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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : L sul rilancio dell’ occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) - 13 ottobre 1997

 

Legge

sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati

(L-rilocc)

(del 13 ottobre 1997)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

in applicazione e complemento delle norme federali stabilite:

-dalla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC);

-dalla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

-dalla Legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e procurare lavoro del 30 settembre 1954;

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 4 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 11 settembre 1997 no. 4625 / 4 R della Commissione della gestione e delle finanze,

richiamata la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)[1].

decreta:

Capitolo I

Scopo

Scopo

Art. 1Scopo della presente legge è prevenire e combattere la disoccupazione, favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche, promuovere il rilancio dell’occupazione.

 

Modalità

Art. 2[2]1La legge integra e rafforza i provvedimenti previsti dalla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con misure finanziate interamente dal Cantone.

2Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione delle norme cantonali sul rilancio dell’occupazione e del sostegno dei disoccupati, della LADI e della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), nonché degli articoli 335g e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO).

3La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.

 

Capitolo II

Misure cantonali

Sezione 1

Rilancio dell’occupazione

 

Incentivo all’assunzione

Art. 3[3]1Lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro e a tal fine può concedere un aiuto finanziario ai datori di lavoro privati e pubblici (Cantone escluso) che stipulano un contratto di lavoro di durata indeterminata o determinata con disoccupati iscritti al servizio pubblico di collocamento. Laiuto viene erogato solo dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato. Il Consiglio di Stato disciplina le modalità dapplicazione.

2Laiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 12 mesi. Il regolamento ne disciplina limporto massimo.

3L’aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente l’assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4%.

4L’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che:

-nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici;

-non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro.

Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento.

5Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.[4]

6Il Consiglio di Stato, tramite Regolamento, limita laiuto finanziario ai settori e/o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione ed eventualmente a determinate categorie di disoccupati svantaggiati.

 

Art. 4[5]

 

Incentivo all’assunzione di giovani

al primo impiego

Art. 4a[6]1Per incentivare l’assunzione di giovani al primo impiego l’autorità competente può assumere in parte o integralmente i costi di partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI.

2Per incentivare lassunzione di apprendisti disoccupati al termine del loro apprendistato e di giovani al termine della formazione da parte di datori di lavoro privati o pubblici (Cantone escluso), lo Stato può concedere loro un aiuto finanziario per 12 mesi al massimo, corrispondente al 20% del salario a carico del datore di lavoro (ma non oltre i 2/3 del massimo assicurabile ai sensi della LADI), conformemente ai disposti dellart. 3 cpv. 3 e cpv. 4 della legge.

3Laiuto viene erogato solo dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato. Laiuto è limitato ai settori e/o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione ed eventualmente a determinate categorie di disoccupati svantaggiati.

4Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.

 

Sostegno al collocamento per giovani soggetti

al periodo d’attesa speciale LADI

Art. 4b[7]1L’autorità competente può autorizzare, durante il periodo d’attesa speciale imposto dalla legislazione federale alle persone esonerate dal periodo contributivo in relazione a una formazione scolastica, a una riqualifica o a un perfezionamento, la partecipazione a misure di sostegno alla ricerca d’impiego.

2Per beneficiare del sostegno gli interessati devono essere iscritti presso un ufficio regionale di collocamento, essere idonei al collocamento e devono rispettare le prescrizioni di controllo.

3I costi di partecipazione ai provvedimenti autorizzati sono assunti dal Cantone.

4Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la procedura d’autorizzazione, i costi di partecipazione massimi, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione degli aiuti.

 

Assegno di formazione professionale

Art. 4c[8]1Per incentivare la partecipazione a progetti di riqualificazione professionale proposti dallautorità competente può essere concesso un assegno di formazione ai disoccupati residenti nel Cantone che:

a)non hanno diritto allassegno di formazione LADI;

b)dispongono di una formazione professionale di base completa ma hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nellambito della loro professione;

c)possiedono le attitudini e le competenze necessarie per svolgere con successo una riqualifica.

2In casi eccezionali, lassegno di formazione può essere concesso anche a giovani che non dispongono di un attestato federale di capacità o che non hanno concluso la formazione.

3Possono essere sussidiate esclusivamente le formazioni con concrete opportunità occupazionali, che prevedono un contratto di formazione, un programma di formazione, un salario e un corrispondente attestato al termine della formazione.

4Il sussidio corrisponde alla differenza tra il salario usualmente ottenuto durante la formazione professionale di base e un importo massimo fissato dal Consiglio di Stato. Limporto massimo è determinato tenendo conto delletà e della situazione economica del beneficiario.

