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13.12.2024
(Bollettino ufficiale 41/2024)
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 Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 (RL-rilocc)

Regolamento

della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati

(RL-rilocc)[1]

del 4 febbraio 1998 (stato 27 gennaio 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);

richiamate:

-la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

-l’ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI),

decreta:

Capitolo I

Autorità, competenze e beneficiari

 

Autorità

Art. 1[2]Sono competenti per l’applicazione della LADI e della L-rilocc:

a)la Divisione dell'economia;

b)la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico (UG);

c)la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di disoccupazione private riconosciute dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;

d)le Commissioni tripartite.

 

Competenze della Divisione dell'economia

Art. 1a[3]I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:

a)rappresentare l'autorità cantonale in seno all'Associazione Svizzera degli Uffici del Lavoro (AUSL);

b)stipulare il contratto di prestazione con la società di fideiussione CF Sud;

c)decidere la rappresentanza nelle sottocommissioni dell'AUSL.

 

Competenze della Sezione del lavoro[4]

Art. 2I seguenti compiti sono delegati alla Sezione del lavoro:[5]

a)emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate;[6]

b)rendere periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell’ambito della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. k LADI);[7]

c)prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale, in materia di disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità;[8]

d)preavvisare gli addebiti diretti del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione a carico dell'autorità cantonale;[9]

e)prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale in materia di disoccupazione non riserva esplicitamente ad altre autorità;

f)aggiudicare mandati a medici di fiducia relativi agli accertamenti previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI;[10]

g)decidere in merito alle misure di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 8 e 9 L-rilocc;[11]

h)decidere ed effettuare il pagamento della quota di membro dell’AUSL.[12]

 

Competenze degli Uffici regionali di collocamento[13]

Art. 2a[14]1I seguenti compiti sono delegati agli Uffici regionali di collocamento:[15]

a)la consulenza e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);

b)decidere in merito all’assegnazione dei partecipanti ai provvedimenti di formazione e di occupazione ai sensi della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);[16]

c)assegnare occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI);

d)eseguire le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);

e)sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di loro competenza sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI);

f)ricevere l’annuncio personale in disoccupazione dell’assicurato (art. 19 OADI);[17]

g)ordinare un esame da parte del medico fiduciario nei casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI.[18]

2Sono costituiti quattro URC: Bellinzona e Valli, Chiasso, Locarno e Lugano. I comprensori dei singoli URC sono determinati mediante l’allegato 2.[19]

 

Competenze dell'Ufficio delle misure attive[20]

Art. 2b[21]I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio delle misure attive:[22]

a)approntare i provvedimenti del mercato del lavoro;

b)preavvisare, oppure decidere entro i limiti finanziari fissati dall’autorità di vigilanza federale (art. 81e cpv. 4 OADI), le domande di sussidio relative ai provvedimenti collettivi del mercato del lavoro (art. 85 cpv. 1 lett. h LADI);[23]

c)decidere in merito all’attribuzione dei sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68 LADI), degli assegni per il periodo d’introduzione (art. 65 LADI), degli assegni di formazione (art. 66a LADI), del sostegno al promovimento dell’attività lucrativa indipendente (art. 71a LADI) e dei provvedimenti di formazione ad esso connessi;[24]

d)rendere periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione in merito alla propria attività (art. 85 cpv. 1 lett. j LADI);

e)attribuire tramite decisioni individuali le misure cantonali di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 3, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 7, 11 e 13 L-rilocc;[25]

f)impartire istruzioni generali d’esecuzione, vigilare sulla qualità d’esecuzione e sul raggiungimento degli obiettivi dei provvedimenti del mercato del lavoro.[26]

 

Competenze dell'Ufficio giuridico[27]

