal suo rilascio.[1]

5La validità delle nuove attestazioni del superamento della prova di tiro che sono rilasciate prima del 31 agosto 2021 a chi ha già ottenuto un’attestazione di tiro entro il 31 agosto 2020, è fissata eccezionalmente a tre anni dal rilascio.[2]

6In un anno civile può essere conseguita al massimo un’attestazione del superamento della prova di tiro a palla e a pallini.[3]

 

Entrata in vigore

Art. 10Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[4]

 

 

Pubblicato nel BU 2018, 457.


[1]  Cpv. introdotto dal R 24.3.2021; in vigore dal 26.3.2021 - BU 2021, 99.

[2]  Cpv. introdotto dal R 24.3.2021; in vigore dal 26.3.2021 - BU 2021, 99.

[3]  Cpv. introdotto dal R 24.3.2021; in vigore dal 26.3.2021 - BU 2021, 99.

[4]  Entrata in vigore: 14 dicembre 2018 - BU 2018, 455.