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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Regolamento della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (RFid), del 30 maggio 2012

 

Regolamento

della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario

(RFid)

(del 30 maggio 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid);

decreta:

Procedura applicabile

Art. 11Per le procedure davanti all’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[1]

2È riservata l’applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 per il perseguimento dell’esercizio abusivo da parte dell’Autorità di vigilanza.

 

Albo dei fiduciari

(art. 2 cpv. 1 LFid)

Art. 2Qualora l’Autorità di vigilanza pubblichi l’elenco delle persone autorizzate in altre forme oltre a quella nel Foglio ufficiale, il fiduciario può, mediante istanza scritta, domandare di non figurare in tali ulteriori elenchi.

 

Pubblicazione dei regolamenti e delle direttive

Art. 31Il regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario e il regolamento sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi.[2]

2Gli altri regolamenti e le direttive sono pubblicati nel sito internet dell’Autorità di vigilanza.

 

Procedura di autorizzazione

(art. 8 LFid)

Art. 4L’Autorità di vigilanza stabilisce l’elenco dei documenti da allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione.

 

Titoli di studio

(art. 11 cpv. 1 LFid)

Art. 4a[3]1Sono titoli di studio accettati per l’autorizzazione di fiduciario commercialista:

a)la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciati da un’università svizzera;

b)il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);

c)i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in finanza e controlling;

d)l’attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario;

e)il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola specializzata superiore di economia (dipl. SSS);

f)il master of advanced studies in tax law rilasciato da una scuola universitaria profes­sionale (SUP);

g)il master of advanced studies in business law rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP).

2Sono titoli di studio accettati per l’autorizzazione di fiduciario immobiliare:

a)la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciati da un’università svizzera;

b)il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);

c)il diploma federale di fiduciario immobiliare;

d)l’attestato professionale federale (APF) di gestore immobiliare;

e)i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in finanza e controlling;

f)l’attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario;

g)l’iscrizione all’albo OTIA o al registro svizzero degli ingegneri e degli architetti (REG) nella parte architettura;

h)l’attestato federale di esperto in commercializzazione immobiliare.

 

Copertura per la responsabilità civile

a) in generale

(art. 8 cpv. 1 lett. e LFid)

Art. 51La copertura deve offrire la protezione contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dal fiduciario nell’ambito della sua professione; essa deve estendersi anche all’attività di eventuali collaboratori.

2La copertura per la responsabilità civile può essere prestata nelle forme seguenti, che possono essere anche cumulate fra di loro:

a)con un’assicurazione della responsabilità civile stipulata con una compagnia autorizzata ad esercitare in Svizzera;

b)con una cauzione:

1.mediante la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore sopra fondi siti in Svizzera; l’Autorità di vigilanza può chiedere in ogni tempo che il fiduciario provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria;

2.mediante fidejussione solidale da parte di una banca autorizzata ad esercitare in Svizzera;

3.mediante la costituzione in pegno di polizze di assicurazione sulla vita, emesse da società autorizzate ad esercitare in Svizzera, il cui valore di riscatto, accertato con dichiarazione della società assicuratrice, raggiunga gli importi di cui al capoverso 3;

4.mediante una polizza di assicurazione di una società autorizzata ad esercitare in Svizzera, senza clausole che restringano i termini della cauzione.

3La copertura minima deve ammontare a:

500’000 franchi per i fiduciari commercialisti;

500’000 franchi per i fiduciari immobiliari.[4]

 

b) nel caso di persone giuridiche

Art. 6Nei casi dell’articolo 6 LFid, qualora il fiduciario non disponga di una copertura per la responsabilità civile estesa alla sua attività nella persona giuridica, la copertura per la responsabilità civile stipulata dalla persona giuridica deve coprire anche l’attività del fiduciario nella stessa.

 

Svincolo della garanzia

a) procedura

Art. 71In caso di stralcio dall’albo, la cauzione è svincolata dopo la conclusione della procedura di pubblicazione nel Foglio ufficiale della grida con la domanda di liberazione e la diffida ai terzi di far valere le loro pretese entro il termine di almeno un mese dalla prima pubblicazione, sotto perenzione dei loro diritti sulla cauzione; questa procedura si applica anche allo svincolo della cauzione nel caso di sua sostituzione.

2La grida è pubblicata in modo analogo a quanto dispone l’articolo 92 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911. La stessa può essere pubblicata, in caso di morte del fiduciario, congiuntamente a quella per la devoluzione dell’eredità, purché sia, chiaramente ed in termini espressi, indicato che la diffida si estende alle conseguenze dell’esercizio della professione di fiduciario del defunto ed è diretta ad ottenere la liberazione della cauzione prestata per detto esercizio.

3Il pretore assegna a chi ha notificato la pretesa un termine perentorio di sessanta giorni per promuovere l’azione giudiziaria, con l’avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa dello stesso, verrà pronunciato lo svincolo della cauzione.

 

b) effetti

Art. 8Spirato il termine della grida e spurgate, quando ve ne siano, le notificazioni fatte alla stessa e concernenti l’esercizio della professione di fiduciario, la cauzione viene liberata con decisione dell’Autorità di vigilanza.

 

Diritti sulla cauzione e pretese non notificate o non fatte valere mediante azione giudiziaria

Art. 91Le pretese sulla cauzione possono essere fatte valere dopo che una diffida a pagare entro un termine perentorio di trenta giorni è rimasta senza effetto.

2I crediti contestati a carico della cauzione devono essere stati accertati in forma definitiva dall’autorità giudiziaria.

3L’omessa notificazione di pretese nella procedura di grida o l’omessa introduzione dell’azione giudiziaria entro il termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 non perimono le eventuali pretese di natura civile concernenti l’attività professionale del fiduciario, ma estinguono il diritto di farle valere sulla cauzione.

 

Obblighi dell’assicuratore

Art. 101L’assicuratore deve assumersi l’obbligo di notificare all’Autorità di vigilanza la mora nel pagamento dei premi entro quindici giorni dal termine della scadenza e ogni altro caso che comporti la cessazione del contratto; la disdetta del contratto non avrà effetto se non dopo un mese dalla notifica suddetta.

2Per la cauzione, la liberazione dell’assicuratore per il tempo precedente non può avvenire se non dopo la conferma della grida per lo svincolo e quando siano state liquidate le pretese notificate.

 

Rapporto di gestione al Consiglio di Stato

(art. 18 cpv. 4 LFid)

Art. 11L’Autorità di vigilanza presenta ogni anno al Consiglio di Stato un rapporto di gestione, che include il rapporto sull’attività e sui conti annuali.

 

Abrogazione

Art. 12Il regolamento della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 19 dicembre 1984 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 13Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 2012.

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 203.


[1]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.

[2]  Cpv. modificato dal R 22.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 406.

[3]  Art. introdotto dal R 22.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 406.

[4]  Cpv. modificato dal R 22.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 406.