Decreto esecutivo
circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
(del 18 maggio 1926)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
sulla proposta del dipartimento della pubblica educazione,
decreta:
Art. 1Il terreno contornante i castelli di Bellinzona e adiacente alle mura, alle torri, ecc. da qualunque lato, è dichiarato zona di protezione, nel senso che, entro i limiti della zona stessa, nessuno potrà eseguire costruzioni le quali, a giudizio delle autorità competenti, possano danneggiare l’aspetto, diminuire la luce od in qualsiasi altro modo offendere la dignità e la bellezza dei monumenti suddetti.
Art. 2La larghezza della zona di protezione nei suoi singoli tratti sarà determinata dal Consiglio di Stato dietro proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione cantonale dei monumenti. Ne sarà data quindi comunicazione al municipio di Bellinzona ed agli interessati e ne sarà eseguito un rilievo grafico, una copia del quale dovrà essere conservata presso l’ufficio tecnico della città di Bellinzona.[1]
Art. 3Ogni eventuale progetto di costruzione, di ricostruzione, d’innalzamento, ecc., entro i limiti della zona, dovrà essere previamente sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, il quale deciderà, su proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione dei monumenti.
Art. 4È vietato così ai privati come al comune ed a qualsiasi altro ente di fissare sui castelli, sulle torri e sulle mura antenne per sostegno d’impianti elettrici ed ogni altra opera, di qualsiasi genere, anche se di carattere provvisorio. Gl’impianti ora esistenti dovranno essere rimossi entro il corrente anno.
Art. 5Nessuna piantagione d’alberi d’alto fusto potrà essere fatta entro i limiti della zona senza il consenso del Consiglio di Stato, il quale avrà in ogni tempo la facoltà di ordinare che gli alberi dannosi all’integrità od all’aspetto delle opere suddette siano moderati o tolti.
Art. 6Appena esaurita la revisione dei precarii, tutte le costruzioni addossate alle mura o ai castelli che non risultassero giustificate da sufficienti diritti dovranno essere rimosse.
Art. 7Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti, le penalità, i ricorsi, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1946[2] e del regolamento 7 gennaio 1947[3].
Art. 8Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU il 21 maggio 1926.
[1] Il 19.XI.1927 il Consiglio di Stato decreta:
[2] Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 1946, 43 e BU 1947, 13.
[3] Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 1946, 43 e BU 1947, 13.