DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)

Legge

tributaria

(LT)[1]

del 21 giugno 1994 (stato 1° marzo 2024)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 e il rapporto della Commissione speciale in materia tributaria n. 4169 R1 del 26 aprile 1994,

decreta:

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

 

Oggetto della legge

Art. 11Il Cantone preleva secondo questa legge:

a)un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;

b)un’imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche;

c)un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;

d)un’imposta sugli utili immobiliari;

e)un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.

2Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione.

 

Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale

Art. 1a[2]1Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l’imposta cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).

2L’imposta effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale.

3Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al capoverso 1.

 

Determinazione del coefficiente di imposta

Art. 1b[3]1Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.

2Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte dagli articoli 31a capoverso 3, 31b capoverso 5 e 31f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

3La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.

 

PARTE SECONDA

IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

TITOLO I

Assoggettamento

Capitolo I

Appartenenza fiscale

 

Appartenenza personale

Art. 21Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.

2Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

3La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a)almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

b)almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

4Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

5...[4]

 

Appartenenza economica

1. Imprese, stabilimenti d’impresa, fondi e operazioni immobiliari[5]

Art. 31Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se:

a)sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone;

b)tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone;

c)sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;

d)fanno commercio di immobili siti nel Cantone.[6]

2Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

 

2. Altri elementi imponibili

Art. 41Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

a)esercitano un’attività lucrativa nel Cantone;

b)in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;[7]

c)sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;

d)ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;

e)ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;

f)ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l’imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d’alto mare;[8]

g)fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.[9]

2Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

 

Estensione dell’assoggettamento

Art. 51L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

2L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4.

3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un’impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso la perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all’estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.[10]

4Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta.

5...[11]

 

Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale

Art. 61Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

2Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta.

 

Capitolo II

Inizio e fine dell’assoggettamento

 

Principio

Art. 71L’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili.

2L’assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l’estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.

3Nelle relazioni intercantonali resta riservato l’articolo 54.[12]

 

Capitolo III

Norme speciali concernenti l’imposta sul reddito e sulla sostanza

 

Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale[13]

Art. 81Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

1bisIl reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata.[14]

2Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l’autorità parentale.

3Sul reddito d’attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall’anno in cui compie il 18.mo anno di età.

 

Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale

Art. 9[15]1Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.

2Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006 (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

3[16]

 

Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica

Art. 10Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all’imposta in virtu dell’appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.

 

Successione fiscale

Art. 111Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

2Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtu del regime dei beni, riceve in più della sua quotaparte legale secondo il diritto svizzero.

2bisIl partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell’importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004.[17]

3Su richiesta dell’autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune residente in Svizzera. In caso contrario l’autorità fiscale procede alla designazione d’ufficio.

 

Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale

Art. 121I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.

2La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

3Con il contribuente rispondono solidalmente:

a)i figli soggetti all’autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell’imposta complessiva;

b)i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all’estero; le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una società semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone, rispondono solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all’estero, sino a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze;[18]

c)i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da:

-un commerciante di immobili senza domicilio fiscale in Svizzera per l’attività di commercio di immobili siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. d);

-un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera che funge da intermediario in operazioni immobiliari riguardanti immobili siti nel Cantone (art. 4 cpv. 1 lett. g);[19]

d)le persone incaricate della liquidazione d’imprese o stabilimenti d’impresa siti nel Cantone, dell’alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto.[20]

4L’amministratore dell’eredità e l’esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell’imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

5In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d’imposta sono determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.

 

Imposizione globale secondo il dispendio

Art. 13[21]1Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se:

a)non hanno la cittadinanza svizzera;

b)per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e

c)non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.

2I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

3L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

a)429'100 franchi;[22]

b)per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale;

c)per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 2.

4L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

5Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.

6L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti:

a)sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;

b)beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;

c)capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;

d)diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;

e)assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;

f)proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

7In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

8Il Consiglio di Stato adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a) all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

 

Capitolo IV

Esenzioni

 

Esenzioni

Art. 141Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 sono esentate dall’imposta nella misura prevista dal diritto federale.[23]

2In caso di assoggettamento parziale si applica l’articolo 6.

 

TITOLO II

Imposta sul reddito

Capitolo I

Redditi imponibili

 

In generale

Art. 151Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.

2Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

3Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).[24]

 

Reddito da attività dipendente

1. Principio[25]

Art. 161Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.[26]

2Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 38.

3Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.[27]

 

2. Partecipazioni di collaboratore

a) In generale

Art. 16a[28]1Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

a)le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un’altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b)le opzioni per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

2Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

 

b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

Art. 16b[29]1I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.

2Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

3I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

 

c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

Art. 16c[30]I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

 

d) Imposizione proporzionale

Art. 16d[31]Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

 

Reddito da attività indipendente

1. Principio

Art. 171Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 17b.[32]

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.

 

2. Fattispecie che giustificano un differimento

Art. 17a[33]1L’affitto di un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

2Se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l’azienda l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sul reddito.

 

3. Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale

Art. 17b[34]1I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.[35]

2L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone.

 

Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

Art. 17c[36]Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b.

 

4. Ristrutturazioni[37]

Art. 18[38]1Le riserve occulte di un’impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l’impresa rimane assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito vengono ripresi:

a)in caso di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone;

b)in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;

c)in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

2Nell’ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b), le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese in mano comune.

4La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.[39]

 

Reddito da sostanza mobiliare

1. Principio[40]

Art. 19[41]1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

a)gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;[42]

b)il reddito proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versato al portatore;

c)i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).[43] In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis;

d)i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;

e)i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto;

f)i proventi da beni immateriali.

1bisI dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.[44]

2Il ricavo dall’alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

3Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.[45]

4Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.[46]

5Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

a)costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera d);

b)già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 70 capoversi 1 lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;

c)in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.[47]

6I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.[48]

7Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell’eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.[49]

8Il capoverso 3 si applica agli apporti e all’aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano le riserve rimborsate nell’ambito del suddetto margine di variazione del capitale.[50]

 

2. Casi speciali

Art. 19a[51]1È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera c) anche:

a)il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta secondo gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238;

b)il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.[52]

2Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a) quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

 

Reddito da sostanza immobiliare

Art. 201È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

a)i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

b)il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

c)i proventi da contratti di superficie;

d)i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

2Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.[53]

3La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.[54]

4...[55]

 

Redditi da fonti previdenziali

Art. 211Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

3Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.[56]

4E’ riservato l’articolo 23 lettera b).

 

Altri redditi

Art. 22Sono parimenti imponibili:

a)qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa;

b)le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute;

c)gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività;

d)gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto;

e)le singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23 lettere j) e m);[57]

f)gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

 

Capitolo II

Redditi esenti

 

Redditi esenti

Art. 23Sono esenti da imposta:

a)l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;

b)l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l’articolo 19 capoverso 1 lettera a);

c)i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un’altra istituzione di previdenza professionale;[58]

d)i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale;[59]

e)le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all’articolo 22 lettera f);

f)il soldo del servizio militare e civile, nonché l’importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;[60]

fbis)il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5’300 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;[61]

g)i versamenti a titolo di riparazione morale;

h)i proventi ricevuti in virtu della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

i)le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un’attività lucrativa indipendente;[62]

j)le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, fino a 1'056'600 franchi;[63]

l)le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;[64]

m)le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest’ultima, purché non superino il limite di 1'100 franchi;[65]

n)i proventi ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 19 giugno 2020 (LPTD).[66]

 

Capitolo III

Determinazione del reddito netto

 

Norma generale

Art. 24[67]Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32c.

 

Attività lucrativa dipendente

Art. 251Le spese professionali deducibili sono:

a)le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c)le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso 1, lettera n);[68]

d)[69]

2Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

 

Attività lucrativa indipendente

1. In generale

Art. 261In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

2Sono tali segnatamente:

a)gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;

b)le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;

c)i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;

d)gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2;[70]

e)le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;[71]

f)le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.[72]

3Non sono deducibili segnatamente:

a)i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b)le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;

c)le multe e le pene pecuniarie;

d)le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.[73]

4Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:

a)sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o

b)il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.[74]

 

2. Ammortamenti

Art. 271Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.[75]

2In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.[76]

2bisNell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.[77]

3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 30, capoverso 1.

 

3. Accantonamenti

Art. 281Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

a)gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;

b)i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;

c)gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio.

2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

3Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’articolo 22 della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016 (LAP).[78]

 

4. Sostituzione di beni[79]

Art. 291In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.[80]

2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

 

5. Deduzione delle perdite

Art. 30[81]1Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

2Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un risanamento.

3I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o di uno stabilimento d’impresa all’interno della Svizzera.

 

Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Art. 30a[82]Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 73a.

 

Deduzioni sui proventi della sostanza

Art. 311Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.

2Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.[83]

2bisGli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.[84]

3Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi.[85]

4Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

 

Deduzioni generali[86]

Art. 321Sono dedotti dai proventi:

a)gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50'000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi;[87]

b)il 40 per cento delle rendite vitalizie e dei vitalizi versati, nonché gli oneri permanenti;[88]

c)gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;

d)i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;[89]

e)i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione;

f)i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l’assicurazione contro la disoccupazione e per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

g)i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'400 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'400 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'200 franchi per gli altri contribuenti;[90]

h)…;[91]

i)…;[92]

l)le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge sui disabili del 13 dicembre 2002 al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;[93]

m)fino a concorrenza di un importo di 10'500 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976,

rappresentati in un parlamento cantonale, o

che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento cantonale;[94]

n)le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'500 franchi, purché il contribuente:

abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure

abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.[95]

1bisLe deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1’200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 34 capoverso 1 lettera a) o b).[96]

2Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'900 franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.[97]

3[98]

 

Cura dei figli da terzi[99]

Art. 32a[100]Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 25'500 franchi.

 

Spese di malattia e infortunio

Art. 32b[101]Sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.

 

Prestazioni volontarie

Art. 32c[102]1Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

2Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.[103]

 

Costi e spese non deducibili

Art. 33Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

a)le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

b)…;[104]

c)le spese per l’estinzione di debiti;

d)le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

e)le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

 

Capitolo IV

Deduzioni sociali

 

Deduzioni sociali

Art. 34[105]1Sono dedotti dal reddito netto:

a)per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'300 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

b)per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’800 franchi, una deduzione per sostentamento da 5’800 a 11’300 franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

c)per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13’700 franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

2Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

a)per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1: 8’000 franchi fino ad un reddito di 21'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni 3’000 franchi di reddito supplementare;

b)per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2: 8'000 franchi fino ad un reddito di 27'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000 franchi per ogni 3'000 franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

3Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell’assoggettamento.

4In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell’anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.

5In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.

 

Capitolo V

Calcolo dell’imposta

 

Aliquote

Art. 35[106]1L’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie

Aliquote di ogni categoria %

Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.

Aliquota effettiva del massimo di categoria

%

fino

 

a fr.

  12’300

  0.160

       19.70

  0.160

da fr.

  12’400

a fr.

  17’100

  5.232

     270.85

  1.583

da fr.

  17’200

a fr.

  20’500

  5.949

     473.10

  2.307

da fr.

  20’600

a fr.

  25’600

  3.924

     673.20

  2.629

da fr.

  25’700

a fr.

  29’600

  7.499

     973.15

  3.287

da fr.

  29’700

a fr.

  39’200

  9.461

  1’881.35

  4.799

da fr.

  39’300

a fr.

  51’800

10.377

  3’188.85

  6.156

da fr.

  51’900

a fr.

  57’200

10.988

  3’782.20

  6.612

da fr.

  57’300

a fr.

  71’800

11.800

  5’505.00

  7.667

da fr.

  71’900

a fr.

  89’900

11.597

  7’604.15

  8.458

da fr.

  90’000

a fr.

112’000

12.470

10’359.95

  9.249

da fr.

112’100

a fr.

224’100

13.080

25’022.90

11.165

da fr.

224’200

a fr.

374’400

14.040

46’125.00

12.319

da fr.

374’500

in avanti

14.825

 

 

2Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l’imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie

Aliquote di ogni categoria %

Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.

Aliquota effettiva del massimo di categoria

%

fino

 

a fr.

  20’100

  0.145

         29.05

  0.144

da fr.

  20’200

a fr.

  24’400

  3.924

       197.75

  0.810

da fr.

  24’500

a fr.

  27’700

  4.360

       341.65

  1.233

da fr.

  27’800

a fr.

  32’600

  2.616

       469.80

  1.441

da fr.

  32’700

a fr.

  41’600

  3.924

       822.90

  1.978

da fr.

  41’700

a fr.

  47’000

  6.540

    1’176.05

  2.502

da fr.

  47’100

a fr.

  59’600

  7.848

    2’164.90

  3.632

da fr.

  59’700

a fr.

  78’500

10.116

    4’076.75

  5.193

da fr.

  78’600

a fr.

  88’900

11.074

    5’228.45

  5.881

da fr.

  89’000

a fr.

120’600

12.645

    9’236.80

  7.659

da fr.

120’700

a fr.

138’700

12.034

  11’414.95

  8.229

da fr.

138’800

a fr.

180’200

12.906

  16’771.05

  9.306

da fr.

180’300

a fr.

224’100

13.777

  22’819.35

10.182

da fr.

224’200

a fr.

298’900

14.302

  33’516.90

11.213

da fr.

299’000

a fr.

749’000

14.650

  99’455.00

13.278

da fr.

749’100

in avanti

14.825

 

 

3I redditi inferiori a 12'300 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'100 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.

4Per l’applicazione delle aliquote dei capoversi 1 e 2 fa stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 50).

5In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l’aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione.

 

Art. 35a...[107]

 

Casi speciali

1. Vincite da giochi in denaro non esentate[108]

Art. 36[109]1Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta secondo l’articolo 23 lettera j) e m), sono tassate separatamente con un’imposta annua intera.

2L’imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'300 franchi per vincita.[110]

3In deroga al capoverso 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26'400 franchi.[111]

4Sono applicabili le aliquote dell’articolo 35 capoverso 2, al minimo l’aliquota del 5 per cento.

 

2. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

Art. 37Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.

 

Procedura di conteggio semplificata

Art. 37a[112]1Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è riscossa a un’aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge contro il lavoro nero del 17 giugno 2005. L’imposta sul reddito risulta così saldata.

2L’articolo 121 capoverso 1 lett. a si applica per analogia.

3Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.

4La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all’importo della deduzione d’imposta. Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte incassate.

5Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 121 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.[113]

 

Utili di liquidazione

Art. 37b[114]1In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l’aliquota dell’articolo 38. Per la determinazione dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento almeno.

2Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.

 

Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative

Art. 37c[115]1I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un’imposta annua intera dell’1 per cento. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

2Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche assoggettate illimitatamente nel Cantone.

3L’investimento deve essere di almeno 50’000 franchi per periodo fiscale e non può superare l’80% del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa.

4La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell’investimento è imposta ordinariamente con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo.

5Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell’anno della concessione della tassazione separata o nei cinque anni successivi avviene:

a)una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc);

b)un rimborso (anche parziale) dell’investimento;

c)una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di capitali o della cooperativa innovativa;

d)una riduzione di capitale con rimborso agli investitori;

e)un recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa.

 

3. Prestazioni in capitale della previdenza[116]

Art. 381Le prestazioni in capitale secondo l’articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l’articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un’imposta annua intera.

2L’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuto un’aliquota minima del 2 per cento e un’aliquota massima del 3 per cento.[117]

3Le deduzioni sociali di cui all’articolo 34 non sono ammesse.

4[118]

 

Capitolo VI

Compensazione degli effetti della progressione a freddo

 

Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39[119]1Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. È esclusa dall’indicizzazione la deduzione di cui all’articolo 34 capoverso 2.

2Il Consiglio di Stato decide l’adeguamento quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell’1 per cento dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell’indice al 31 dicembre di un anno prima dell’inizio del periodo fiscale.

3La prima volta l’adeguamento è eseguito a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001.

 

TITOLO III

Imposta sulla sostanza

Capitolo I

Oggetto dell’imposta

 

Oggetto dell’imposta

Art. 401L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.

2La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario.

 

Capitolo II

Attivi

 

In generale

Art. 411Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

2La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.

 

Immobili[120]

Art. 421Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato. Sono applicabili per analogia le procedure di revisione (art. 232-234) e di ricupero d’imposta (art. 236-238a).[121]

1bisIn deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.[122]

2Il concetto di immobile è quello del Codice civile svizzero (art. 655).

3Le cose ed i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze idriche) ne sono considerati parte integrante.

 

Art. 43[123]

 

Beni mobili

Art. 441I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all’articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi.[124]

2Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.

 

Titoli, crediti e partecipazioni a investimenti collettivi di capitale[125]

Art. 451I titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 52).[126]

2Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco.[127]

3Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.[128]

4Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.

 

Stima delle partecipazioni di collaboratore

Art. 45a[129]1Le partecipazioni di collaboratore di cui all’articolo 16b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

2Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 16b capoverso 3 e 16c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

 

Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza

Art. 461Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto.

2Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all’imposta sulla sostanza.

 

Capitolo III

Passivi

 

Debiti

Art. 471Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

2I debiti derivanti da solidarietà o fideiussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente risponde effettivamente.

 

Capitolo IV

Calcolo dell’imposta

 

Deduzioni sociali

Art. 48[130]Sono dedotti dalla sostanza netta:

a)per i coniugi viventi in comunione domestica 60'000 franchi;

b)per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000 franchi.

 

Aliquote

Art. 49[131]1L’imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:[132]

Categorie

Aliquote di ogni categoria ‰

Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.

Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰

fino

a fr.

   200’000

1.000

   200.00

1.000

da fr.

   201’000

a fr.

   280’000

2.000

   360.00

1.285

da fr.

   281’000

a fr.

   700’000

2.500

1’410.00

2.014

da fr.

   701’000

a fr.

1’380’000

3.000

3’450.00

2.500

da fr.

1’381’000

In avanti

 

2.500

 

 

2La sostanza inferiore a 200'000 franchi è esente dall’imposta.

3Le frazioni di sostanza inferiori a 1’000 franchi non sono computate.

 

Freno all’imposta sulla sostanza

Art. 49a[133]1Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per cento della sostanza netta.

2Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).

2bisIl reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all’1 per cento della sostanza netta.[134]

3Lo sgravio è imputato sull’imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d’imposta.

 

TITOLO IV

Basi temporali

Capitolo I

Periodo fiscale

 

Periodo fiscale, anno fiscale

Art. 50[135]1Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.[136]

2Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

3Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l’aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota. Restano riservati gli articoli 36 e 38.

4Il capoverso 3 si applica per analogia anche alle deduzioni.

 

Determinazione del reddito

Art. 51[137]1Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

2Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3I contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale e alla fine dell’assoggettamento. La chiusura dei conti può non essere eseguita se l’attività indipendente ha avuto inizio nell’ultimo trimestre del periodo fiscale.

 

Determinazione della sostanza

Art. 52[138]1La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

2Con l’accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all’inizio del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

3Per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente i cui esercizi commerciali non coincidono con l’anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

4Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevata solo l’imposta corrispondente a questa parte. È riservato l’articolo 54.

5Se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo fiscale fa stato per analogia il capoverso 4.

 

Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento

Art. 53[139]1In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.

2In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.

3Se uno dei coniugi muore nel corso del periodo fiscale, i due coniugi sono tassati congiuntamente fino al giorno del decesso. Il decesso fa stato quale conclusione dell’assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell’assoggettamento del coniuge superstite.

 

Modifica dell’assoggettamento

Art. 54[140]1In caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggetta­mento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all’articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza.[141]

2L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

 

Art. 55-57[142]

 

Periodo fiscale per redditi imposti separatamente

Art. 58[143]1L’imposta annua intera per vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art. 36 o per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale il reddito straordinario è stato conseguito. Se sono stati conseguiti diversi redditi straordinari nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla totalità dei redditi straordinari imponibili. Per la commisurazione dell’imposta, le vincite secondo l’articolo 36 sono considerate separatamente dai proventi secondo l’articolo 38.[144]

2L’imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 308a cpv. 2) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.[145]

3L’imposta annua intera per gli utili di liquidazione (art. 37b) è dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale è avvenuta la cessazione definitiva dell’attività indipendente.[146]

 

PARTE TERZA

IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

TITOLO I

Assoggettamento

Capitolo I

Definizione di persona giuridica

 

Definizione di persona giuridica

Art. 591Sono imponibili come persone giuridiche:

a)le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative;

b)le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

2Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’articolo 58 o 118a LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.[147]

3Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l’articolo 10, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

 

Capitolo II

Appartenenza fiscale

 

Appartenenza personale

Art. 60Le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

 

Appartenenza economica

Art. 611Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se:

a)sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone;

b)tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;

c)sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.

d)fanno commercio di immobili siti nel Cantone.[148]

2Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se:

a)sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;

b)fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.[149]

3Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

 

Estensione dell’assoggettamento

Art. 621L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

2L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte dell’utile e del capitale per cui sussiste l’obbligo fiscale nel Cantone secondo l’articolo 61.

3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Un’impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d’impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d’impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un’ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa. Le perdite su immobili all’estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato esiste uno stabilimento d’impresa. Sono riservate le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.[150]

4I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all’estero devono pagare l’imposta almeno sull’utile realizzato nel Cantone e sul capitale ivi collocato.[151]

 

Capitolo III

Inizio e fine dell’assoggettamento

 

Inizio e fine dell’assoggettamento

Art. 631L’assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva nel Cantone o dell’acquisizione di un elemento imponibile nel Cantone.

2L’assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva fuori Cantone oppure con l’estinzione dell’elemento imponibile nel Cantone.

3Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica ad un’altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.

 

Inizio, fine e modifica dell’assoggettamento nelle relazioni intercantonali

Art. 63a[152]1La persona giuridica che trasferisce la sede o l’amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all’imposta in entrambi i Cantoni per l’intero periodo fiscale. L’autorità di tassazione competente ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.

2L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell’amministrazione effettiva in virtù dell’appartenenza economica, giusta l’articolo 61, vale per l’intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.

3L’utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

 

Capitolo IV

Responsabilità solidale

 

Responsabilità solidale

Art. 641In caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

2Se una persona giuridica è assoggettata all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, le persone incaricate:

a)dello scioglimento di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa nel Cantone, o

b)dell’alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale fondo,

rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto.[153]

3Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un’operazione immobiliare riguardante un immobile sito nel Cantone, il compratore o il venditore dell’immobile è solidalmente responsabile, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice (art. 61 cpv. 2 lett. b).

4Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.

5Le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di una persona giuridica socia di una società semplice, segnatamente di un consorzio, o di un’altra società di persone, rispondono solidalmente, con la persona giuridica, per le imposte dovute dagli altri soci domiciliati all’estero, sino a concorrenza della quota sociale, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.[154]

 

Capitolo V

Esenzioni

 

Esenzioni

Art. 65Sono esenti dall’imposta:

a)la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;

b)il Cantone e i suoi stabilimenti;

c)i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone. I loro stabilimenti e le loro aziende ad eccezione di quelli che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati. Questi ultimi sono tuttavia esonerati dall’imposta sul capitale;

d)le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;

e)le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società di assicurazione concessionarie;

f)le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico.

L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;

g)le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;

h)le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;[155]

i)gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;[156]

l)gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta conformemente alla lettera d) o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conformemente alla lettera e).[157]

 

Agevolazioni fiscali

Art. 65a[158]Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla legge cantonale sull’innovazione economica e dal relativo regolamento di applicazione.

 

TITOLO II

Imposta sull’utile

Capitolo I

Oggetto dell’imposta

 

Principio

Art. 66L’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto.

 

Determinazione dell’utile netto imponibile

1. In generale[159]

Art. 671Costituiscono utile netto imponibile:

a)il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b)tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

-le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;

-gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale;

-i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;

-le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale;

c)i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l’articolo 73;[160]

d)gli interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati.[161]

2Gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento.

3L’utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.

4Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

 

Brevetti e diritti analoghi: definizioni

Art. 67a[162]1Sono considerati brevetti:

a)i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;

b)i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954;

c)i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).

2Sono considerati diritti analoghi:

a)i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e la loro proroga;

b)le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992;

c)le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del 20 marzo 1975;

d)i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000;

e)le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998;

f)i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a) – e).

 

Brevetti e diritti analoghi: imposizione

Art. 67b[163]1Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell’articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile.

2L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio.

3Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.

4In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l’autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.

5Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull’imposta sull’utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l’articolo 73a, effettuate a carico dell’utile netto ai sensi del capoverso 1. L’importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un’aliquota dello 0.2%. L’ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell’importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l’utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all’aliquota ridotta.

6Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:

a)il calcolo dell’utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un’aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;

b)l’applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;

c)gli obblighi di documentazione;

d)l’inizio e la fine dell’imposizione ad aliquota ridotta;

e)il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

 

2. Oneri giustificati dall’uso commerciale

Art. 68[164]1Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:

a)le imposte federali, cantonali e comunali;[165]

b)i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;

c)le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);[166]

cbis)nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell’utile netto;[167]

d)i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d’assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;

e)le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;[168]

f)le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.[169]

2Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segnatamente:

a)i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b)le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;

c)le multe;

d)le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.[170]

3Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:

a)sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o

b)il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.[171]

 

3. Operazioni senza influenza sul risultato

Art. 69[172]Non costituiscono utile imponibile:

a)gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l’aggio e le prestazioni a fondo perso;

b)il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;

c)l’aumento di fondi propri derivante da eredità, legato o donazione.

 

4. Ristrutturazioni

Art. 70[173]1Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile vengano ripresi:

a)in caso di trasformazione in un’impresa di persone o in un'altra persona giuridica;

b)in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;

c)in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;

d)in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

2In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

3Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera d).[174]

4Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori.

5La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un’altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest’ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

6La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.[175]

 

Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento

Art. 70a[176]1Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all’imposta sull’utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all’utile e alle riserve di un’altra società.

2Sono considerati inizio dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine di un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva.

3Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

4Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

 

Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento

Art. 70b[177]1In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

2Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva.

 

5. Ammortamenti

Art. 711Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.[178]

2In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.[179]

2bisNell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.[180]

3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 75 capoverso 1.

4Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 77 capoverso 5 lettera b) sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.[181]

 

6. Accantonamenti

Art. 721Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

a)gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato;

b)i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;

c)gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio.

d)futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell’utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.[182]

2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

3Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l’articolo 22 della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese del 17 giugno 2016.[183]

 

7. Sostituzione di beni[184]

Art. 731In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.[185]

1bisIn caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno.[186]

2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

 

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

Art. 73a[187]1Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

2È considerata «ricerca e sviluppo», ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l’innovazione fondata sulla scienza di cui all’articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione del 14 dicembre 2012.

3La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per:

a)le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;

b)l’80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

4Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

5Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la tiene a disposizione dell’autorità fiscale.

 

Limitazione dello sgravio fiscale

Art. 73b[188]1La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il 70 per cento dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e prima di dette riduzioni.

2Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

3Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni:

a)in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 67b capoversi 1 e 2 sino all’annullamento totale della stessa;

b)in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all’articolo 73a.

 

8. Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale[189]

Art. 741I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

2Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente tutte le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

3Gli investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2) soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito da possesso fondiario diretto.[190]

 

Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Art. 74a[191]Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20’000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

 

9. Deduzione delle perdite

Art. 75[192]1Dall’utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di quegli anni.

2Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell’articolo 69 lettera a).

3I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’interno della Svizzera.

 

Capitolo II

Calcolo dell’imposta

 

Società di capitali e società cooperative

1. In generale

Art. 76[193]1L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento dell’utile netto.

2In casi particolari di relazioni con l’estero, su richiesta del contribuente, l’aliquota d’imposta può essere aumentata.

 

2. Riduzione per partecipazioni

Art. 77[194]1L’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società:

a)partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società;

b)partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società; o

c)detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.[195]

2Il ricavo netto da partecipazioni secondo il capoverso 1 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è riservata la prova delle spese amministrative effettive.

Sono considerati costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È riservato l’articolo 314a.

3Non sono ricavo da partecipazioni:

a)i proventi che rappresentano spese giustificate dall’uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;

b)gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

4Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell’utile netto imponibile (art. 66 e segg.).

5Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

a)nella misura in cui il provento dell’alienazione è superiore al costo d’investimento;

b)se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.[196]

6Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c’è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi dell’articolo 71 e dei capoversi 1 e 4 del presente articolo.

7Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

a)prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 LBCR; e

b)strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.[197]

 

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 781L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell’articolo 65 lettera c), è del 4 per cento dell’utile netto.[198]

2L’utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.

 

Investimenti collettivi di capitale[199]

Art. 79[200]L’imposta sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell’utile netto.

 

TITOLO III

Imposta sul capitale

Capitolo I

Oggetto dell’imposta

 

Principio

Art. 80[201]L’imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

 

Società di capitali e società cooperative

1. In generale

Art. 81[202]1Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti.

2[203]

3È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione liberato.

 

2. Capitale proprio occulto

Art. 82[204]Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.

 

Art. 83-84...[205]

 

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 85[206]Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

 

Investimenti collettivi di capitale[207]

Art. 861Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.[208]

2I debiti in capitale ed interessi, escluse le quote dei soci, sono ammessi nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva.

 

Capitolo II

Calcolo dell’imposta

 

Calcolo dell’imposta

Art. 871L’imposta sul capitale è del 1,5 per mille del capitale imponibile.[209]

1bisL’imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.[210]

1terGli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’agevolazione di cui al capoverso 1bis.[211]

2Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a 50’000 franchi.

3[212]

 

Riduzioni sul capitale

Art. 87a[213]1L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell’articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l’articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile.