Art. 2c[28]I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio giuridico:[29]

a)decidere in merito all’idoneità al collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI);[30]

b)decidere i casi sottoposti per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1 lett. e LADI);

c)sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in cui tale competenza non è delegata ad un'altra autorità;[31]

d)ordinare un esame da parte del medico fiduciario nei casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI;[32]

e)assolvere, nell’ambito delle indennità per lavoro ridotto e intemperie, i compiti riservati ai servizi cantonali (art. 85 cpv. 1 lett. g e i LADI);

f)decidere le contravvenzioni (art. 28 L-rilocc);

g)trasmette gli atti al Ministero pubblico in caso di infrazioni all'art. 105 LADI e di contravvenzioni di cui all'art. 106 LADI se commesse da impiegati di un organo d'esecuzione cantonale o di una cassa di disoccupazione privata;[33]

h)svolgere i compiti assegnati all’autorità cantonale nell’ambito della sorveglianza del collocamento privato e della fornitura di personale a prestito giusta la legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC), segnatamente riguardo all’esame delle domande, al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni secondo la legislazione federale applicabile in materia.[34]

 

Cassa cantonale contro la disoccupazione

a) organizzazione e vigilanza[35]

Art. 31La CCAD è subordinata, quanto alla sua organizzazione e al suo funzionamento, alla Cassa cantonale di compensazione AVS.

2La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla CCAD.[36]

 

b) compiti

Art. 41La CCAD esercita le competenze conferitele dalla legislazione federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.

2La CCAD provvede inoltre alla trattenuta dei premi assicurativi contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione, per malattia, maternità o infortunio durante il periodo di indennizzazione della LADI. Per l’esercizio di questo compito deve essere tenuta una contabilità separata.

 

Beneficiari

Art. 5[37]1Possono beneficiare delle prestazioni cantonali previste dalla L-rilocc:

a)i cittadini svizzeri e stranieri autorizzati a soggiornare e lavorare in Svizzera in modo duraturo (dimora, domicilio), residenti da almeno un anno nel Cantone;

b)i datori di lavoro (con stabilimenti nel Cantone) che occupano manodopera domiciliata o residente da almeno un anno nel Canton Ticino.

2I limiti di età previsti nel presente regolamento sono determinati in base agli anni compiuti al momento dell’inizio del periodo sussidiato.

3

 

Domanda

Art. 5a[38]La domanda per l’ottenimento degli aiuti di cui agli art. 3, 4a, 5, 5a e 6 L-rilocc deve essere presentata all’autorità competente entro 30 giorni dall’inizio del rapporto d’impiego, del periodo di pratica professionale, rispettivamente dell’attività indipendente.

 

Art. 5b[39]

 

Capitolo II

Misure cantonali

Sezione 1

Rilancio dell’occupazione

 

Incentivo all’assunzione

(art. 3 L-rilocc)

a) nuovi posti di lavoro

Art. 6[40]1Viene considerato nuovo posto di lavoro:

a)ogni unità supplementare rispetto all’effettivo del personale dell’azienda richiedente nell’anno civile precedente l’assunzione. L’effettivo dell’azienda viene stabilito sulla base delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l’indicazione del grado di occupazione;

b)ogni posto di lavoro creato da nuove aziende.

2Non possono essere considerati nuovi posti di lavoro:

a)quelli risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende;

b)quelli risultanti da assunzioni temporanee o stagionali;

c)quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni dell’azienda;

d)quelli occupati da lavoratori confinanti.

b) aiuto finanziario

3L’aiuto finanziario di cui all’art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli oneri sociali, a carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI. Il versamento viene effettuato qualora siano adempiuti i requisiti di cui all’art. 6 cpv. 1 del presente regolamento, venga comprovato l’avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici.

c) eccezioni

4L’autorità competente può decidere di derogare all’art. 3 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti l’assunzione, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2.[41]

d) termini

5La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale, viene inoltrata dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma non oltre 30 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro medesimo.[42]

 

e) Limitazione dell’incentivo

(art. 3 cpv. 3 e 6 L-rilocc)

Art. 6a[43]1Lincentivo è limitato a aziende attive nei settori economici indicati nellallegato 1 e stabilimenti dimpresa siti nelle regioni definite nellallegato 1a.

2Sono considerati disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca di impiego da oltre 12 mesi (disoccupati di lunga durata).

