DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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Legge

d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

(LFun)

(del 9 aprile 2018)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato,

decreta:

Competenza

Art. 1Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

 

Tassa d’autorizzazione

Art. 21Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

2L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

 

Spese di controllo

Art. 31Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

2L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

 

Tasse di cancelleria

Art. 4Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

 

Esigibilità

Art. 51Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.

2Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

 

Contravvenzioni

Art. 61Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.

2Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Abrogazione

Art. 7La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applica­zione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 81Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore[1].

 

 

 

Pubblicata nel BU 2018, 253.

 


[1]  Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.