2L’imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e/o nell’erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo, il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile.

3Sono considerati attivi qualificati ai sensi del capoverso 2:

a)le partecipazioni ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1;

b)l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo.

4Ai fini dell’applicazione del capoverso 2, è fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.

 

Art. 87b[214]

 

Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale

Art. 87c[215]1Il 16 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale.

2È fatta salva un’imposta minima ai sensi dell’articolo 87a capoverso 4.[216]

 

TITOLO IV

Imposta minima

CAPITOLO I

Oggetto dell’imposta

 

Principio

Art. 88Le società di capitali e le società cooperative devono pagare un’imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile.

 

Eccezioni

Art. 89[217]Possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’esonero.

 

Capitolo II

Calcolo dell’imposta

 

Calcolo dell’imposta

Art. 901L’imposta minima è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti.[218]

2Essa è dovuta in sostituzione delle imposte sull’utile e sul capitale.

 

TITOLO V

[219]

 

Art. 91-94[220]

 

TITOLO VI

Imposta immobiliare

Capitolo I

Oggetto dell’imposta

 

Principio

Art. 95[221]Le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile. L’imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell’assoggettamento.

 

Esenzioni

Art. 961Non sono soggetti all’imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all’articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all’articolo 65 lettera e), alle imprese di trasporto concessionarie di cui all’articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l).[222]

2Sono pure esenti gli immobili di stabilimenti e di aziende delle persone giuridiche dell’articolo 65 lettera c) che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.[223]

 

Capitolo II

Calcolo dell’imposta

 

Principio

Art. 97[224]L’imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

 

Aliquote

Art. 98[225]L’imposta immobiliare è calcolata con le seguenti aliquote:

a)1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;

b)2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a investimenti collettivi di capitale;

c)

 

Capitolo III

Riversamento ai comuni

 

Riversamento ai comuni dell’imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche

Art. 99[226]Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell’importo dell’imposta immobiliare delle aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all’imposta base loro assegnata.

 

TITOLO VII

Basi temporali

 

Periodo fiscale

Art. 1001Le imposte sull’utile e sul capitale sono fissate per ogni periodo fiscale.

2Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio commerciale.

3Ogni anno civile, eccettuato l’anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento all’estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d’impresa come anche alla fine della liquidazione.[227]

 

Calcolo dell’utile netto

Art. 1011L’utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale.

1bisSe la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.[228]

2In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, di passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 65, nonché di trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all’imposta sono imposte unitamente all’utile netto dell’ultimo esercizio.[229]

3[230]

 

Determinazione del capitale imponibile

Art. 1021Il capitale imponibile è calcolato in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.

1bisSe la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.[231]

2Quando l’esercizio commerciale dura meno o più di un anno l’imposta sul capitale è commisurata alla durata dell’esercizio.

 

Aliquota d’imposta

Art. 103Sono applicabili le aliquote d’imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.

 

PARTE QUARTA

IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

TITOLO I

Persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone

Capitolo I

Assoggettamento all’imposta

 

Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte

Art. 104[232]1I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.

2I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

 

Prestazioni imponibili

Art. 1051L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

2Sono imponibili:

a)i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l’articolo 104 capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all’articolo 16 capoverso 3;

b)i proventi compensativi; e

c)le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).[233]

3Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme dell’assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

 

Capitolo II

Calcolo della trattenuta d’imposta alla fonte[234]

 

Principio

Art. 106[235]1Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.

2Fatti salvi gli articoli 108 e 109, le ritenute d’imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 109 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria.

3L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.

 

Aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte

Art. 107[236]1Per i contribuenti imposti secondo l’articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d’imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

a)le aliquote dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;

b)le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):

-tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;

-tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa;

-tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa;

-tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS;

-tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a;

-…;

-tabella G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro;

-tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

-tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;

-tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;

-tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;

-tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;

-tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.

c)gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).[237]

2Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 1.

3Per il calcolo della ritenuta si considerano la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione irregolare, il lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di tariffa, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego.

4Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.

5Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte.

6I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell’aliquota.

7Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).

 

Capitolo III

Tassazione ordinaria ulteriore[238]

 

Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

Art. 108[239]1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

a)il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o

b)dispongono di proventi non imponibili alla fonte.

2Il Consiglio di Stato stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a.

3È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

4Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale.

5La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.

6L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

 

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Art. 109[240]1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 104 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all’articolo 108 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

2La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

3Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

4Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta cantonale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

5È applicabile l’articolo 108 capoversi 5 e 6.

 

TITOLO II

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera[241]

 

Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte

Art. 110[242]1I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.

2Sono assoggettate all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 104-109 anche le persone domiciliate all’estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d’impresa nel Cantone; ne è eccettuata l’imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d’alto mare.

 

Calcolo della ritenuta d’imposta per i lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte secondo l’articolo 110

Art. 111[243]1Le aliquote della ritenuta d’imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.

2Fatto salvo l’articolo 118 e 119, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta cantonale e comunale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

3L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone.[244]

4[245]

5Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d’imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

a)le aliquote dell’imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;

b)le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):

-tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;

-tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa;

-tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa;

-tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS;

-tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a;

-…;

-tabella G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro;

-tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

-tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;

-tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;

-tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;

-tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;

-tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G;

-tabella R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (accordo sui frontalieri CHI) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;

-tabella S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CHI che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;

-tabella T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CHI che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;

-tabella U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CHI che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;

-tabella V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’accordo sui frontalieri CHI che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.

c)gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d’assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).[246]

6Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 5.

7Per il calcolo della ritenuta si considerano, la tredicesima mensilità, le gratifiche, l’occupazione irregolare, il lavoro rimunerato su base oraria, il reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di aliquota, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego.

8Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all’imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell’aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.

9Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte.

10I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un’assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d’imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell’aliquota.

11Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d’imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all’imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).

 

Artisti, sportivi e conferenzieri

Art. 112[247]1I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all’estero devono pagare l’imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all’artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività.

2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è del:

14,2 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi;

17,6 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1’000 franchi;

20 per cento per introiti giornalieri di 1’001 franchi e fino a 3’000 franchi;

23 per cento per introiti giornalieri superiori a 3’000 franchi.

3Per introiti giornalieri s’intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano:

a)al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;

b)al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.

4L’organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta.

5Il Consiglio di Stato disciplina l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte.

 

Amministratori

Art. 113[248]1Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate. Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.

2Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d’impresa.

3L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi lordi.

 

Creditori ipotecari

Art. 114[249]1Le persone, domiciliate all’estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l’imposta sugli interessi loro versati.

2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi lordi.

 

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico

Art. 115[250]1I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l’imposta su tali prestazioni.

2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.

 

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato

Art. 116[251]1Le persone, domiciliate all’estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta su queste prestazioni.

2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilità al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.

 

Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

Art. 117[252]1Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all’articolo 16d, una quota proporzionale dell’imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

2L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

 

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Art. 118[253]1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 110 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

a)la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;

b)la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera;

o

c)siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

2L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

3Il Consiglio di Stato precisa le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.

4Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’accordo sui frontalieri CHI non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.[254]

 

Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio

Art. 119[255]1In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

2Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni.

3Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio.[256]

 

TITOLO III

Obblighi del debitore della prestazione imponibile[257]

 

Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Art. 120[258]1Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di:

a)trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente o il lavoratore, l’imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);

b)fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta;

c)versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente;

d)allestire, tramite l’applicativo ufficiale, i conteggi corrispondenti e trasmetterli per via elettronica all’indirizzo dell’autorità fiscale competente, nonché consentire a quest’ultima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta;

e)versare la quota proporzionale dell’imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all’estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell’imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

2Il debitore della prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d’imposta, che presenta i conteggi incompleti o che li inoltra in maniera non conforme, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

3Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

4Per i contribuenti di cui all’articolo 104, l’imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone.

5Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l’unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all’autorità fiscale.

6Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 1.5 per cento sulle imposte trattenute, riversate e conteggiate ai sensi del capoverso 1. La provvigione è direttamente dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c o per l’inoltro non conforme ai sensi del capoverso 1 lettera d.

7Per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

 

Art. 120a[259]

Art. 120b[260]

 

TITOLO IV

Competenza territoriale e relazioni intercantonali e intercomunali[261]

 

Competenza territoriale e relazioni intercantonali

Art. 121[262]1Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue:

a)per i lavoratori di cui all’articolo 104, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile;

b)per le persone di cui agli articoli 110 e 113-117, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell’imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa;

c)per le persone di cui all’articolo 112, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

2Se il lavoratore di cui all’articolo 110 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

3Il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

4Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

a)per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;

b)per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;

c)per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

5Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.

6I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte.

 

Competenza territoriale e relazioni intercomunali

Art. 122[263]1Per la tassazione ordinaria ulteriore il contribuente è assoggettato:

a)per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera a, nel Comune in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;

b)per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera b, nel Comune in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;

c)per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 4 lettera c, nel Comune in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;

2Le competenze delle autorità di tassazione sono regolate dall’articolo 180 capoverso 3.

3I Comuni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte.

 

PARTE QUINTA

IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI

Capitolo I

Oggetto dell’imposta

 

Oggetto dell’imposta

Art. 123L’imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di essi, che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente.

 

Capitolo II

Trasferimenti

 

Trasferimenti imponibili

Art. 1241E’ imponibile il trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà.

2Sono in particolare imponibili:

a)le compravendite immobiliari;

b)le permute;

c)lo scioglimento delle proprietà collettive;

d)le costituzioni a favore di terzi e le alienazioni di diritti di superficie che abbiano il carattere del diritto per sé stante e permanente i cui effetti siano economicamente parificabili a un’alienazione della proprietà;

e)le costituzioni di servitù di diritto privato se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno dietro versamento di un’indennità;

f)le cessioni successive di diritti, in particolare le cessioni di diritti di compera;

g)gli apporti a una società;

h)le alienazioni di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio hanno un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari;

i)le espropriazioni formali e materiali.

 

Differimento dell’imposizione

Art. 1251L’imposizione degli utili immobiliari è differita nei seguenti casi di:

a)trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all’imposta di successione o donazione;[264]

b)trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo richiedono;[265]

c)scioglimento delle comunioni ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste ultime solo quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro;

d)ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell’ambito di una procedura di espropriazione o di un’espropriazione imminente;

e)ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione secondo gli articoli 18 e 70. Al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 18 capoverso 2, rispettivamente 70 capoversi 2 e 4 l’imposta sugli utili immobiliari è prelevata a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238;[266]

f)reinvestimento secondo gli articoli 29 e 73;

g)alienazione di un’abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.[267]

2L’autorità fiscale può chiedere l’iscrizione nel registro fondiario di una menzione indicante l’obbligo per il proprietario del fondo di pagare le imposte sui differimenti pregressi al momento del primo trasferimento imponibile.[268]

 

Esenzioni

Art. 126Sono esentati dall’imposta sugli utili immobiliari:

a)la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;

b)il Cantone e i suoi stabilimenti;

c)i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati;

d)le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all’articolo 65 lettera h). Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;[269]

e)gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.[270]

 

Capitolo III

Debitore dell’imposta e garanzia

 

Debitore dell’imposta e ipoteca legale

Art. 1271Debitore dell’imposta è l’alienante.

2Il coniuge e i figli sono imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti.

3A garanzia del pagamento dell’imposta è data un’ipoteca legale conformemente agli articoli 252-254.

 

Capitolo IV

Oggetto dell’imposizione

 

Utile immobiliare

Art. 1281L’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento).

2Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento.

3Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettere a), b), c), e) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile.

4Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettera d) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato l’acquisto dell’immobile la cui tassazione è stata differita.

5Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettere f) e g) il calcolo dell’utile tiene conto anche dell’utile conseguito con il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione differita. L’acquisto di quest’ultimo immobile fa stato per la durata della proprietà.

 

Valore di investimento

Art. 1291Il valore di investimento è il valore di acquisto aumentato dei costi di investimento.

2In caso di proprietà di durata superiore a venti anni l’alienante può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data.

 

Valore di acquisto

Art. 130Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri.

 

Valore di alienazione

Art. 1311Il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione.

2Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e azionisti o persone vicine sono considerati nella determinazione del valore di alienazione.

 

Momento determinante

Art. 132Quale data di trasferimento della proprietà, rispettivamente di acquisto fa stato l’iscrizione a Registro fondiario; per le contrattazioni non soggette a iscrizione la data della stipulazione.

 

Indennità di inconvenienza

Art. 133Le indennità di inconvenienza in caso di espropriazione non sono computabili ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari.

 

Costi di investimento e perdite

Art. 1341Sono considerati costi d’investimento:

i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;

i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i costi di costruzione e di miglioria, i contributi di miglioria, le tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli articoli 93 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);

le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.[271]

2Non possono essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell’utile imponibili e il valore del lavoro effettuato dal proprietario sul suo proprio immobile quando non è stato assoggettato all’imposta sul reddito o sull’utile.

3Dal valore di investimento sono dedotti i sussidi versati a fondo perso da enti pubblici, nonché gli indennizzi assicurativi e le prestazioni di terzi che l’alienante non reinveste o non rimborsa.

4Le perdite e gli utili derivanti da alienazioni di quote di comproprietà o di proprietà per piani di un unico immobile oppure di case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare possono essere compensati a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute entro l’anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale. Per la determinazione delle perdite compensabili l’autorità fiscale stabilisce d’ufficio il valore di alienazione quando il prezzo indicato dalle parti è manifestamente inferiore al valore reale.

Le perdite compensate non possono essere fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile.

5Sulle vendite effettuate entro due anni dall’abitabilità anche parziale dell’immobile l’alienante può chiedere in deduzione le perdite subite nella gestione dell’immobile durante il primo anno di abitabilità anche parziale.

In tal caso le perdite non possono essere fatte valere nell’imposta ordinaria sul reddito e sull’utile.

 

Computo delle perdite aziendali

Art. 134a[272]1In mancanza di altri redditi o utili, le perdite d’esercizio di un periodo fiscale sono computate con gli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale. Se dopo questo primo computo resta un’eccedenza, sono computate le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75.

2Le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75, sono anzitutto computate sugli utili d’esercizio o altri redditi imponibili ordinariamente e, in secondo luogo, sugli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale.

3Le perdite ai sensi dei capoversi 1 e 2, computabili sugli utili immobiliari della sostanza aziendale, sono ripartite in proporzione agli utili conseguiti su ciascun immobile venduto nel corso del periodo fiscale.

4Le perdite risultanti dopo le compensazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono riportate conformemente agli articoli 30 e 75.

5Nelle relazioni intercantonali ed internazionali, per la determinazione degli utili e delle perdite d’esercizio ai sensi dei capoversi 1 e 2, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

 

Alienazione parziale

Art. 135Nel caso di alienazione parziale con versamento di un’indennità di svalutazione per la parte residua, il relativo valore di investimento è, ai fini dell’imposizione, calcolato proporzionalmente.