3Il tasso di disoccupazione di riferimento per la concessione dell’incentivo all’assunzione è fissato al 4%. Per l’incentivo all’assunzione di giovani al primo impiego il tasso di disoccupazione di riferimento è definito per distretto nell’allegato 1a.[44]

4Per l’esame delle domande di sussidio è determinante la data d’inizio del rapporto di lavoro.

 

Art. 7[45]

 

Incentivo per periodi di pratica professionale

(art. 4a cpv. 1 L-rilocc)

a) condizioni relative al datore di lavoro[46]

Art. 7a[47]1I periodi di pratica professionale sussidiati sono limitati a sei mesi al massimo per ogni anno civile.

2Il numero massimo di periodi di pratica professionale sussidiati durante ogni anno civile deve rispettare la seguente proporzione in ragione del personale normalmente occupato presso il richiedente:

-uno ogni dieci dipendenti;

-uno per ditte con meno di dieci dipendenti.

 

b) condizioni relative al partecipante

Art. 7b[48]1L’incentivo può essere concesso solo in relazione all’assunzione di disoccupati che:

-sono in possesso di un attestato federale di capacità o di una formazione equivalente o di un diploma superiore,

-hanno concluso la formazione di cui sopra da meno di 24 mesi e

-hanno 30 anni al massimo.

c) versamento

2Il sussidio è erogato dopo la conclusione del periodo di pratica professionale e la determinazione dell’ammontare a carico del datore di lavoro da parte della cassa di disoccupazione competente.

3Il sussidio ammonta al 50% dellimporto a carico del datore di lavoro.[49]

 

Incentivo al termine di un apprendistato o di una formazione professionale

(art. 4a cpv. 2 e 3 L-rilocc)

a) condizioni relative al datore di lavoro

Art. 7c[50]1L’incentivo di cui all’art. 4a cpv. 2 L-rilocc è concesso:

a)a aziende attive nei settori economici indicati nell’allegato 1 e stabilimenti di impresa siti nelle regioni definite nell’allegato 1a;

b)per assunzioni a tempo indeterminato nella professione in cui il disoccupato si è formato;

c)per occupazioni con una retribuzione conforme ai contratti collettivi di lavoro, ai contratti normali di lavoro, o in loro assenza, ai salari d’uso.

b) condizioni relative al partecipante

2L’incentivo è concesso in relazione all’assunzione di disoccupati che:

a)sono iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un posto di lavoro;

b)sono in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di capacità, di una formazione equivalente o di un diploma superiore;

c)hanno concluso la propria formazione da meno di 24 mesi e hanno 30 anni al massimo.

3Sono considerati giovani disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca d’impiego da oltre 3 mesi.

 

c) domanda

Art. 7d[51]La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale, deve essere inoltrata dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma non oltre 30 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro medesimo.

 

Assegno di formazione professionale

(art. 4c L-rilocc)

a) condizioni relative al partecipante

Art. 7e[52]1L’assegno è concesso a disoccupati che:

a)sono iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un impiego;

b)sono in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di capacità, di una formazione equivalente o di un diploma superiore, oppure hanno almeno 25 anni o figli a carico;

c)accettano di prendere parte a progetti di riqualifica professionale proposti dall’autorità competente;

d)possiedono le attitudini e le competenze necessarie.

b) condizioni relative alla formazione

2L’assegno è concesso in relazione a formazioni:

a)promosse dal servizio pubblico di collocamento e orientate a settori in cui esistono concrete opportunità d’occupazione;

b)regolate da un contratto di tirocinio o di formazione equivalente;

c)riconosciute dall’autorità cantonale per la formazione professionale.

3Per la valutazione delle opportunità di lavoro l’autorità può avvalersi della collaborazione di altri servizi dell’amministrazione cantonale o associazioni di categoria. L’interessato è tenuto a collaborare alla determinazione delle attitudini professionali e alle prospettive di successo della formazione.

 

d) ammontare

Art. 7f[53]1La situazione economica del richiedente è valutata annualmente secondo le modalità di calcolo applicate dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (determinazione fabbisogno finanziario) applicabili all’assegno di riqualifica professionale (art. 22 e seg. LASt).

