DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Legge

concernente il rafforzamento della sorveglianza

del mercato del lavoro

(del 25 settembre 2016)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

l’iniziativa popolare generica 10 ottobre 2011 «Basta con il dumping salariale in Ticino!»;

il rapporto 14 giugno 2016 della Commissione della gestione e delle finanze;

richiamate:

la legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964;

la legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968;

la legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999;

la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005;

la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008;

decreta:

Scopo

Art. 1La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, attraverso:

a)la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro;

b)il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche;

c)il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni paritetiche.

 

Unità di coordinamento del mercato del lavoro

Art. 21Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore.

2L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.

 

Sostegno alla professionalizzazione

delle Commissioni paritetiche

Art. 3Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.

 

Potenziamento degli ispettori delle Autorità

di controllo cantonali

Art. 4Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali.

 

 

 

 

 

Potenziamento delle Commissioni paritetiche

Art. 51Al fine di favorire l’aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.

2Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.

 

Entrata in vigore

Art. 61Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.[1]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2016, 439.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.