 

Immobili acquistati in epoche diverse

Art. 1361Se immobili acquistati in epoche diverse sono ceduti per un valore globale, il valore di alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.

2La durata della proprietà è stabilita per ogni singolo immobile.

 

Immobili acquistati per un valore globale

Art. 137[273]Se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è alienato separatamente, il valore di acquisto è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.

 

Acquisto in procedure esecutive

Art. 1381Se l’alienante ha acquistato il fondo in una procedura esecutiva in cui era interessato come creditore ipotecario, nel calcolo del valore di investimento si considera l’importo del suo credito rimasto scoperto, oltre agli interessi garantiti dal pegno, a condizione che lo abbia abbandonato nei confronti del debitore.

2Il capoverso 1 non è applicabile quando la perdita è già stata considerata ai fini dell’imposta sull’utile o sul reddito.

 

Capitolo V

Calcolo dell’imposta

 

Aliquote

Art. 139[274]L’aliquota d’imposta corrisponde, se l’alienante è proprietario del fondo:

fino a

  1

anno

 

        al

31

per cento

da oltre

  1

anno e fino a

  2

anni al

30

per cento

da oltre

  2

anni e fino a

  3

anni al

29

per cento

da oltre

  3

anni e fino a

  4

anni al

28

per cento

da oltre

  4

anni e fino a

  5

anni al

27

per cento

da oltre

  5

anni e fino a

  6

anni al

26

per cento

da oltre

  6

anni e fino a

  7

anni al

23

per cento

da oltre

  7

anni e fino a

  8

anni al

20

per cento

da oltre

  8

anni e fino a

  9

anni al

17

per cento

da oltre

  9

anni e fino a

10

anni al

14

per cento

da oltre

10

anni e fino a

11

anni al

11

per cento

da oltre

11

anni e fino a

12

anni al

10

per cento

da oltre

12

anni e fino a

13

anni al

  9

per cento

da oltre

13

anni e fino a

14

anni al

  8

per cento

da oltre

14

anni e fino a

15

anni al

  7

per cento

da oltre

15

anni e fino a

20

anni al

  6

per cento

da oltre

20

anni e fino a

30

anni al

  5

per cento

da oltre

30

anni

 

        al

  4

per cento

 

Art. 140[275]

 

PARTE SESTA

IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

TITOLO I

Obbligazione tributaria

Capitolo I

Oggetti

 

Imposta sulle successioni

Art. 141Sono sottoposti all’imposta sulle successioni:

a)le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima;

b)le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione;

c)le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CC), riservata la restituzione dell’imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CC);

d)le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al decesso dell’assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante.

 

Imposta sulle donazioni

1. In genere

Art. 1421All’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente.

2Sono in particolare donazioni:

a)le assicurazioni a favore di terze persone (art. 78 LCA), per l’ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l’assicurato è ancora in vita;

b)le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi;

c)gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione;

d)le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 CC);

e)le liberalità contenute in un contratto misto o simulato quando la prestazione di una delle parti è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione. La differenza di valore è calcolata considerando il valore commerciale dei beni;[276]

f)la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi.

3Non è imponibile la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per questo diritto.

 

2. Contratti di vitalizio o di rendita vitalizia

Art. 1431I contratti di vitalizio (art. 521 ss. CO) e di rendita vitalizia (art. 516 ss. CO) sono soggetti all’imposta sulle donazioni nella misura in cui rappresentano una liberalità.

2Se il contratto comprende beni immobili, la loro valutazione, ai fini dell’accertamento di una eventuale liberalità, avviene sulla base del valore commerciale.

 

Imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta

1. Usufrutti

Art. 1441Se i beni trasmessi per successione, legato o liberalità sono gravati da usufrutto a titolo gratuito in favore di terze persone, l’usufruttuario deve l’imposta di successione o di donazione, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante:

a)sulla metà del valore dei beni gravati, se egli ha meno di 50 anni o se si tratta di una persona giuridica;

b)sul quarto del valore dei beni gravati, se egli è in età dai 50 ai 69 anni compiuti;

c)sull’ottavo del valore dei beni gravati, se egli ha più di 69 anni.

2In caso di usufrutto temporaneo, l’usufruttuario deve l’imposta sul valore capitalizzato del diritto, calcolato in base all’articolo 145 capoverso 1 lettera b).

3Il nudo proprietario deve l’imposta sulla parte non tassata a carico dell’usufruttuario.

 

2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue

Art. 1451Qualora i beni trasmessi per successione, legato o liberalità siano gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone, il beneficiario della prestazione deve l’imposta, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante, sul valore capitalizzato determinato come segue:

a)nel caso di prestazione vitalizia, moltiplicando la stessa:

per

17

fino all’età di

39 anni,

per

14

da 40

a 49 anni,

per

11

da 50

a 59 anni,

per

7

da 60

a 69 anni,

per

4,5

da 70

a 79 anni,

per

2,5

da 80

a 89 anni,

per

1,5

a partire dai

90 anni;

b)nel caso di prestazioni per un periodo limitato, moltiplicando la stessa per il numero delle annualità per le quali fu istituita, ritenuta tuttavia l’imposizione del capitale così ottenuto nella misura del:

90 per cento

se la prestazione ha una durata da

1

a

5 anni,

85 per cento

se la prestazione ha una durata da

6

a

10 anni,

80 per cento

se la prestazione ha una durata da

11

a

15 anni,

75 per cento

se la prestazione ha una durata da

16

a

20 anni.

Se la durata supera i 20 anni, la percentuale d’imposizione diminuisce del 5 per cento per ogni periodo di 5 anni.

2Il debitore della prestazione deve l’imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della prestazione.[277]

 

3. Oneri gravanti trasmissioni esenti

Art. 146L’usufruttuario e il beneficiario di prestazioni annue, menzionati negli articoli 144 e 145, devono l’imposta anche se l’erede, il legatario o il donatario cui furono trasmessi i beni gravati è esente dall’imposta di successione o di donazione.

 

Capitolo II

Premesse di luogo e di tempo

 

Imposta sulle successioni

Art. 147L’obbligazione tributaria nasce quando:

a)il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;

b)la successione si è aperta nel Cantone;

c)alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone;

d)alla successione appartengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.[278]

 

Imposta sulle donazioni

Art. 148L’obbligazione tributaria sorge quando:

a)il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale;

b)vengono donati immobili situati nel Cantone;

c)il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante all’estero;

d)vengono donati stabilimenti d’impresa nel Cantone.[279]

 

Capitolo III

Rapporti con altre sovranità fiscali

 

Successioni aperte nel Cantone

Art. 149Per le successioni aperte nel Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell’asse ereditario.

 

Successioni aperte fuori Cantone

Art. 150[280]1Per le successioni aperte in un altro Cantone l’imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CC).

2Per le successioni aperte all’estero l’imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento d’impresa nel Cantone.

 

Capitolo IV

Debitori d’imposta e responsabilità

 

Debitori d’imposta

Art. 151L’imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità.

 

Responsabilità

Art. 1521Gli eredi sono tenuti solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al pagamento dell’imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e sugli usufrutti.

2L’esecutore testamentario e l’amministratore della successione rispondono solidalmente con gli eredi e i legatari per le imposte di successione sino a concorrenza dell’attivo netto al giorno del decesso.

3Per il pagamento dell’imposta sulle donazioni sono responsabili solidalmente il donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza delle quote ricevute, i donatari.

4Il debitore di crediti garantiti nel Cantone è responsabile solidalmente nei confronti dello Stato del pagamento dell’imposta dovuta sui suddetti crediti.

5Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

 

Contestazione fra eredi, legatari o donatari

Art. 1531Lo Stato ha il diritto di percepire l’imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse.

2In caso di successiva modificazione della posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità.

 

Capitolo V

Esenzioni

 

Di soggetti

Art. 1541Sono esenti dall’imposta di successione e donazione:

a)la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;

b)il Cantone e i suoi stabilimenti;

c)i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone;

d)le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali in Svizzera per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;[281]

e)le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;

f)il coniuge, il partner registrato, gli ascendenti e discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.[282]

2Gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.

3L’autorità fiscale può esentare, su richiesta, in tutto o in parte, le istituzioni e le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini:

a)se con sede nel Cantone, quando rivestono carattere prevalentemente internazionale;

b)se con sede in altro Cantone, quando le stesse sono esenti presso tale Cantone e quest’ultimo accorda la reciprocità in materia di esenzione.[283]

 

Di quote

Art. 1551Sono esenti dall’imposta di donazione:

a)...;[284]

b)...;[285]

c)...;[286]

d)il condono di debiti nella misura in cui il debitore è insolvibile;

e)i premi d’onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell’esenzione a norma dell’articolo 154. Il Consiglio di Stato può esentare i premi d’onore conferiti da enti di chiara fama con sede all’estero.

2Sono esenti dall’imposta di successione o donazione i primi 10'000 franchi netti all’anno ricevuti da ogni singolo beneficiario da parte di un singolo disponente o donante.[287]

3Allo scopo di rendere fruibile al pubblico beni mobili protetti, il Consiglio di Stato può esentare dall'imposta di successione questi beni, a condizione che i medesimi siano affidati gratuitamente e irrevocabilmente, per un periodo di almeno 20 anni, al Cantone o ad un'istituzione culturale riconosciuta con sede nel Cantone, esonerata dall'imposta di successione ai sensi dell'articolo 154, che si impegna ad esporli al pubblico[288].

4Sono esenti dall’imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell’esonero.[289]

 

Capitolo VI

Riduzione di imposta[290]

 

Accordi di reciprocità

Art. 156Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi di reciprocità estendenti l’esenzione a tali cantoni, ai loro comuni e alle opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi site.

 

Successione aziendale

Art. 156a[291]1L'imposta di successione e donazione è ridotta del 50 per cento se la sostanza commerciale di un’impresa di persone (ditta individuale o società di persone) domiciliata in Ticino, che serve integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente del beneficiario, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre nell’impresa una posizione dirigenziale.

2La medesima riduzione di cui al capoverso 1 è concessa se una partecipazione del 51 per cento almeno al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa con sede in Ticino che esercita un'attività commerciale, detenuta direttamente o indirettamente tramite una società interposta, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre una posizione dirigenziale nella società operativa.

3La riduzione è revocata se nei successivi cinque anni dal trasferimento la sostanza commerciale è sottratta dall’azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori Cantone o all’estero, se la posizione dirigenziale del beneficiario nell’impresa è interrotta, fatta eccezione in caso di decesso prematuro del beneficiario, nonché se la partecipazione determinante al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa è alienata oppure scende al di sotto del 51 per cento. È riservata la procedura per il recupero di imposta secondo l’articolo 236.

4Sono riservate le disposizioni relative alla responsabilità solidale secondo l’articolo 152, nonché alla costituzione di garanzie secondo l’articolo 248.

 

TITOLO II

Determinazione della sostanza imponibile

Capitolo I

Momento determinante

 

Momento determinante

Art. 157Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità.

 

Capitolo II

Attivi

 

Immobili

Art. 1581Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal donante o dal defunto sino al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.[292]

2In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l’autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell’apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.

 

Beni mobili

Art. 1591I beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.

2Le merci sono valutate al prezzo di acquisto o di costo, oppure al prezzo di mercato se questo è inferiore.

3I semoventi sono valutati alla media tra valore venale e valore di reddito.

4I titoli sono valutati al valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale.

5I diritti e i crediti sono computati al valore nominale; per quelli contestati o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.

6Le prestazioni da contratti di assicurazione sono imposte per la somma corrisposta, rispettivamente per il valore di riscatto.

 

Capitolo III

Debiti

 

Della successione

Art. 1601Dall’attivo lordo della successione sono deducibili:

a)i debiti comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente;

b)le spese funerarie usuali, le spese di esecuzione testamentaria, di pubblicazione del testamento e di amministrazione giudiziaria;

c)i diritti d’usufrutto preesistenti.

2I debiti garantiti da immobili all’estero sono ammessi sino a concorrenza del valore degli immobili stessi.

3Le prestazioni a titolo di assistenza sono riconosciute come passività della successione se fatte in virtu di un obbligo legale (art. 328 e 329 cpv. 2 CC).

4Nel caso di assoggettamento limitato all’imposta di successione, i debiti riconosciuti sono deducibili nella proporzione esistente fra attivo lordo complessivo e attivo lordo nel Cantone.

 

Della donazione

Art. 1611Dal valore dei beni ceduti sono deducibili:

a)i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se effettivamente assunti;

b)i diritti d’usufrutto preesistenti.

2Non è per contro deducibile il diritto di usufrutto riservato al donante e, congiuntamente, al suo coniuge.

 

TITOLO III

Calcolo dell’imposta

Capitolo I

Principio

 

Principio

Art. 162L’imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti ad ogni legatario o donatario.

 

Capitolo II

Aliquote

 

Art. 163...[293]

 

Aliquote[294]

Art. 1641L’imposta sulle successioni e sulle donazioni per i gradi di parentela di cui alla lettera b) è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:[295]

a)aliquota d’imposta base in percento del valore imponibile

Categorie

Aliquote di ogni categoria %

Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria Fr.

Aliquota effettiva del massimo di categoria %

fino

 

a fr.

10 000.--

5,95

   595.--

5,950

da fr.

10 100.--

a fr.

30 000.--

6,80

1 955.--

6,516

da fr.

30 100.--

a fr.

50 000.--

7,65

3 485.--

6,970

da fr.

50 100.--

a fr.

75 000.--

8,50

5 610.--

7,480

da fr.

75 100.--

a fr.

100 000.--

9,35

7 947.50

7,947

da fr.

100 100.--

a fr.

150 000.--

10,20

13 047.50

8,698

da fr.

150 100.--

a fr.

225 000.--

11,05

21 335.--

9,482

da fr.

225 100.--

a fr.

300 000.--

12,33

30 582.50

10,194

da fr.

300 100.--

a fr.

425 000.--

14,03

48 120.--

11,322

da fr.

425 100.--

a fr.

675 000.--

15,73

87 445.--

12,954

da fr.

675 100.--

in avanti

 

17,85

 

b)coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela[296]

Grado

Categoria di contribuente

Coefficiente

Aliquota massima

1.

Fratelli e sorelle (germani, consanguinei e uterini), figliastri, figli di figliastri, partner consensuale, figli del partner consensuale, affiliati e affidatari

1.0

15.5%

2.

Fratellastri e sorellastre, nipoti (consanguinei e affini), abiatici del partner consensuale

1.3

18.5%

3.

Zii, pronipoti (consanguinei e affini), primi cugini, genero e nuora, matrigna e patrigno

1.8

27.0%

4.

Parenti di altro grado, altri parenti per affinità, non parenti.

