Decreto esecutivo
concernente i criteri salariali
(del 17 febbraio 2016)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
– l'art. 6 cpv. 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn);
– l'art. 2 del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.– in base alla legge per l'innovazione economica per il sostegno ad attività innovative per il periodo 2016-2019 del 14 dicembre 2015,
decreta:
Art. 1[1]La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.
Art. 2[2]1L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario orario di base di almeno 32 franchi e che rispetta la parità salariale secondo i metodi conformi al diritto. Per le aziende del primario e le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’art. 5, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito è pari a 24 franchi. Per le aziende agricole secondo l’art. 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito corrisponde alla soglia minima fissata dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 per l’anno in cui la richiesta è stata depositata. Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
– 3.6% per 9 giorni festivi.
2I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al cpv. 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d’uso.
Art. 3[3]1Il beneficiario del sostegno deve garantire il rispetto del criterio di cui all’art. 2 su base annua per 10 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.
2Nei casi di sussidi forfettari o di decisioni di sostegno per importi non superiori a 25’000 franchi il termine di rispetto del criterio all’art. 2 si riduce a 2 anni a partire dalla decisione.
Art. 4[4]Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[5]
Pubblicato nel BU 2016, 83.
[1] Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
[2] Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 209; precedenti modifiche: BU 2019, 251; BU 2020, 248.
[3] Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
[4] Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
[5] Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 83.