5Per beneficiare del sostegno gli interessati devono essere iscritti presso un ufficio regionale di collocamento, essere idonei al collocamento e rispettare le prescrizioni di controllo.

6Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, le formazioni ammesse, la procedura dautorizzazione, lammontare del sussidio, le condizioni di concessione e delleventuale restituzione degli aiuti e le eccezioni previste dal cpv. 2.

7Lassegno di formazione è concesso a persone residenti nel Cantone Ticino ininterrottamente da almeno cinque anni.

 

Assegno dinserimento professionale[9]

Art. 5[10]1Per incentivare linserimento professionale lautorità competente può concedere un assegno dinserimento ai disoccupati residenti nel Cantone che:

a)hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o non ne hanno diritto;

b)sono senza lavoro da almeno 12 mesi o al beneficio di prestazioni assistenziali;

c)sono assunti sulla base di un programma dinserimento in azienda.

2Il sussidio ammonta a un massimo del 60% del salario duso per una durata fino a 12 mesi.

3Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.

4Il sussidio non può essere riconosciuto alle aziende che:

-nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici;

-non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro.

Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento.

5Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e delleventuale restituzione degli aiuti.

 

Sostegno allassunzione di persone disoccupate di età uguale o superiore a 55 anni[11]

Art. 5a[12]1Lautorità competente partecipa al finanziamento del contributo di risparmio LPP a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di persone disoccupate di età uguale o superiore a 55 anni, per un ammontare massimo di 500 franchi al mese.

2La durata del contributo può essere definita in modo scalare a dipendenza delletà del disoccupato fino a un massimo di 48 mesi.

3Questo contributo non può essere cumulato con altri sussidi LADI o L-rilocc.

 

Sostegno al collocamento per persone

disoccupate al termine del diritto alle indennità LADI

Art. 5b[13]1L’autorità competente può autorizzare le persone disoccupate, che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione secondo la legislazione federale e che non hanno più diritto a provvedimenti di formazione, a partecipare a misure di sostegno alla ricerca d’impiego.

2Per beneficiare del sostegno gli interessati devono essere iscritti presso un ufficio regionale di collocamento, essere idonei al collocamento e devono rispettare le prescrizioni di controllo.

3I costi di partecipazione ai provvedimenti autorizzati sono assunti dal Cantone.

4Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la procedura d’autorizzazione, i costi di partecipazione massimi, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione degli aiuti.

 

Incentivi per nuove attività indipendenti

Art. 6[14]1Per incentivare nuove attività indipendenti e per garantire continuità ad attività artigianali e delle PMI esistenti, lautorità competente può concedere:

un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico dei promotori occupati direttamente e in modo preponderante nella nuova attività, per una durata massima di 24 mesi;

il finanziamento, durante il primo anno di attività, di un sostegno tecnico tramite un consulente specializzato designato dallautorità competente;

in caso di progetti ritenuti particolarmente meritevoli, una fideiussione pari al 20% al massimo dei rischi di perdite per fideiussioni concesse da terzi in relazione alle nuove attività;

il rimborso dei costi di partecipazione a corsi di formazione.[15]

2I progetti relativi alle nuove attività per cui vengono richiesti gli aiuti devono essere sottoposti all’autorità per esame, segnatamente della loro fattibilità, durevolezza, nonché sostenibilità finanziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento della situazione ed a fornire ogni documentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell’autorità competente.

3Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.

 

Indennità di trasloco

Art. 71Lo Stato può aiutare gli assicurati che fruiscono delle prestazioni per occupazione fuori della regione di domicilio, in base agli art. 68-71 della LADI, tramite un’indennità di trasloco di un importo massimo di 5000 franchi.

2L’indennità può essere versata anche ad assicurati direttamente minacciati di disoccupazione ai sensi della LADI.

 

Borse dell’impiego

Art. 8[16]Per favorire il collocamento di disoccupati, in collaborazione con le associazioni di categoria e sindacali, l’autorità competente può organizzare ogni anno una borsa dell’impiego o iniziative tendenti a favorire il ricollocamento dei disoccupati, tenendo conto delle esigenze dei singoli settori economici.

 

Progetti pilota

Art. 9[17]In alternativa o sussidiariamente ai progetti pilota fondati sulla LADI, l’autorità competente può autorizzare o sovvenzionare progetti pilota di particolare interesse cantonale o regionale.

 

Sezione 2

Sostegno ai disoccupati

 

Art. 10[18]

 

Indipendenti disoccupati

I. Titolare del diritto

Art. 11[19]1Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.

2Può beneficiare di tali indennità chi:

a)è idoneo al collocamento;

b)ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione;

c)non riceve rendite AVS o AI intere;

d)soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).

3In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di percezione fissato dall’art. 11 cpv. 2.

