DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
>

575

842.110

< >


 

Regolamento

sull’Ufficio cantonale di conciliazione

(del 31 maggio 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

Art. 1Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti:

a)prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell’UCC;

b)redige il verbale delle udienze;

c)cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale;

d)versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti;

e)redige, se del caso, contratti normali di lavoro;

f)redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali.

 

Requisiti e diritti personali dei membri permanenti,

dei supplenti ed assessori

Art. 21I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.

2Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.

 

La carica di supplente

Art. 31Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo.

2La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.

 

Decadenza dalla carica

Art. 41Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:

a)quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa;

b)quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera;

c)quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.

2La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

Nomina in caso di vacanza

Art. 5Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.

 

Verbale delle udienze

Art. 6Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti:

a)la composizione dell’UCC;

b)la comparsa delle parti;

c)l’elenco dei mezzi di prova esperiti;

d)le conclusioni delle parti;

e)le proposte di conciliazione formulate dall’UCC;

f)eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l’osservanza del giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

 

Entrata in vigore

Art. 7Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 338.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.