2L’importo mensile dell’assegno corrisponde alla differenza tra il salario di formazione lordo versato dal datore di lavoro e l’importo determinante giusta i cpv. 3 e 4.

3Per i richiedenti a cui è riconosciuto un fabbisogno finanziario l’importo determinante ammonta a:

a)2’000 franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni;

b)2’500 franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni;

c)3’500 franchi per persone di età superiore ai 30 anni.

4Per i richiedenti senza un fabbisogno finanziario l’importo determinante ammonta a:

a)1’400 franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni;

b)1’700 franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni;

c)2’400 franchi per persone di età superiore ai 30 anni.

 

e) durata e versamento del sussidio

Art. 7g[54]1L’assegno è riconosciuto per il periodo usualmente necessario al conseguimento del diploma.

2L’assegno è anticipato dal datore di lavoro e versato congiuntamente al salario. Alla domanda di rimborso devono essere allegati tutti i giustificativi richiesti dall’autorità competente.

3Il diritto al rimborso si estingue se non è fatto valere dal datore di lavoro entro 6 mesi dalla conclusione della formazione autorizzata.

 

Assegno d’inserimento professionale

(art. 5 L-rilocc)

a) beneficiari

Art. 8[55]1L’autorità competente può decidere di derogare all’art. 5 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 e 2 del presente regolamento.

2Il datore di lavoro elabora e presenta all’autorità competente un piano d’inserimento che precisi le fasi dell’introduzione, la loro durata, i contenuti principali e gli obiettivi, i compiti e le attività affidate al neo dipendente e alla persona o alle persone responsabili dell’introduzione.

b) piano d’inserimento[56]

3La durata del periodo sussidiato è fissata tenendo conto del profilo e dell’esperienza professionale del neo assunto, del piano d’introduzione e della struttura aziendale.

c) ammontare, durata e versamento del sussidio[57]

4Il salario d’uso determinante per la calcolazione del contributo (art. 5 cpv. 2 L-rilocc) non può superare il guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI.

5Il contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale e a condizioni che il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici. Tali documenti devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo sussidiato.

 

Misure di sostegno alla ricerca d’impiego

(art. 4b e 5b L-rilocc)[58]

Art. 8a[59]1La partecipazione alle misure di sostegno è possibile se:

-il partecipante è iscritto al servizio pubblico di collocamento e soddisfa le prescrizioni di controllo,

-l’Ufficio regionale di collocamento ha preavvisato favorevolmente la partecipazione alla misura.

2Sono ammesse quali misure di sostegno ai sensi degli art. 4b e 5b L-rilocc le misure di sostegno alla ricerca d’impiego e al collocamento predisposte dall’Ufficio delle misure attive (art. 2b lett. a).[60]

3Il Cantone assume i costi d’organizzazione dei corsi, escluse le spese di vitto e di viaggio.

 

Sostegno alla assunzione di persone di età uguale o superiore ai 55 anni

(art. 5a L-rilocc)

Art. 8b[61]1La durata del sussidio è fissata in considerazione dell’età della persona assunta ed è di:

a)24 mesi per persone di età compresa tra i 55 e i 60 anni;

b)48 mesi per persone di età compresa tra i 61 e i 65 anni.

2Il contributo finanziario è versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale. Tali documenti vanno inoltrati entro i primi 6 mesi dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.

 

Incentivi per nuove attività indipendenti

(art. 6 L-rilocc)

a) presupposti del diritto

Art. 9[62]1Possono chiedere il sostegno di cui all’art. 6 L-rilocc le persone che desiderano avviare una nuova attività indipendente o rilevare un’attività esistente se:

a)hanno almeno 20 anni, oppure almeno 18 anni e una formazione professionale conclusa e[63]

b)non hanno avviato altre attività lucrative indipendenti nel corso dei cinque anni precedenti la domanda.