 

II. Importo massimo

Art. 12[20]1Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps.

2Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno.

 

Contributo ai premi assicurativi

Art. 13[21]1Lo Stato può concedere, ai disoccupati assicurati contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia e maternità durante il periodo di indennizzazione previsto dalla legislazione federale e cantonale, un contributo ai premi assicurativi.

2In ogni singolo caso può essere concesso un sussidio massimo pari al 30% dei premi di assicurazione annui pagati per il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione (LADI e straordinarie cantonali) causata da malattia o maternità.

3Il sussidio di cui al cpv. 2 può ammontare al massimo al 50% del premio per gli assicurati con 60 e più anni di età.

 

Aumento straordinario delle indennità

di disoccupazione

Art. 13a[22]1In caso di disoccupazione elevata lo Stato può chiedere al Consiglio federale l’aumento, sino a un massimo di 120 unità, del numero di indennità giornaliere di disoccupazione previste dalla legislazione federale (art. 27 cpv. 5 LADI).

2La domanda è introdotta secondo le disposizioni e alle condizioni previste dalla legislazione federale in materia, in particolare per quanto attiene all’assunzione dei costi d’esecuzione del provvedimento a carico del Cantone.

3Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone nella richiesta di cui al cpv. 1.

 

Capitolo III

Organizzazione

 

Consiglio di Stato

Art. 141Il Consiglio di Stato definisce e organizza il servizio pubblico di collocamento.[23]

2Istituisce le Commissioni tripartite.[24]

3Promuove la collaborazione tra gli enti pubblici e privati attivi nel collocamento e nell’aiuto ai disoccupati, le organizzazioni economiche interessate e i Comuni.

4Decide l’attribuzione dei sussidi previsti dalla legge nei limiti fissati dal preventivo. I limiti massimi dei sussidi possono essere ridotti a dipendenza della situazione occupazionale e finanziaria del Cantone; il Consiglio di Stato ne informa tempestivamente il Gran Consiglio.

5Può informare i Comuni e delegare loro compiti derivanti dalla presente legge nei limiti di quanto previsto dalla LADI.

6Il Consiglio di Stato informa annualmente, nell’ambito dei consuntivi, sui risultati derivati dall’applicazione della presente legge.

 

Esecuzione

Art. 15[25]1Sono incaricati dell’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla LADI e dalla presente legge:

a)la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione;

b)le unità amministrative del Dipartimento competente;

c)le Commissioni tripartite.

2La delega di competenze esecutive avviene tramite regolamento.

 

Cassa cantonale

Art. 161Il Cantone è titolare della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le norme di funzionamento.

 

Art. 17[26]

 

Commissioni tripartite

Art. 18[27]Le Commissioni tripartite svolgono i compiti attribuiti loro dalla LADI. Inoltre hanno il compito di preavvisare:

a)il sostegno ai progetti di attività lucrativa indipendente di cui all’art. 6;

b)le richieste di sovvenzionamento di progetti pilota di cui all’art. 9;

c)le richieste di organizzazione di programmi occupazionali;

d)l’esonero integrale della quota parte a carico degli organizzatori di programmi occupazionali.

 

Art. 19[28]

Art. 20[29]

 

Capitolo IV

Disposizioni diverse

 

Obblighi dei datori di lavoro

Art. 211I datori di lavoro segnalano tempestivamente al servizio competente:

a)[30]

b)i licenziamenti per motivi economici e le cessazioni di attività che concernono almeno sei dipendenti sull’arco di due mesi;

c)i dati richiesti per l’allestimento delle statistiche sul mercato del lavoro;

d)i licenziamenti per motivi economici di ogni persona anziana ai sensi della LADI.

2I dati di cui al cpv. 1 lett. b) e d) potranno essere trasmessi alle parti sociali dal servizio competente per favorire il collocamento delle persone licenziate.

 

Scelta della cassa

Art. 22Gli assicurati che si presentano al controllo della disoccupazione sono informati sul diritto all’ottenimento delle prestazioni stabilite dall’assicurazione contro la disoccupazione presso una cassa di loro scelta.

 

Art. 23[31]

 

Trattamento dei dati

Art. 23a[32]1Le autorità incaricate dellapplicazione della presente legge sono autorizzate, nella misura in cui sia necessario alladempimento dei compiti legali, a:

a)elaborare o fare elaborare dati personali allo scopo di determinare, modificare o restituire prestazioni, prevenire versamenti indebiti, sorvegliare e valutare lesecuzione della presente legge;

b)elaborare dati personali degni di particolare protezione;

c)utilizzare sistematicamente il numero dassicurato dellassicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale su lassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946.