3.0

35.0%

2Le frazioni di sostanza inferiori a 100 franchi non sono computate.

3La parentela va intesa per consanguineità e per affinità conformemente ai gradi specificati al capoverso 1.[297]

4...[298]

 

Capitolo III

Devoluzioni successive

 

Devoluzioni successive

Art. 1651Nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva dalla medesima persona ripetute devoluzioni, l’imposta è commisurata all’importo complessivo delle devoluzioni.

2Dall’imposta così determinata viene tuttavia dedotta l’imposta relativa alle precedenti devoluzioni, ricalcolata con le aliquote applicabili alla devoluzione attuale.

3Le devoluzioni non imponibili nel Cantone sono considerate unicamente per la determinazione dell’aliquota.

4I trapassi risalenti ad oltre 10 anni dall’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità oggetto di tassazione non sono computati.

 

Capitolo IV

Universalità delle sostanze

 

Universalità delle sostanze

Art. 166Per la determinazione dell’aliquota fa stato l’intera sostanza devoluta ovunque posta.

 

Capitolo V

Sostituzioni fedecommissarie

 

Sostituzioni fedecommissarie

Art. 1671Nelle sostituzioni fedecommissarie, l’imposta dovuta dall’erede istituito è ridotta a un terzo. Qualora si estingua la sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi.

2Se il disponente ha autorizzato l’erede istituito a disporre di tutti i beni soggetti al fedecommesso, è dovuta l’intera imposta.

3Il sostituito deve al momento della trasmissione l’intera imposta sul valore della sostanza trasmessagli, avuto riguardo alla sua parentela con il disponente.

 

Capitolo VI

[299]

 

Art. 168...[300]

 

TITOLO IV

Inventario

Capitolo I

Misure cautelative

 

In genere

Art. 1691Il Municipio del luogo di decesso, il Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto e dei comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio, provvedono immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione.

2I municipi nominano a tale scopo, ogni quadriennio, nel loro seno o fuori, un delegato speciale e uno o più supplenti.

3Il delegato ed i supplenti prestano giuramento per il fedele e coscienzioso adempimento del loro mandato davanti al Municipio.

4Dell’avvenuta nomina e dell’avvenuta prestazione di giuramento va data notifica all’autorità fiscale.

5Il delegato ed i supplenti sono tenuti al segreto d’ufficio e devono ricusarsi o possono essere ricusati conformemente all’articolo 182.

 

Apposizione di sigilli

Art. 1701Qualora l’attivo successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente all’apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi o dove sono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza; nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari o presso terzi che ne abbiano la custodia.[301]

2Le chiavi delle casseforti e delle cassette di sicurezza sono prese in consegna dal delegato.

3Gli istituti di credito e i depositari di qualunque natura sono tenuti a permettere l’apposizione dei sigilli alle casseforti e alle cassette di sicurezza anche in mancanza d’autorizzazione degli eredi o dei mandatari.

4L’apposizione dei sigilli può essere omessa per le successioni di persone manifestamente sprovviste di sostanza.

5Dell’avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso immediatamente all’autorità fiscale.

 

Capitolo II

Inventario

 

Allestimento

Art. 1711L’inventario è allestito al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone.

2In caso di assoggettamento all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, l’autorità fiscale può limitare l’inventario ai beni imponibili nel Cantone.

3La eventuale contestazione della sovranità fiscale del Cantone non sospende l’allestimento dell’inventario.

 

Autorità delegata all’inventario

Art. 1721L’inventario è allestito a cura dell’autorità fiscale.

2Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che dispone delle facoltà concesse all’autorità fiscale cantonale.

3L’allestimento dell’inventario può essere affidato dall’autorità fiscale agli eredi assegnando loro un congruo termine.

 

Apertura dell’inventario

Art. 173Le operazioni d’inventario hanno inizio:

a)quando l’autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o interdetti; la non comparsa non pregiudica la validità degli inventari;

b)quando l’autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l’atto ufficiale per la notifica dell’inventario; l’intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno degli eredi.

 

Levata dei sigilli

Art. 1741All’inizio delle operazioni di inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constata una manomissione, ne fa immediato rapporto.

2I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario.

 

Inventario giudiziario

Art. 1751Qualora l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità giudiziaria, l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati.

2Copia dell’inventario giudiziario è intimata a cura del notaio incaricato all’autorità fiscale entro sessanta giorni dalla sua chiusura.

 

Contenuto dell’inventario

Art. 1761L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni.

2Nell’inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione.

3L’inventario è redatto secondo le norme definite dal regolamento.

 

Chiusura delle operazioni di inventario

Art. 1771Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne certificano, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l’esistenza di altri beni della successione, di non averne asportati né visti asportare, di non sapere che ne siano stati asportati o nascosti.

2In caso di rifiuto ne è fatta menzione motivata nel verbale; all’autorità fiscale è riservata la facoltà di procedere alla determinazione d’ufficio dell’inventario.

 

Controllo dell’inventario

Art. 178Se l’autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell’ultima dichiarazione, rispettivamente nell’ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all’inventario. In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa.

 

PARTE SETTIMA

PROCEDURA

TITOLO I

Autorità fiscali

Capitolo I

Organizzazione tributaria

 

Autorità di vigilanza

Art. 179Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

 

Autorità di applicazione

Art. 1801L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.

2La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all’autorità fiscale e di tassazione. Essa assicura in particolare un’adeguata informazione ai contribuenti e può emanare delle disposizioni che regolano la trasmissione di dati fiscali in forma cartacea ed elettronica tra autorità fiscali e contribuenti, rispettivamente terzi legittimati, nonché la conservazione e la distruzione di tali dati.[302]

3Il Consiglio di Stato disciplina l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni e stabilisce le competenze della stessa e dei suoi Uffici.

 

Capitolo II

Delegazione tributaria comunale

 

Delegazione tributaria comunale

Art. 1811In ogni Comune è costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre membri, nominati dal Municipio. Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione.

2La delegazione tributaria ha il compito di fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto apprezzamento dell’imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare l’autorità di tassazione nell’esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel Comune.

3I membri della delegazione tributaria e il segretario sono tenuti all’obbligo del segreto conformemente all’articolo 183.

4La nomina della delegazione tributaria e il periodo di carica sono disciplinati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

 

TITOLO II

Principi generali di procedura

Capitolo I

Doveri delle autorità

 

Ricusazione

Art. 1821Chiunque, nell’esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto ad astenersi se:

a)ha un interesse personale nella causa;

b)è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;[303]

bbis)è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;[304]

c)è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d)può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento competente.

3Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.

 

Segreto fiscale

Art. 1831Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.

2L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale.

3L’obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.

 

Assistenza tra autorità fiscali

Art. 1841Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all’obbligo del segreto secondo l’articolo 183.

2Se risulta dalla dichiarazione di imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione.[305]

 

Assistenza con altre autorità[306]

Art. 1851Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali.

2Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell’ammi­nistrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, soggiacciono allo stesso obbligo d’assistenza.[307]

3Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.[308]

 

Procedure elettroniche

Art. 185a[309]1La trasmissione di dati prevista dalla presente legge tra autorità fiscale e contribuente, rispettivamente terzi legittimati, e viceversa, è possibile anche per via elettronica. Il Consiglio di Stato definisce le condizioni affinché l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi sia garantita.

2In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali è prevista per legge la firma, l’autorità fiscale può rinunciare a tale firma e prevedere l’obbligo per il contribuente o terzi legittimati di confermare i dati per via elettronica. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.

3Al contribuente che adempie le condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, l’autorità fiscale può notificare documenti in formato elettronico, previo suo assenso.

 

Trattamento e conservazione dei dati

Art. 185b[310]1La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti segnatamente sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale. La conservazione dei dati può avvenire anche in forma unicamente elettronica.

2Alfine di garantire l’assistenza amministrativa di cui agli articoli 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.

3Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

a)l’identità;

b)lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa;

c)gli atti giuridici;

d)le prestazioni di un ente pubblico.

 

Capitolo II

Situazione procedurale dei coniugi

 

Situazione procedurale dei coniugi

Art. 1861I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente.

2La dichiarazione d’imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

3I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

4Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

 

Capitolo III

Diritti procedurali del contribuente

 

Esame degli atti

Art. 1871Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.

2Egli può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.

3L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

4A domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.

 

Ammissione delle prove

Art. 188Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

 

Notifica

Art. 1891Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

2Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. Le relative spese sono a carico del contribuente.

 

Rappresentanza contrattuale

Art. 1901Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

2E’ ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta.

3Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

 

Art. 191[311]

 

Capitolo IIIa[312]

Attestazioni fiscali e copie di documenti[313]

 

Tasse

Art. 191a[314]Per ogni attestazione fiscale o per ogni copia di documento è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell’aggravio amministrativo.

 

Capitolo IV

Termini

 

Termini

Art. 1921I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati.

2Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

3Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

4Un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

5La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.[315]

 

Capitolo V

Prescrizione

 

Prescrizione del diritto di tassare

Art. 193[316]1Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

2Per l’imposizione delle successioni e donazioni il diritto di tassare si prescrive in dieci anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

3La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa:

a)durante la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;

b)fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;

c)fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

4Un nuovo termine di prescrizione decorre con:

a)ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;

b)ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta;

c)la presentazione di una domanda di condono;

d)il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.

5Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale. Per le imposte di successione e donazione il diritto di tassare si prescrive in quindici anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

 

Prescrizione del diritto di riscossione

Art. 1941I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

2La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’articolo 193 capoversi 3 e 4.

3Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

 

TITOLO III

Procedura ordinaria di tassazione

Capitolo I

Obblighi di procedura

 

Registro dei contribuenti

Art. 1951I municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni.

2Essi comunicano all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti.

 

Capitolo II

Compiti delle autorità di tassazione

 

Principio

Art. 196Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

 

Ispezioni e perizie

Art. 1971L’autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d’affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato.

2Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente i documenti e le informazioni; a richiesta deve esibire una copia firmata dei documenti originali.

3Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un’altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.

 

Capitolo III

Obblighi del contribuente

 

Dichiarazione d’imposta

Art. 198[317]1L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta.

2Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

2bisIn deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano per analogia.

3Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

4Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

5Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

 

Allegati

Art. 1991Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:

a)i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente;

b)le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;

c)gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;

d)l’elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari;

e)un’attestazione circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di salario.

2Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:

a)i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale;[318]

b)gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;

c)per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;

d)copia della dichiarazione dei salari AVS.[319]

 

Altra collaborazione

Art. 2001Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

2Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari.

3Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all’articolo 199 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili del Codice delle obbligazioni relative alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti.[320]

 

Rappresentanza in Svizzera

Art. 200a[321]Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.

 

Capitolo IV

Obblighi dei terzi

 

Obbligo di rilasciare attestazioni

Art. 2011Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

a)il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;

b)i creditori e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;

c)gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtu di rapporti assicurativi;

d)i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;

e)le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

2Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge.

 

Obbligo di informare

Art. 202I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza.

 

Obbligo di comunicare

Art. 2031Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

a)le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell’amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;

b)le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 21 cpv. 2), fatta riserva del capoverso 2;

c)le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;

d)i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.[322]

2Le attestazioni di cui al capoverso 1 lettera b) riguardanti prestazioni in capitale fornite a beneficiari che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104) devono essere presentate all’autorità di tassazione al più tardi 30 giorni prima del versamento.

3Un doppio dell’attestato deve essere inviato al contribuente.

4Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) devono presentare all’autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.[323]

 

Capitolo V

Tassazione

 

Esecuzione

Art. 2041L’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie.

2Esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

Notifica

Art. 2051L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.

2Le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione.

3Una copia della decisione di tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale.

 

Capitolo VI

Reclamo

 

Presupposti

Art. 206[324]1Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

2Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.

3Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

 

Procedura

Art. 2071L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione.

2Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

 

Decisione

Art. 2081L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2La decisione deve essere motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale.

3La procedura di reclamo è gratuita. L’articolo 197 capoverso 3 è applicabile per analogia.

 

TITOLO IV

Procedura di riscossione dell’imposta alla fonte

 

Obblighi procedurali

Art. 209Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 196–203 sono applicabili per analogia.

 

Recapito obbligatorio e rappresentanza in Svizzera

Art. 209a[325]1Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.

2Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 118 devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l’autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso la ritenuta d’imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L’articolo 192 capoverso 5 si applica per analogia.

 

Decisione

Art. 210[326]1Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:

a)contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 120; o

b)non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 120.

2Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.

3Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

 

Pagamento degli arretrati e restituzione

Art. 2111Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

2Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

3Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta.[327]

 

Rimedi giuridici

Art. 212Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231.

 

TITOLO V

Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari

 

In generale

Art. 213In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).

 

Dichiarazione di imposta

Art. 2141L’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.

2Il formulario per la dichiarazione di imposta deve essere richiesto all’autorità di tassazione. È riservato l’articolo 215, capoverso 4.

3La dichiarazione di imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato dall’autorità di tassazione.

4I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera.[328]

5I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera.[329]

 

Doveri del notaio

Art. 2151Il notaio è tenuto a richiamare alle parti l’obbligo di indicare nell’atto pubblico il prezzo effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere.

2Esso le informa pure dell’esistenza di un’ipoteca legale a garanzia del pagamento dell’imposta. L’informazione deve essere data conformemente all’articolo 254.

3Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all’estero sul suo obbligo di eleggere un rappresentante in Svizzera.[330]

4Al momento della firma dell’atto pubblico il notaio è tenuto a consegnare all’alienante il formulario per la dichiarazione di imposta.

5Se l’alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell’atto pubblico le generalità del rappresentante designato dagli eredi giusta l’articolo 214 capoverso 5.[331]

 

Notifica; reclamo e ricorso

Art. 2161L’autorità notifica la tassazione all’alienante.

2Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

 

Art. 216a[332]

 

TITOLO VI

Procedura di tassazione rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e donazioni

 

In generale

Art. 217In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208).

 

Obbligo di notifica

1. Decessi

Art. 2181Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato devono immediatamente comunicare ogni decesso all’autorità di tassazione.

2Il decesso di persone domiciliate fuori Cantone, che possiedono elementi imponibili nel Cantone, deve essere immediatamente comunicato all’autorità di tassazione, ma al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. Obbligati alla comunicazione sono gli eredi, l’esecutore testamentario o l’amministratore giudiziario della successione.

 

2. Donazioni

Art. 2191Le donazioni imponibili devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria.

2Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l’indicazione del loro valore. Deve inoltre essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario.

 

Intimazioni, comunicazioni e convocazioni

1. Successioni

Art. 2201Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni sono, in ogni stadio della procedura d’inventario e di determinazione dell’imposta e delle penalità, validamente compiute nei confronti di tutti gli eredi e legatari se dirette all’esecutore testamentario o all’amministratore giudiziario della successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della successione devono essere fatte ad ogni singolo erede o legatario.