2Il Cantone assume i costi d’organizzazione dei corsi di formazione solo per i partecipanti che non sono al beneficio di prestazioni di sostegno all’attività indipendente previste dalla LADI.

b) …

 

c) domanda

Art. 10[64]1La domanda deve essere presentata in forma scritta su formulario ufficiale, completa della documentazione richiesta dall'autorità competente (art. 6 cpv. 2 L-rilocc).

2Per l'esame della domanda l'autorità competente può avvalersi del supporto di altri uffici dell'amministrazione cantonale o di enti esterni.

 

d) rimborso degli oneri sociali

Art. 11[65]1Se è comprovato il pagamento degli oneri sociali, il sussidio viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello per il quale si è richiesto il rimborso.

2I salari massimi di riferimento corrispondono al salario determinante per l’assicurazione contro la disoccupazione (guadagno assicurato).

 

e) fideiussione

Art. 11a[66]1L’aiuto cantonale può essere concesso solo in relazione a fideiussioni accordate da organizzazioni che beneficiano degli aiuti previsti dalla legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006.

2I costi relativi all’esame della pratica da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni può essere messa a carico del richiedente sino ad un massimo del 50%.

3La garanzia concessa in base alla L-rilocc non può essere cumulata con altre garanzie previste dal diritto cantonale.

4La Divisione dell’economia decide in merito alle domande di garanzia e tiene una contabilità separata dei rischi di perdita.

 

f) Corsi di formazione

Art. 11b[67]1Sono ammesse quali misure di sostegno esclusivamente i corsi di formazione in rapporto diretto con lo sviluppo delle competenze necessarie alla progettazione e alla gestione delle nuove attività indipendenti.

2Sono espressamente escluse dalle misure finanziabili le formazioni di base, di perfezionamento o di riqualifica professionale, nonché le formazioni di lunga durata.

3Il rimborso dei costi di partecipazione è ammesso solo per i provvedimenti di formazione approvati dall’Ufficio delle misure attive.

 

Indennità di trasloco

(art. 7 L-rilocc)

a) domanda

Art. 12[68]1Assieme alla domanda d’indennità il richiedente deve presentare:

a)…;

b)il contratto di lavoro e di locazione nella regione di destinazione;

c)tutti i documenti giustificativi comprovanti le spese di trasporto sostenute a causa del trasloco.

b) termini[69]

2La domanda d’indennità deve essere presentata all’autorità competente entro 6 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.

c) decisione[70]

3L’autorità competente determina l’importo riconosciuto e procede al rimborso direttamente al beneficiario.

 

Sezione 2

Sostegno ai disoccupati

 

Indennità straordinarie

(art. 10 e 11 L-rilocc)

Art. 131[71]

2L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere.

3Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI.

4[72]

5[73]

6[74]

 

Contributo ai premi assicurativi

(art. 13 L-rilocc)

Art. 14[75]La domanda per l’ottenimento del sussidio deve essere presentata entro 6 mesi dall’ultima indennità federale o cantonale percepita.

 

Capitolo III

Disposizioni diverse

 

Art. 15[76]

 

Obblighi del datore di lavoro

(art. 21 L-rilocc)

a) segnalazioni

Art. 161Sottostanno all’obbligo di segnalazione i datori di lavoro con stabilimenti nel Cantone. Nei casi di cui all’art. 21 lett. b) e d) L-rilocc la segnalazione deve avvenire al più tardi con l’intimazione della lettera di licenziamento.

b) annuncio di licenziamenti

2In caso di licenziamento l’annuncio deve contenere:

a)la lista nominativa dei lavoratori licenziati con i dati concernenti lo stato civile (cognome, nome, sesso, età, nazionalità, residenza), la professione appresa e quella esercitata, gli anni di servizio nell’azienda e l’ultimo salario percepito;

b)le eventuali disposizioni previste dall’azienda per favorire il ricollocamento del personale licenziato.