2

3Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento i particolari d’applicazione.

 

Privazione dell’aiuto

Art. 24Può essere privato degli aiuti cantonali:

a)chiunque abbia subìto delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave;

b)chiunque rifiuta di assumere un’occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione o non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente ai sensi della legislazione federale.

 

Restituzione delle prestazioni

Art. 251Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione prevista dalla presente legge è tenuto alla sua restituzione.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

3Il diritto di restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio competente ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 5 anni dal pagamento della prestazione.

4Resta riservato l’art. 26 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.[33]

 

Festività

Art. 26Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le festività stabilite dalla legge cantonale sul lavoro.

 

Termini

Art. 26a[34]Il Consiglio di Stato stabilisce i termini perentori per la presentazione delle domande di concessione delle misure cantonali (capitolo II, sezione 1), delle relative domande di versamento degli aiuti finanziari concessi, come pure per la presentazione della documentazione richiesta dall’autorità competente.

 

Segreto d’ufficio

Art. 27[35]Richiamato l’art. 31 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati, sono tenuti al segreto d’ufficio tutti coloro che:

a)sono incaricati dell’esecuzione di compiti derivanti dalla presente legge;

b)sono membri delle Commissioni tripartite;

c)sono consultati dalle competenti autorità.

 

Capitolo V

Disposizioni penali

 

Contravvenzioni

Art. 281La violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme di esecuzione è punita con una multa fino a fr. 20’000.--.

2Le contravvenzioni definite dalla LADI, dalla LC e dal precedente capoverso sono decise dall’autorità designata dal Consiglio di Stato.[36]

3È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[37]

4Resta riservato l’art. 36 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.[38]

 

Delitti

Art. 291I delitti definiti dalla legislazione federale sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.

2...[39]

 

Capitolo VI

Rimedi giuridici

 

Rimedi giuridici[40]

Art. 30[41]1Contro le decisioni emesse in materia di assicurazione contro la disoccupazione, riservate disposizioni diverse dalla LADI, è possibile interporre opposizione scritta entro 30 giorni dall’intimazione presso l’autorità che le ha notificate.

2Le decisioni su opposizione e quelle contro cui l’opposizione è esclusa in materia di assicurazione contro la disoccupazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dall’intimazione.

3Contro le altre decisioni emesse in applicazione della presente legge e della LC è dato ricorso al Consiglio di Stato.[42]

4Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[43]

5Resta riservato l’art. 33 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.

 

Art. 31[44]

 

Capitolo VII

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

 

Norma transitoria

Art. 32[45]Le domande d’incentivo all’assunzione relative a rapporti di lavoro con inizio effettivo prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 3 cpv. 3 sono regolate dal diritto previgente.

 

Abrogazioni

Art. 33A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge sul sostegno all’occupazione e ai disoccupati del 10 novembre 1993.

 

Entrata in vigore

Art. 341Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore[46], dopo l’approvazione[47] del Consiglio federale ai sensi della LADI.

 

 

Pubblicata nel BU 1998, 31.

 

 


[1]  Ingresso modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.

[2]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[3]  Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedenti modifiche: BU 2001, 41; BU 2008, 33; BU 2014, 157.

[4]  Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[5]  Art. abrogato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 157; precedenti modifiche: BU 2008, 33; BU 2009, 83.

[6]  Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU 2008, 36.

[7]  Art. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 316.

[8]  Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.

[9]  Nota marginale modificata dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.

[10]  Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU 2008, 36.

[11]  Nota marginale modificata dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.

[12]  Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU 2011, 316.

[13]  Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.

[14]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 36.

[15]  Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU 2011, 316.

[16]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[17]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[18]  Art. sospeso dal CdS - BU 2015, 547.

[19]  Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedenti modifiche: BU 2003, 23; BU 2003, 33; BU 2008, 33.

[20]  Art. reintrodotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedenti modifiche: BU 2003, 23; BU 2008, 33.

[21]  Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.

[22]  Art. introdotto dalla L 23.2.2010; in vigore dal 30.4.2010 - BU 2010, 163.

[23]  Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[24]  Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[25]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[26]  Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[27]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[28]  Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[29]  Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[30]  Lett. abrogata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[31]  Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[32]  Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.

[33]  Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.

[34]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33; precedente modifica: BU 2001, 41.

[35]  Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.

[36]  Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[37]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2003, 23.

[38]  Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.

[39]  Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.

[40]  Nota marginale modificata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[41]  Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33; precedente modifica: BU 2003, 23.

[42]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

[43]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.

[44]  Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.

[45]  Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.

[46]  Entrata in vigore: 1° marzo 1998 - BU 1998, 37.

[47]  Approvazione federale: 13 novembre 1997 - BU 1998, 37.