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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : DL conc. il regime fiscale della Banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale - 19 maggio 1952

 

Decreto legislativo

concernente il regime fiscale della Banca dello Stato

e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale

(del 19 maggio 1952)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 11 marzo 1952 n. 354 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1La Banca dello Stato è esonerata dall’imposta comunale, eccezion fatta per gli immobili di sua proprietà, nei Comuni ove sono situati, per un importo di sostanza pari al valore di stima ufficiale e per un reddito netto del 3% di detto valore.

 

Art. 2[1]

 

Art. 3Il Decreto legislativo 29 agosto 1927 concernente il pagamento delle imposte comunali da parte della Banca dello Stato, è abrogato.

 

Art. 4Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 1951.

 

 

Pubblicato nel BU 1952, 83.

 

 


[1]  Art. abrogato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 442; precedenti modifiche: BU 1980, 6; BU 1993, 334.