 

Prestito di personale - impiego della cauzione

(art. 14 LC)

a) determinazione dei crediti salariali

Art. 17[77]1L’autorità competente, in caso d’impiego di una cauzione ai sensi dell’art. 39 cpv. 4 ordinanza sul collocamento e il personale a prestito del 16 gennaio 1991 (OC), procede alla pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale di un avviso per l’insinuazione dei crediti salariali e dei relativi mezzi di prova.[78]

2Il termine per l’insinuazione dei crediti è di 30 giorni.

3Scaduto il termine di cui al capoverso 1 l’autorità sottopone al prestatore e al garante i crediti insinuati e fissa un termine per pronunciarsi in merito agli stessi.

4I crediti insinuati tardivamente sono ammessi sino al momento della ripartizione. Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

 

b) piano di ripartizione

Art. 17a[79]1L’autorità si determina in merito ad ogni credito insinuato e redige un piano di ripartizione.

2Il piano di ripartizione è intimato ai lavoratori che hanno insinuato un credito salariale, al garante e alla cassa cantonale di disoccupazione. Se è pendente una procedura di fallimento nei confronti del prestatore, il piano di ripartizione è trasmesso per informazione anche al competente Ufficio d’esecuzione e fallimenti.

3Dalla cauzione sono innanzitutto prelevate le spese vive, segnatamente le spese postali e di pubblicazione, sopportate per l’impiego della cauzione.

4Dopo la crescita in giudicato del piano di ripartizione l’autorità competente dispone il pagamento dei crediti ammessi nei limiti di copertura della cauzione. L’eventuale eccedenza è riversata al garante.

 

Capitolo IV

Restituzione delle prestazioni

 

Privazione e restituzione

Art. 18La privazione e la restituzione delle prestazioni o indennità previste dalla L-rilocc, sono decise dalle autorità competenti per la loro concessione.

 

Capitolo V

Norme transitorie e finali

 

Abrogazione

Art. 19È abrogato il regolamento della legge sul sostegno all’occupazione e ai disoccupati del 9 marzo 1994.

 

Norma transitoria

Art. 20[80]Possono beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione per gli ex dipendenti solo i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni LADI successivamente all’entrata in vigore del modificato art. 10 L-rilocc.

 

Entrata in vigore

Art. 21Questo regolamento, ottenuta l’approvazione della Confederazione giusta l’art. 113 cpv. 1 LADI, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.

 

 

Pubblicato nel BU 1998, 37.

 

 

Allegato 1[81]

I settori economici che possono beneficiare dell’incentivo all’assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) sono*:

B

05-09

Attività estrattive

C

10-12

Industrie alimentari, delle bevande, del tabacco

C

13-14

Tessili e abbigliamento

C

15

Industria del cuoio e delle scarpe

C

16

Articoli in legno, sughero, paglia e intreccio

C

17-18

Industria della carta, stampa

C

22

Articoli in gomma e materie plastiche

C

23

Prodotti in vetro, in ceramica e in cemento

C

24-25

Metallurgia e prodotti in metallo

C

26-27

Elettrotecnica, elettronica, orologi e ottica

C

29-30

Fabbricazione di veicoli

C

31-33

Mobili, riparazione di macchine

F

41-43

Costruzioni

G

45-47

Commercio, riparazione di auto, settore auto

I

55-56

Alloggio e ristorazione

R

90-93

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

* La suddivisione delle attività segue la sistematica della nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell’Ufficio federale di statistica, Berna (Ed. 2008).[82]

 

Allegato 1a[83]

Nessun distretto può beneficiare dell’incentivo all’assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) e dell’incentivo all’assunzione di giovani al primo impiego (art. 4a cpv. 3 L-rilocc).

 

Allegato 2[84]

Comprensori di competenza degli Uffici regionali di collocamento (art. 2a cpv. 2).