2L’autorità di tassazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o all’estero, la nomina di un rappresentante comune.

3Se le circostanze lo esigono, l’autorità di tassazione può richiedere alle competenti autorità la nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione.

 

2. Donazioni

Art. 221Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stadio della procedura di determinazione dell’imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatari domiciliati all’estero o di ignota dimora se dirette al donante.

 

Obblighi procedurali.

Obbligo di collaborazione

Art. 2221Gli eredi e le altre persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario, i loro rappresentanti legali, l’esecutore testamentario nonché l’amministratore giudiziario sono tenuti:

a)a fornire ogni ragguaglio su tutte le circostanze utili all’accertamento degli elementi imponibili del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;

b)a produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire indicazioni sulla consistenza della sostanza del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;

c)ad aprire i locali e mobili a disposizione del defunto e delle persone obbligate alla notifica.

2Gli eredi e le altre persone obbligate alla notifica e i loro rappresentanti legali, se convivevano con il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare ispezionare anche i loro locali e mobili.

3Se, dopo la chiusura dell’inventario, un erede, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale degli eredi, l’amministratore giudiziario, vengono a conoscenza di beni della successione che non figurano nell’inventario ne devono informare la competente autorità nei dieci giorni successivi al loro ritrovamento.

 

Informazioni dei notai

Art. 223I notai sono tenuti a trasmettere all’autorità fiscale:

a)una copia delle disposizioni di ultima volontà, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione;

b)copia degli atti di donazione da loro rogati, entro 60 giorni;

c)copia degli inventari compilati ai sensi degli articoli 553 CC (inventario assicurativo) e 580 e ss. CC (beneficio d’inventario), entro 60 giorni dalla loro chiusura.

 

Informazioni di terzi

Art. 2241I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o delle persone obbligate a notificare la loro sostanza nell’inventario conformemente all’articolo 176, come pure coloro contro i quali il defunto e le altre persone obbligate alla notifica vantavano diritti o pretese valutabili in denaro, sono tenuti a dare agli eredi e alle altre persone menzionate nell’articolo 176 che ne fanno richiesta, ad uso dell’autorità incaricata dell’inventario, informazioni scritte su questi beni, diritti o pretese e sulle disposizioni prese a tale riguardo.

2Se motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all’autorità incaricata dell’inventario.

 

Notifica

Art. 2251Terminata la procedura di accertamento, l’autorità di tassazione effettua la tassazione e l’intimazione agli interessati, conformemente agli articoli 220 e 221.

2Se la procedura di accertamento non può essere conclusa entro sei mesi dall’apertura della successione o dalla esecuzione della liberalità, l’autorità di tassazione ha la facoltà di procedere ad una tassazione provvisoria parziale con forza esecutiva.

 

Rimedi giuridici

Art. 226Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206–208 e ricorso secondo gli articoli 227–231.

 

TITOLO VIa[333]

Procedura di esenzione

 

Tassa e rimedi giuridici

Art. 226a[334]1Per ogni decisione o preavviso di esenzione è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

2Contro la decisione di esenzione è data facoltà di reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

 

TITOLO VII

Procedura di ricorso

 

Presupposti

Art. 2271Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso 2.[335]

2Il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità.

3Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

 

Procedura

Art. 2281Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

2I ricorsi sono trasmessi all’autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento di inchiesta.

3Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.[336]

 

Deliberazioni

Art. 229Le sedute e le deliberazioni non sono pubbliche.

 

Decisioni

Art. 2301La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata.

2Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

3La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell’imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’articolo 73 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990.[337]

 

Tassa di giustizia e spese

Art. 231[338]1La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.[339]

2La tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

3Esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

4A garanzia per speciali spese di indagine richieste dal contribuente, può essere chiesto un congruo anticipo. Il mancato versamento dell’anticipo ha per effetto la rinuncia alla richiesta prova.

5In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili.

6Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo di 100 franchi a un massimo di 10'000 franchi.

 

TITOLO VIII

Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato

Capitolo I

Revisione

 

Motivi

Art. 2321Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

a)se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

c)se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

d)se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.[340]

2La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

 

Termine

Art. 233[341] La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.

 

Procedura e decisione

Art. 2341La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

2Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo.

3La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori.

4Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.

 

Capitolo II

Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

 

Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Art. 2351Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica.

2La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

 

Capitolo III

Ricupero d’imposta

 

Recupero ordinario d’imposta[342]

Art. 2361L’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.

2Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.

3...[343]

 

Perenzione

Art. 237[344]1Il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decade dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

2L’apertura del procedimento penale per sottrazione d’imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta.

3Il diritto di procedere al ricupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

 

Procedura

Art. 2381L’avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.

1bisSe nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell’avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.[345]

2La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.

3Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.

 

Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi

Art. 238a[346]1Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

a)la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b)egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c)si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

2Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

3Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d’ufficio.

4Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d’imposta.

 

TITOLO IX

Riscossione e garanzia dell’imposta

Capitolo I

Autorità di riscossione

 

Autorità di riscossione

Art. 2391Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta.

2Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia.

 

Capitolo II

Scadenza

 

Scadenza

Art. 2401L’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto.[347]

2L’autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell’imposta di contribuenti per i quali l’anno fiscale non coincide con l’anno civile (art. 100 cpv. 2).

3Con la notifica della decisione di tassazione scadono:

a)l’imposta annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l’art. 36;[348]

b)l’imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38);

c)il ricupero dell’imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a);[349]

d)…;[350]

e)l’imposta sugli utili immobiliari;

f)l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;

g)il ricupero d’imposta (art. 236), come pure le multe (art. da 257 a 265) e le spese (art. 197).

4La trattenuta dell’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.[351]

5L’imposta scade in ogni caso:

a)il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente la Svizzera prende i provvedimenti necessari alla partenza;

b)nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all’imposta;

c)nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un’impresa commerciale o una partecipazione a un’impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d’impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 3, 4 e 61);

d)alla data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente;

e)alla morte del contribuente.

6Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

 

Capitolo III

Riscossione dell’imposta

 

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva

Art. 2411L’imposta è riscossa conformemente alla tassazione.

2L’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto.

2bisL’autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono all’anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, nonché quelle che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge.[352]

3Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

4Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un’eccedenza, questa è rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.[353]

4bisIl contribuente deve fornire, a domanda ed entro i termini stabiliti dall’autorità fiscale, un conto bancario o postale ove quest’ultima possa restituire le eccedenze d’imposta. Se il contribuente non indica, entro i termini stabiliti, alcun conto bancario o postale per le restituzioni, l’autorità di riscossione può accreditare eventuali eccedenze sulla partita fiscale del contribuente.[354]

5Contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.[355]

 

Pagamento

Art. 2421Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

2Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.[356]

3In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

4Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

 

Interessi di ritardo

Art. 2431Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.

2L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso.

 

Importi minimi, rinuncia alla riscossione

Art. 243a[357]Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi rimunerativi e di ritardo di modesta entità non sono riscosse, rispettivamente conteggiati. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.

 

Esecuzione forzata

Art. 2441Se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva.

2Se l’obbligato non ha domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

3Nella procedura di esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell’applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

 

Facilitazioni di pagamento

Art. 2451Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore l’autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

2La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un’adeguata costituzione di garanzie.

3Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

 

Capitolo IV

Condono dell’imposta

 

Condono dell’imposta

Art. 2461Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

2La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente. L’autorità fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le imposte ordinarie, nei casi di poco conto.

3Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.[358]

4La domanda di condono o di facilitazioni di pagamento non sospende l’obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell’autorità competente.

 

Capitolo V

Restituzione dell’imposta

 

Restituzione dell’imposta non dovuta[359]

Art. 2471Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

1bisPer motivi di economicità amministrativa, nella procedura di restituzione dell’imposta alla fonte, l’autorità fiscale non restituisce l’imposta versata in eccedenza di lieve entità. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.[360]

2Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato.

3La domanda di restituzione deve essere presentata all’autorità competente entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 206). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento.

4Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui all’articolo 241 capoverso 4bis.[361]

 

Restituzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto

Art. 247a[362]In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l’autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza.

 

Capitolo VI

Garanzie

 

Costituzione della garanzia

Art. 2481Se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l’ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889.

2Le garanzie vanno prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria.

3La richiesta di garanzia è notificata al debitore d’imposta e può essere impugnata, entro il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.

4Il ricorso non sospende l’esecuzione della richiesta di garanzia.

 

Conseguenze

Art. 2491La decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro giusta l’articolo 274 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento dell’11 aprile 1889. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione.

2Non è ammessa l’opposizione al decreto di sequestro prevista nell’articolo 278 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.[363]

 

Divieto di disporre dei beni

Art. 250L’autorità fiscale può emanare un divieto di disporre dei beni del defunto fino al momento in cui i debitori dell’imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di successione e donazione.

 

Collaborazione

Art. 2511L’autorità cantonale e l’autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione.

2Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all’imposta comunale.

 

Ipoteca legale

1. In generale

Art. 2521Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo gli articoli 183 e seguenti LAC.

Questa disposizione si applica in particolare alle seguenti imposte:

a)imposta sugli utili immobiliari;

b)imposta immobiliare cantonale e comunale e ai relativi supplementi;

c)imposta sul reddito e sulla sostanza e ai relativi supplementi;

d)imposta sull’utile e ai relativi supplementi;

e)imposta di successione e donazione.

Per le lettere c)-e) l’ipoteca legale è data unicamente per la parte d’imposta che ha una relazione particolare con l’immobile.[364]

2Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario.

3L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253.

4[365]

5[366]

6È riservato l’articolo 253a.[367]

 

2. Calcolo provvisorio

Art. 252a[368]1L’autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d’ufficio o su richiesta del contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile secondo l’articolo 252.

2Dopo l’emissione del calcolo provvisorio, l’autorità fiscale può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca legale nel registro fondiario.

 

3. Procedura[369]

Art. 2531La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall’autorità fiscale mediante conteggio. Esso indica il calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure l’oggetto del pegno.

2La pretesa è notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

3Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.

4L’autorità fiscale può rinunciare all’ipoteca legale quando l’importo dell’imposta è di poco conto.

 

4. Obbligo di deposito

1. Obbligo di pagamento del deposito[370]

Art. 253a[371]1Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell’articolo 124, l’alienante deve versare allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante:

a)il 4 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;

b)il 5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni;

c)il 6.5 per cento del valore di alienazione se l’alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.

In alternativa l’alienante può prestare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell’8 novembre 1934, almeno della durata del deposito.[372]

2Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia devono essere effettuati entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà, ritenuto che per i trapassi immobiliari fa stato la comunicazione dell’avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà nel libro mastro del Registro fondiario.

2bisL’alienante che omette di versare il deposito o di prestare una garanzia bancaria irrevocabile è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.[373]

2terContro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.[374]

3L’alienante è esonerato dal pagamento del deposito:

a)quando è un soggetto esente dall’imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell’articolo 126;

b)nei casi in cui l’imposizione degli utili immobiliari è differita ai sensi dell’articolo 125 lettere a-e;

c)in caso di vendite effettuate in applicazione dei disposti di cui alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.

4Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d’imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l’iscrizione nel registro fondiario.[375]

5Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l’autorità fiscale ha la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.[376]

6Sul deposito versato è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.

7La durata del deposito è legata alla prescrizione dei relativi crediti d’imposta garantiti da ipoteca legale.

 

2. Obbligo di riversamento del deposito

Art. 253b[377]1In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito entro 10 giorni dalla sua ricezione.

2Il notaio rogante che omette di riversare il deposito è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

3Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

4L’autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante, salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell’alienante. È riservato l’arti­colo 253a capoverso 5.

 

5. Doveri del notaio[378]

Art. 254[379]1Il notaio rogante informa esplicitamente le parti sull’esistenza, la portata e le conseguenze dell’istituto dell’ipoteca legale prevista dagli articoli 127 e 252–253a della legge, nonché dagli articoli 183 e seguenti LAC a garanzia del pagamento dei crediti d’imposta del Cantone e dei Comuni.

2[380]

2bisIl notaio rogante informa le parti sull’obbligo dell’alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all’articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali, nonché sugli effetti in caso d’inosservanza.[381]

3Dell’avvenuta informazione nei termini stabiliti dal presente articolo deve essere data conferma nell’atto pubblico.

 

Cancellazione dal registro di commercio

Art. 255Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l’autorità fiscale abbia comunicato all’ufficio del registro di commercio che l’imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.

 

Costituzione di garanzie per l’imposta dovuta in caso di mediazione di fondi

Art. 256Se una persona fisica o giuridica che non ha domicilio né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell’acquisto o nell’alienazione di un fondo situato nel Cantone, l’autorità fiscale competente può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del 3 per cento del prezzo d’acquisto a titolo di garanzia dell’imposta dovuta per l’attività di mediazione.

 

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO I

Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d’imposta

Capitolo I

Obblighi procedurali

 

Obblighi procedurali

Art. 2571Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a e 253b;[382]

è punito con la multa.

2La multa è di 1’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000 franchi al massimo.

 

Capitolo II

Sottrazione d’imposta

 

Sottrazione consumata

Art. 2581Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,

chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,

chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato,

è punito con la multa.

2La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta.

3Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a)la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b)egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e

c)si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.[383]

4Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.[384]

 

Tentativo di sottrazione

Art. 2591Chiunque tenta di sottrarre un’imposta è punito con la multa.

2La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d’imposta.

 

Istigazione, complicità, concorso

Art. 2601Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta sottratta.

2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo.

3Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 258 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.[385]

 

Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario

Art. 2611Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.[386]

2La multa è di 10’000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50’000 franchi al massimo.

3È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

4Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a)l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e

b)la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.[387]

 

Art. 262[388]

 

Responsabilità in caso di rappresentanza legale

Art. 263Se l’infrazione è stata commessa da un rappresentante legale del contribuente, il contribuente è tenuto a pagare soltanto l’importo sottratto e l’interesse di ritardo previsto dall’articolo 236. Il rappresentante legale è colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.

 

Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione

Art. 264[389]Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 260. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 260.

 

Capitolo III

Persone giuridiche

 

In generale[390]

Art. 2651Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d’imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest’ultima.

2L’articolo 260 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

3Restano riservate le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l’articolo 260.

4I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

 

Autodenuncia

Art. 265a[391]1Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a)la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b)la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e

c)si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

2L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:

a)dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera;

b)dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge sulla fusione del 3 ottobre 2003 (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse prima della trasformazione;

c)dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima dell’incorporazione o della separazione.

3L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

4Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

5Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

6Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

 

Capitolo IV

Procedura

 

Procedura

Art. 266[392]1Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’articolo 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

2Le procedure penali per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’autorità fiscale che vi dà avvio mediante comunicazione scritta all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.

2bisI mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 204 cpv. 2) con inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 206 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

3Se la procedura per sottrazione d’imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del decesso del contribuente, sarà iniziata o conclusa nei confronti degli eredi.