La competenza territoriale degli Uffici regionali di collocamento è stabilita come segue:

 

Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona e Valli

Acquarossa

Bodio

Pollegio

Airolo

Cadenazzo

Prato Leventina

Arbedo-Castione

Dalpe

Quinto

Bedretto

Faido

Riviera

Bellinzona

Giornico

Sant’Antonino

Biasca

Lumino

Serravalle

Blenio

Personico

 

 

Ufficio regionale di collocamento di Chiasso

Balerna

Coldrerio

Riva San Vitale

Breggia

Mendrisio

Stabio

Castel San Pietro

Morbio Inferiore

Vacallo

Chiasso

Novazzano

 

 

Ufficio regionale di collocamento di Locarno

Ascona

Cugnasco-Gerra

Mergoscia

Avegno Gordevio

Gambarogno

Minusio

Bosco Gurin

Gordola

Muralto

Brione Sopra Minusio

Lavertezzo

Onsernone

Brissago

Lavizzara

Orselina

Campo (Vallemaggia)

Linescio

Ronco Sopra Ascona

Centovalli

Locarno

Tenero-Contra

Cerentino

Losone

Terre di Pedemonte

Cevio

Maggia

Verzasca

 

Ufficio regionale di collocamento di Lugano

Agno

Comano

Muzzano

Alto Malcantone

Cureglia

Neggio

Aranno

Curio

Novaggio

Arogno

Grancia

Origlio

Astano

Gravesano

Paradiso

Bedano

Isone

Ponte Capriasca

Bedigliora

Lamone

Porza

Bioggio

Lugano

Pura

Bissone

Magliaso

Savosa

Brusino Arsizio

Manno

Sorengo

Cademario

Massagno

Torricella-Taverne

Cadempino

Melide

Tresa

Canobbio

Mezzovico-Vira

Valmara

Capriasca

Miglieglia

Vernate

Caslano

Monteceneri

Vezia

Collina d’Oro

Morcote

Vico Morcote

 


[1]  Titolo modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[2]  Art. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003, 281 e 513; BU 2008, 37.

[3]  Art. introdotto dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[4]  Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003, 281 e 513.

[5]  Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003, 281 e 513.

[6]  Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[7]  Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[8]  Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[9]  Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[10]  Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[11]  Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[12]  Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[13]  Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica: BU 2008, 37.

[14]  Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2003, 281 e 513.

[15]  Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[16]  Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[17]  Lett. introdotta dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

[18]  Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[19]  Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 253.

[20]  Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica: BU 2008, 37.

[21]  Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[22]  Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[23]  Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[24]  Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[25]  Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[26]  Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[27]  Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[28]  Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[29]  Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[30]  Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

[31]  Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

[32]  Lett. reintrodotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2008, 37; BU 2009, 492.

[33]  Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[34]  Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedente modifica: BU 2008, 37.

[35]  Nota marginale modificata dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

[36]  Cpv. introdotto dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

[37]  Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2008, 37; BU 2009, 167.

[38]  Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2003, 281 e 513; BU 2008, 37.

[39]  Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2003, 281 e 513; BU 2009, 167.

[40]  Art. modificato dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.

[41]  Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[42]  Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[43]  Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[44]  Cpv. modificato dal R 31.3.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 114.

[45]  Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2009, 167.

[46]  Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[47]  Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[48]  Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[49]  Cpv. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[50]  Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[51]  Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[52]  Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[53]  Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[54]  Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[55]  Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2000, 288.

[56]  Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2000, 288.

[57]  Nota marginale introdotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[58]  Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[59]  Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.

[60]  Cpv. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

[61]  Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

[62]  Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2008, 37; BU 2011, 336.

[63]  Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24.

[64]  Art. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2008, 37; BU 2015, 550.

[65]  Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[66]  Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[67]  Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.

[68]  Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[69]  Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[70]  Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[71]  Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45; precedente modifica: BU 2002, 288.

[72]  Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

[73]  Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

[74]  Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

[75]  Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

[76]  Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[77]  Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

[78]  Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24.

[79]  Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

[80]  Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008, 37.

[81]  Allegato modificato dal R 31.3.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 114; precedenti modifiche: BU 2000, 290 e 312; BU 2003, 240; BU 2004, 332; BU 2011, 366; BU 2015, 550; BU 2017, 93.

[82]  Frase modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedente modifica: BU 2022, 34.

[83]  Allegato modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedenti modifiche: BU 2015, 550; BU 2017, 93; BU 2019, 143; BU 2021, 114; BU 2022, 34.

[84]  Allegato modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 253; precedenti modifiche: BU 2008, 37; BU 2017, 93.