4L’autorità competente ai sensi dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato. Alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.[393]

 

Capitolo V

Prescrizione dell’azione penale

 

Prescrizione dell’azione penale

Art. 267[394]1L’azione penale si prescrive:

a)nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;

b)nel caso di sottrazione consumata d’imposta:

-in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure

-in dieci anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta o sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario;

c)nel caso di sottrazione consumata d’imposta sulle successioni e sulle donazioni, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui ebbero luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.

2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza (art. 266 cpv. 4).

 

Capitolo VI

Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

 

Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Art. 2681Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 239, 242-255.

2La prescrizione è retta dall’articolo 194.

 

TITOLO II

Delitti fiscali

 

Frode fiscale

Art. 2691Chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.[395]

2E’ riservata la pena per sottrazione d’imposta.

3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d’imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.[396]

 

Appropriazione indebita di imposte alla fonte

Art. 2701Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10’000 franchi.[397]

2Se viene commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.[398]

3In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 258 capoverso 3 o 265a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d’imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 260 capoverso 3 e 265a capoversi 3 e 4.[399]

 

Procedura

Art. 271[400]1L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269 e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.

2I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

 

Prescrizione dell’azione penale

Art. 272[401]1L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.

2La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall’autorità competente di prima istanza.

 

TITOLO III[402]

Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero

 

Rapporti con il Codice penale svizzero

Art. 2731Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le prescrizioni contrarie della presente legge.

2L’articolo 49 del codice penale si applica unicamente alle pene privative di libertà.[403]

 

PARTE NONA

IMPOSTE COMUNALI

TITOLO I

Oggetto

 

Tipi d’imposta

Art. 2741I comuni prelevano:

a)un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;

b)un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche;

c)un’imposta immobiliare;

d)un’imposta personale.

2Essi partecipano all’imposta alla fonte prelevata dal Cantone, ai sensi degli articoli 104-121 sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche, conformemente all’articolo 277 capoverso 3bis.[404]

 

Norme applicabili

Art. 275In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte cantonali.

 

TITOLO II

Imposte dirette

Capitolo I

Norma generale

 

Norma generale

Art. 2761L’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno.

2Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base.[405]

3La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall’articolo 162 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

 

Capitolo II

Assoggettamento all’imposta

 

Appartenenza personale e appartenenza economica

Art. 277[406]1Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.[407]

2Le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune dove hanno la sede o l’amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.

3Le persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica devono l’imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento.

3bisLe persone assoggettate all’imposta alla fonte devono l’imposta al Cantone. Questo riversa una quota del gettito dell’imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto, stabilita dal Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di riscossione ai sensi dell’articolo 296 capoverso 5.[408]

4Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L’imposta annua intera dell’articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L’imposta annua intera dell’articolo 37c è dovuta nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.[409]

 

Inizio e fine dell’assoggettamento

Art. 278[410]1In caso di appartenenza personale per l’inizio e la fine dell’assoggettamento all’imposta comunale valgono per analogia le disposizioni degli articoli 7 e 63.

2Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all’inizio, alla modifica o alla fine dell’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso 1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all’imposta secondo l’articolo 104, dagli articoli 121 e 122.[411]

3In caso di appartenenza economica l’assoggettamento all’imposta comunale comincia con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune e cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale tali elementi sono stati estinti. Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l’assoggettamento nel Comune di situazione dell’immobile cessa con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati alienati. In quest’ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale. Per i frontalieri l’assoggettamento all’imposta comunale comincia dal primo giorno d’inizio dell’attività lucrativa e cessa con la fine dell’esercizio dell’attività lucrativa nel Cantone.[412]

 

Capitolo III

Riparto intercomunale

 

Regola generale

Art. 279Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.

 

Sostanza immobiliare

Art. 2801La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono attribuiti al Comune di situazione degli immobili.

2Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono accollati interessi passivi, in quanto attribuibili ad altri comuni del Cantone. In presenza di elementi imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio o di dimora fiscali.

 

Attività lucrativa indipendente

Art. 2811Il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.

2Al Comune di domicilio o dimora fiscali è assegnato in via preliminare il 50 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.

3L’imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5.[413]

 

Persone giuridiche

Art. 2821L’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.

2Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.

3L’imposta separata ai sensi dell’articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell’allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi dell’articolo 67b capoverso 5.[414]

 

Esclusione dal riparto

Art. 2831Non si dà luogo al riparto:

a)quando i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;

b)…;[415]

c)quando la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30 franchi;

d)in difetto di tempestiva rivendicazione.[416]

2La quotaparte d’imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior frazione d’imposta.

 

Aziende speciali

Art. 284[417]Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende comunali, consortili, gli enti pubblici e simili, è retto dalla legge speciale.

 

Procedura

1. Esecuzione

Art. 2851Il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato.

2Il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’autorità di tassazione.

3Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati.

 

2. Reclamo

Art. 2861Contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica.

2L’autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

 

3. Ricorso

Art. 2871Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

2La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

 

4 Validità del reclamo e del ricorso

Art. 288I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati rispettati se osservati da un interessato; le decisioni valgono in ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.

 

5 Modifica della tassazione

Art. 289Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale è modificato in conformità della relativa decisione.

 

TITOLO III

Imposta personale

 

Assoggettamento e importo

Art. 290[418]1L’imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18.mo anno di età.

2L’imposta personale ammonta a 40 franchi l’anno.

3I coniugi devono ciascuno l’intera imposta personale.

 

TITOLO IV

Imposta immobiliare

Capitolo I

Assoggettamento all’imposta

 

Assoggettamento

Art. 2911Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile.[419]

2Per i fondi gravati da usufrutto, l’imposta è a carico dell’usufruttuario.

 

Esenzioni

Art. 292Non soggiacciono all’imposta immobiliare:

a)gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all’articolo 65 lettera l);[420]

b)[421]

 

Capitolo II

Calcolo dell’imposta

 

In generale

Art. 293[422]L’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

 

Per i terreni agricoli e forestali

Art. 294[423]1Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali secondo l’articolo 308a e appartenenti a persone fisiche, l’imposta immobiliare è dell’1 per mille del valore di reddito.

2Le disposizioni dell’articolo 308a capoverso 2 si applicano per analogia all’imposta immobiliare comunale.

 

TITOLO V

Procedura e riscossione

Capitolo I

Procedura

 

Notifica

Art. 295L’intimazione del calcolo dell’imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare almeno l’ammontare dell’imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l’ammontare dell’imposta comunale, l’imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale.

 

Capitolo II

Riscossione

 

Autorità

Art. 2961I comuni procedono direttamente alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate.

2Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell’ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta.

3I comuni curano pure direttamente l’incasso degli importi di loro competenza a titolo di ricupero dell’imposta o di multe.

4L’autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali. Nelle procedure di riscossione particolarmente complesse il Consiglio di Stato stabilisce la provvigione a favore dell’autorità cantonale.[424]

5Nelle procedure di riscossione dell’imposta alla fonte, l’autorità cantonale trattiene una quota dell’imposta da riversare ai Comuni. Il Consiglio di Stato fissa la quota dell’imposta da trattenere.[425]

 

Scadenza, termini di pagamento

Art. 297La scadenza delle singole rate è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a trenta giorni dalle scadenze.

 

Facilitazioni di pagamento, condono

Art. 2981I municipi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, attenendosi per analogia all’articolo 245.

2In materia di condono delle imposte comunali, fa stato la decisione presa dall’autorità cantonale in applicazione dell’articolo 246.

 

Rimedi giuridici

Art. 2991Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.

2Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica.

3Gli errori di calcolo e di scrittura sono rettificati dal Municipio conformemente all’articolo 235.

 

TITOLO VI

Disposizione speciale

 

Risarcimento perdite fiscali

Art. 300I comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 e relative modificazioni, ricevono dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari all’indennità per perdita d’imposta riconosciuta al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, secondo le norme del riparto intercomunale.

 

PARTE DECIMA

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

Disposizioni transitorie

 

Coefficiente di imposta cantonale

Art. 300a[426] 1Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all’articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.

2[427]

 

Capitolo I

Imposizione delle persone fisiche

 

Art. 301-302[428]

 

Adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese; retroattività

Art. 302a[429]L’articolo 19a capoverso 1 lettera a) si applica anche alla tassazione dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2003 in poi, rispettivamente negli anni di computo 2001 e 2002, non ancora passate in giudicato.

 

Art. 303-308[430]

 

Immobili agricoli

Art. 308a[431]1I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale che, nella tassazione del periodo fiscale 2008, beneficiano della possibilità di essere imposti, per l’intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2 franchi il mq. mantengono questa agevolazione anche per i periodi fiscali successivi. I fabbricati sono invece imposti conformemente al capoverso 1 dell’articolo 42.

2Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2 franchi il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille.

3La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l’imposta sulla sostanza è riscossa:

a)a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;

b)a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

4Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2 franchi il mq., il prelevamento posticipato dell’imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore.

5Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’autorità di tassazione esegue l’iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’imposta sugli utili immobiliari.

6Queste agevolazioni sono revocate:

a)quando la stima ufficiale del terreno non supera i 2 franchi il mq.;

b)quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i 20 franchi il mq.

 

Art. 309-309c[432]

 

Compensazione degli effetti alla progressione a freddo

Art. 309d[433]1In deroga all’articolo 39 e limitatamente alle deduzioni di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettere a), b) e c), non si fa luogo alla compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2009.

2Per i periodi fiscali successivi al 2009 l’indice nazionale dei prezzi al consumo che fa stato ai fini dell’adeguamento delle deduzioni di cui al capoverso 1 è di 102.6 punti al 31.12.2007 (scala 2005 = 100 punti).

 

Imposizione globale secondo il dispendio

Art. 309e[434]Per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

 

Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie

Art. 309f[435]In deroga all’articolo 49 capoverso 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l’imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie

Aliquote di ogni categoria ‰

Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.

Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰

fino

a fr.

   200’000

1.000

  200.00

1.000

da fr.

  201’000

a fr.

   280’000

2.000

  360.00

1.285

da fr.

  281’000

a fr.

   700’000

2.500

1’410.00

2.014

da fr.

  701’000

a fr.

1’400’000

3.000

3’510.00

2.507

da fr.

1’401’000

a fr.

2’800’000

3.250

8’060.00

2.878

da fr.

2’801’000

a fr.

3’480’000

3.500

10’440.00

3.000

da fr.

3’481’000

in avanti

 

3.000

 

 

 

Imposta sul reddito, aliquote transitorie

Art. 309g[436]1In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2025 l’aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

2In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2026 l’aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

3In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2027 l’aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

4In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2028 l’aliquota massima di categoria è pari al 13 per cento.

5In deroga all’articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2029 l’aliquota massima di categoria è pari al 12.5 per cento.

6A partire dal periodo fiscale 2030 l’aliquota effettiva massima ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 è pari al 12 per cento.

 

Imposta sul reddito, aliquote transitorie

Art. 309h[437]1In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2025 l’aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

2In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2026 l’aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

3In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2027 l’aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

4In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2028 l’aliquota effettiva massima è pari al 13 per cento.

5In deroga all’articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2029 l’aliquota effettiva massima è pari al 12.5 per cento.

6A partire dal periodo fiscale 2030 l’aliquota effettiva massima ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 è pari al 12 per cento.

 

Capitolo II

Imposizione delle persone giuridiche

 

Art. 310[438]

 

Immobili agricoli

Art. 311[439]I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell’entrata in vigore della legge, erano tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell’articolo 308a capoverso 2.

 

Art. 312-314[440]

 

Partecipazioni esistenti al 31 dicembre 1996

Art. 314a[441]1Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all’articolo 77 capoverso 2 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già queste partecipazioni prima del 1° gennaio 1997 e gli utili vengono realizzati prima del 1° gennaio 2007.

2Per le partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, valgono, quali costi di investimento (art. 71 cpv. 4 e 77 cpv. 5 lett. a), i valori determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio dell’esercizio commerciale che termina nel 1997.

3Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società, la differenza tra il valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all’utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta e soggetta a imposizione se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d’imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

4Se l’esercizio commerciale termina dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge, l’imposta sull’utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

 

Imposta sull’utile delle persone giuridiche[442]

Art. 314b[443]1Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d’imposta di 1,0 punti percentuali.

2I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d’esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

3I supplementi d’imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell’imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l’articolo 276 capoverso 2.

4Ai fini dell’applicazione del capoverso 2, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.[444]

5Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 76 capoverso 1, l’aliquota dell’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all’articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell’utile netto.[445]

 

Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche; supplemento d’imposta

Art. 314c[446]1Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste all’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue:

a)del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;

b)del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento;

c)...

2Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue:

a)del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;

b)del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento;

c)

2bisPer i periodi fiscali dal 2008 al 2011 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2.

2terPer i periodi fiscali dal 2012 al 2015 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2.

2quaterPer i periodi fiscali dal 2016 al 2019 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2.

2quinquiesPer i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso.[447]

2sexiesPer il periodo fiscale 2024, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al capoverso 2.[448]

3I supplementi d’imposta di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotti del 50% nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. I supplementi di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis decadono interamente se il conto d’esercizio a consuntivo, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, chiude in pareggio o con risultato positivo. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

4[449]

5Ai fini dell’applicazione del capoverso 3, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.

 

Disposizione transitoria a seguito dell’abrogazione degli articoli 91–93

Art. 314d[450]1Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell’articolo 77. L’aliquota applicabile all’importo da imporre separatamente è del 1 per cento.

2La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell’entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al momento dell’entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d’ufficio senza incidenza sul risultato.

3L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.

4Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l’utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all’articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell’80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale].

5In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l’entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d’azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.

6Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull’utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.

7In deroga all’articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 77, e imposte separatamente ad un’aliquota dello 0.2 per cento.

 

Imposta sul capitale delle persone giuridiche

Art. 314e[451]Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all’articolo 87c, il 10 per cento dell’imposta sull’utile è computato nell’imposta sul capitale.

 

Capitolo III

Imposizione alla fonte

 

Allestimento dei conteggi dell’imposta alla fonte e provvigione di riscossione

Art. 315[452]1In deroga all’articolo 120 capoverso 1 lettera d, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile può allestire e trasmettere all’autorità fiscale, i conteggi dell’imposta alla fonte in formato cartaceo. Deve consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta.

2In deroga all’articolo 120 capoverso 6, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell’applicativo iFonte, una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate e dell’1 per cento negli altri casi. La provvigione è direttamente dedotta dall’importo del riversamento e può essere ridotta dall’autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l’autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d’ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui all’articolo 120 capoverso 1 lettera c.

 

Capitolo IV

Imposizione degli utili immobiliari

 

Utile immobiliare

Art. 316Per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà dei trasferimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge la cui imposizione non è più oggetto di differimento secondo l’articolo 125 fa stato la situazione dell’ultimo trasferimento imponibile.

 

Capitolo V

Procedura

 

Art. 317-319[453]

 

Disposizione transitoria relativa alla procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi

Art. 319a[454]Alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore dell’articolo 238a sono applicabili le disposizioni sul ricupero d’imposta del diritto anteriore.

 

Capitolo VI

Disposizioni penali

 

Diritto applicabile

Art. 320Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure successioni apertesi e liberalità eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più favorevole al contribuente o all’alienante.

 

Prescrizione

Art. 321[455]Il nuovo diritto in materia di prescrizione si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

 

Capitolo VII

[456]

 

Art. 321a-321i[457]

 

TITOLO II

Disposizioni esecutive

 

Applicazione della legge

Art. 3221Il Consiglio di Stato emana i regolamenti e i decreti esecutivi di applicazione della legge.

2Esso definisce le autorità competenti previste dalla legge ed è autorizzato a delegare i propri compiti alle autorità amministrative a lui subordinate.

 

Collaborazione in materia di imposte federali[458]

Art. 323[459]1Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.[460]

2La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello funge da commissione cantonale di ricorso ai sensi della legislazione fiscale federale.[461]

 

TITOLO III

Diritto previgente

 

Abrogazioni

Art. 3241Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge tributaria del 28 settembre 1976, nonché il decreto legislativo del 13 marzo 1979 che deroga ad alcune norme della legge tributaria del 28 settembre 1976, come pure la legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964.

2Con riserva delle disposizioni transitorie, la legge tributaria del 28 settembre 1976 e la legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 rimangono applicabili alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente legge, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore.

 

Modificazioni

Art. 325La legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979, legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988, legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957, legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986, legge di sovvenzione cantonale alla costruzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902 e legge sul notariato del 23 febbraio 1983 sono modificati come segue:[462]

 

TITOLO IV

Entrata in vigore

 

Entrata in vigore

Art. 3261Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

2La presente legge si applica la prima volta all’imposta dovuta per l’anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore.

 

 

Pubblicata nel BU 1994, 345.


[1]  Titolo modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[2]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.

[3]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 314.

[4]  Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

[5]  Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529.

[6]  Lett. reintrodotta dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001, 8.

[7]  Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[8]  Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[9]  Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[10]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[11]  Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

[12]  Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[13]  Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

[14]  Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

[15]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[16]  Cpv. abrogato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[17]  Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

[18]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[19]  Lett. modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001, 8.

[20]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[21]  Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571.

[22]  Lett. modificata dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 308.

[23]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[24]  Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU 2002, 224.

[25]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[26]  Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[27]  Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015, 505.

[28]  Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[29]  Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[30]  Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[31]  Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[32]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[33]  Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

[34]  Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84.

[35]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

[36]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[37]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2007, 45.

[38]  Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

[39]  Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 178.

[40]  Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

[41]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[42]  Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[43]  Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[44]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

[45]  Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009, 84.

[46]  Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[47]  Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[48]  Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[49]  Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[50] Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[51]  Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

[52]  Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[53]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[54]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2009, 84.

[55]  Cpv. annullato dalla sentenza del 4 agosto 2022 del Tribunale federale; in vigore dal 4.8.2022 - BU 2022, 205 e BU 2021, 240.

[56]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[57]  Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568.

[58]  Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[59]  Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475; precedente modifica: BU 2004, 484.

[60]  Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[61]  Lett. modificata dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedente modifica: BU 2013, 80.

[62]  Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2001, 8.

[63]  Lett. modificata dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedenti modifiche: BU 2015, 568; BU 2018, 475; BU 2019, 9.

[64]  Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9.

[65]  Lett. modificata dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedenti modifiche: BU 2018, 475 e BU 2019, 9.

[66]  Lett. introdotta dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 335.

[67]  Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2014, 99.

[68]  Lett. modificata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.

[69]  Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.

[70]  Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[71]  Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015, 505.

[72]  Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[73]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2001, 8.

[74]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[75]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[76]  Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU 1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29.

[77]  Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[78]  Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[79]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

[80]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[81]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[82]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[83]  Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[84]  Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[85]  Cpv. modificato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

[86]  Nota marginale modificata dal DE 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 605; precedente modifica: BU 2009, 84.

[87]  Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[88]  Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[89]  Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

[90]  Lett. modificata dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605.

[91]  Lett. abrogata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2006, 295; BU 2009, 84.

[92]  Lett. abrogata dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2006, 295.

[93]  Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

[94]  Lett. modificata dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedente modifica: BU 2013, 80.

[95]  Lett. modificata dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedenti modifiche: BU 2015, 505; BU 2017, 486.

[96]  Cpv introdotto dalla L 14.12.2022, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 254.

[97]  Cpv. modificato dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2002, 224 e 311; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605.

[98]  Cpv. abrogato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012, 215.

[99]  Nota marginale introdotta dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.

[100]  Art. modificato dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedenti modifiche: BU 2014, 99; BU 2018, 475; BU 2021, 408.

[101]  Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.

[102]  Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 567 e 568.

[103]  Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 180.

[104]  Lett. abrogata dalla L 22.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 505.

[105]  Art. modificato dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308; precedenti modifiche: BU 1995, 411; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2012, 215; BU 2013, 220; BU 2015, 195.

[106]  Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedenti modifiche: BU 1996, 479; BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224 e 311; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2008, 647; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308.

[107]  Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; introdotto dalla L 6.2.2000 – precedente modifica: BU 2000, 75.

[108]  Nota marginale modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568.

[109]  Art. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568.

[110]  Cpv. modificato dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308.

[111]  Cpv. modificato dal DE 15.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 308.

[112]  Art. introdotto dalla L 11.3.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 559.

[113]  Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[114]  Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[115]  Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

[116]  Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[117]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedente modifica: BU 2001, 8.

[118]  Cpv. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002, 224.

[119]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[120]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[121]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2009, 84.

[122]  Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[123]  Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 1995, 167.

[124]  Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2009, 84.

[125]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[126]  Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002, 224.

[127]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[128]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[129]  Art. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[130]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[131]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[132]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.

[133]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.

[134]  Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[135]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[136]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

[137]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[138]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[139]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[140]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[141]  Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[142]  Art. abrogati dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[143]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[144]  Cpv. modificato dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568.

[145]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[146]  Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

[147]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.3.2024 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2009, 84.

[148]  Lett. introdotta dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475.

[149]  Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475.

[150]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[151]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[152]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; introdotto dalla L 6.12.2000 – precedente modifica: BU 2001, 8.

[153]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[154]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[155]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.

[156]  Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[157]  Lett. introdotta dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[158]  Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[159]  Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[160]  Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001, 8.

[161]  Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[162]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[163]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[164]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[165]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[166]  Lett. modificata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2006, 295; BU 2009, 84.

[167]  Lett. modificata dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 180; precedente modifica: BU 2015, 567.

[168]  Lett. modificata dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2015, 505.

[169]  Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[170]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[171]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[172]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[173]  Art. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 2001, 8.

[174]  Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[175]  Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 178.

[176]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[177]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[178]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[179]  Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU 1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29 (RL 10.2.1.1.2).

[180]  Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[181]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[182]  Lett. introdotta dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 73.

[183]  Cpv. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[184]  Nota marginale modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

[185]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2007, 45.

[186]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2007, 45.

[187]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[188]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[189]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[190]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[191]  Art. introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[192]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[193]  Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2000, 75; BU 2015, 568.

[194]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[195]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

[196]  Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84.

[197]  Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2019, 428.

[198]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 567.

[199]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[200]  Art. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2009, 84; BU 2015, 568.

[201]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[202]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[203]  Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[204]  Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001, 8.

[205]  Art. abrogati dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[206]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[207]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[208]  Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486; precedente modifica: BU 2009, 84.

[209]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224; precedenti modifiche: BU 1996, 479; BU 2000, 75.

[210]  Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

[211]  Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

[212]  Cpv. abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2018, 213.

[213]  Art. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 179; precedente modifica: BU 2018, 213.

[214]  Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 179; precedente modifica: BU 2020, 7.

[215]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[216]  Cpv. introdotto dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 179.

[217]  Art. modificato dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

[218]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[219]  Titolo abrogato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996, 474; BU 2001, 8.

[220]  Art. abrogati dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 1996, 474; BU 2001, 8.

[221]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[222]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2009, 84.

[223]  Cpv. introdotto dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1996, 479.

[224]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[225]  Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2009, 84.

[226]  Art. reintrodotto dalla L 26.9.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 345; precedente modifica: BU 2009, 84.

[227]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[228]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[229]  Cpv. modificato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedente modifica: BU 2001, 8.

[230]  Cpv. abrogato dalla L 4.11.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[231]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[232]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2008, 559.

[233]  Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80.

[234]  Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[235]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014, 589.

[236]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[237]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[238]  Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[239]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2007, 45; BU 2008, 647; BU 2009, 84; BU 2014, 85.

[240]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[241]  Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[242]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[243]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 1995, 411.

[244]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[245]  Cpv. abrogato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[246]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[247]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[248]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[249]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014, 589.

[250]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[251]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80.

[252]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[253]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2002, 224.

[254]  Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[255]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002, 224.

[256]  Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[257]  Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[258]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2017, 486.

[259]  Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80.

[260]  Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80.

[261]  Titolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[262]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedenti modifiche: BU 2006, 295; BU 2013, 80; BU 2014, 85; BU 2015, 33 e 221.

[263]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2002, 224.

[264]  Lett. modificata dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

[265]  Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[266]  Lett. modificata dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45; precedente modifica: BU 2001, 8.

[267]  Lett. modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[268]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[269]  Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2009, 84.

[270]  Lett. introdotta dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.

[271]  Cpv. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 44.

[272]  Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529.

[273]  Art. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.

[274]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

[275]  Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451; precedente modifica: BU 1997, 564.

[276]  Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[277]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[278]  Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[279]  Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[280]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[281]  Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[282]  Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186; precedente modifica: BU 2000, 75.

[283]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[284]  Lett. abrogata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[285]  Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

[286]  Lett. abrogata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

[287]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[288]  Cpv. introdotto dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

[289]  Cpv. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 489.

[290]  Capitolo introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[291]  Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[292]  Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[293]  Art. abrogato dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

[294]  Nota marginale modificata dalla L 6.2.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 75.

[295]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8; precedente modifica: BU 2000, 75.

[296]  Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[297]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[298]  Cpv. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[299]  Capitolo abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.

[300]  Art. abrogato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 56.

[301]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[302]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.

[303]  Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

[304]  Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

[305]  Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[306]  Nota marginale modificata dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[307]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU 2021, 15.

[308]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400; precedente modifica: BU 2001, 8.

[309]  Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[310]  Art. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[311]  Art. abrogato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[312]  Capitolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

[313]  Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33.

[314]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 33; precedente modifica: BU 2014, 85.

[315]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[316]  Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.

[317]  Art. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[318]  Lett. modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedente modifica: BU 2019, 428.

[319]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2002, 224.

[320]  Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221; precedente modifica: BU 2009, 84.

[321]  Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[322]  Lett. introdotta dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[323]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[324]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[325]  Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[326]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[327]  Cpv. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[328]  Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[329]  Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[330]  Cpv. modificato dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[331]  Cpv. introdotto dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[332]  Art. abrogato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012, 475.

[333]  Titolo introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

[334]  Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

[335]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[336]  Cpv. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[337]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2006, 295.

[338]  Art. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353.

[339]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655.

[340]  Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[341]  Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[342]  Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[343]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42; precedente modifica: BU 2001, 41.

[344]  Art. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[345]  Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[346]  Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[347]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[348]  Lett. modificata dalla L 5.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 475 e BU 2019, 9; precedente modifica: BU 2015, 568.

[349]  Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[350]  Lett. abrogata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[351]  Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[352]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[353]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU 2013, 93; BU 2015, 221.

[354]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[355]  Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.

[356]  Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.

[357]  Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[358]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.

[359]  Nota marginale modificata dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[360]  Cpv. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.

[361]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[362]  Art. introdotto dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[363]  Cpv. modificato dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 479.

[364]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

[365]  Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[366]  Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2012, 475; BU 2015, 568.

[367]  Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2012, 475.

[368]  Art. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012, 475.

[369]  Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

[370]  Nota marginale modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[371]  Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012, 475.

[372]  Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[373]  Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.

[374]  Cpv. introdotto dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 221.

[375]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[376]  Cpv. modificato dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[377]  Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[378]  Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

[379]  Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

[380]  Cpv. abrogato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[381]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2012, 475; BU 2019, 438.

[382]  Lett. modificata dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428; precedente modifica: BU 2012, 475.

[383]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[384]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[385]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[386]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[387]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[388]  Art. abrogato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

[389]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[390]  Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[391]  Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[392]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[393]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.

[394]  Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.

[395]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU 2007, 20.

[396]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[397]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528; precedente modifica: BU 2007, 20.

[398]  Cpv. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[399]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[400]  Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2010, 260.

[401]  Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.

[402]  Titolo introdotto dalla L 6.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 486.

[403]  Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

[404]  Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[405]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400; precedenti modifiche: BU 1996, 481; BU 1998, 412; BU 2001, 18; BU 2014, 589; BU 2021, 15.

[406]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[407]  Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

[408]  Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2014, 589.

[409]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335; precedenti modifiche: BU 2009, 84: BU 2019, 428.

[410]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[411]  Cpv. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2006, 295.

[412]  Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.

[413]  Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[414]  Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[415]  Lett. abrogata dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.

[416]  Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.

[417]  Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.

[418]  Art. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 72; precedente modifica: BU 2002, 224.

[419]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[420]  Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 655; precedente modifica: BU 2009, 84.

[421]  Lett. abrogata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[422]  Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.

[423]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[424]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 85.

[425]  Cpv. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 589.

[426]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[427]  Cpv. abrogato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[428]  Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[429]  Art. introdotto dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 45.

[430]  Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[431]  Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[432]  Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedenti modifiche: BU 2004, 67; BU 2005, 163; BU 2006, 42; BU 2016, 451.

[433]  Art. introdotto dalla L 22.9.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 647.

[434]  Art. introdotto dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 571.

[435]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.

[436]  Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[437]  Art. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 186.

[438]  Art. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[439]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[440]  Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[441]  Art. introdotto dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

[442]  Nota marginale modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[443]  Art. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 163.

[444]  Cpv. introdotto dal DL 8.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 20.

[445]  Cpv. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[446]  Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 572; precedenti modifiche: BU 2005, 163; BU 2006, 20; BU 2008, 111; BU 2012, 56.

[447]  Cpv. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 213.

[448]  Cpv. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[449]  Cpv. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 451.

[450]  Art. reintrodotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7; precedenti modifiche: BU 2005, 389; BU 2008, 111; BU 2009, 84; BU 2012, 56; BU 2015, 221; BU 2016, 451.

[451]  Art. introdotto dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 7.

[452]  Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15.

[453]  Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409.

[454]  Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 42.

[455]  Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 528.

[456]  Capitolo abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2002, 224.

[457]  Art. abrogati dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2002, 224.

[458]  Nota marginale modificata dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[459]  Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 375; precedente modifica: BU 1995, 411.

[460]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 400.

[461]  Cpv. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[462]  Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati.