DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Regolamento

di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione

da radiazioni non ionizzanti

(RORNI)

(del 26 giugno 2001)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

Richiamati:

-la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);

-l’ordinanza sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI);

-la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;

-il regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb);[1]

decreta:

Titolo I

Generalità

 

Scopo e campo di applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 23 dicembre 1999 (ORNI) nel settore della protezione dalle radiazioni non ionizzanti, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

 

Art. 2[2]

 

Titolo II

Autorità competenti

 

Dipartimento

Art. 31Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) è l’autorità incaricata dell’attuazione delle norme di cui all’art. 1.

2Esso vigila sulla loro corretta applicazione e coordina i rapporti con l’autorità federale.

3In particolare:

a)ordina, fatta riserva dei casi di cui all’art. 8 cpv. 3, il risanamento degli impianti che non soddisfano le esigenze poste dalle normative in materia di protezione da radiazioni non ionizzanti e accorda le deroghe di cui all’art. 9 cpv. 2 ORNI;

b)sottoscrive le convenzioni per il coordinamento dei siti destinati all’installazione degli impianti di telecomunicazione di cui all’art. 5 cpv. 5.

 

Sezione protezione aria e acqua

Art. 41La Sezione protezione aria e acqua (in seguito: SPAA) coadiuva il Dipartimento nello svolgimento dei compiti e delle competenze decisionali ad esso attribuiti.

2La SPAA, in generale, esegue in questo settore i compiti d’attuazione e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità. Esso è in particolare l’autorità competente a:

a)determinare o far determinare le immissioni di radiazioni non ionizzanti provocate dagli impianti;

b)allestire ed aggiornare il catasto degli impianti e definire il contenuto delle relative schede;

c)esaminare la conformità con le norme della LPAmb e dell’ORNI degli impianti vecchi e nuovi;

d)esaminare le proposte di risanamento e le eventuali domande di deroga (art. 9 cpv. 2 ORNI);

e)fissare le priorità ed i termini di risanamento;

f)promuovere il coordinamento dei siti.

 

Titolo III

Impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo

 

Pianificazione e coordinamento

Art. 5[3]1La scelta dei siti per l’installazione degli impianti deve essere di principio coordinata, per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.

1bisGli impianti ubicati al di fuori della zona edificabile necessitano di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24 della Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). In tal senso, gli operatori di una concessione federale (in seguito: operatori) devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare la pianificazione dei siti e le giustificazioni delle scelte effettuate.

2[4]

3

4

5Il coordinamento dei siti per l’installazione degli impianti, può essere regolato tramite convenzione tra il Dipartimento e gli operatori.

 

Autorizzazione e procedura

Art. 61Gli impianti e le modifiche che comportano un aumento dei valori d’immissione devono essere autorizzati.

2È applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia. …[5]

3Gli impianti di telefonia mobile e le stazioni di radiocomunicazione con una potenza equivalente irradiata (ERP) inferiore a 6 W non necessitano di un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

4Sono riservate le procedure di competenza dell’autorità federale.

 

Titolo IV

Informazione e risanamenti

 

Obbligo di informare e notificare

Art. 71Gli operatori sono tenuti a fornire alla SPAA tutte le informazioni necessarie relative agli impianti esistenti ed a quelli pianificati soggetti all’ORNI. In particolare essi devono presentare:

a)un esemplare del formulario di calcolo elaborato dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP);

b)una scheda con i dati specifici relativi all’impianto, nella quale, oltre alle eventuali altre informazioni che la SPAA ritenesse necessarie, vanno indicati:

-il nome ed il codice del sito, l’indirizzo e le coordinate secondo la carta nazionale;

-l’altezza delle antenne sopra il livello del mare;

-le bande di frequenza;

-lo stato del sito (in esercizio, autorizzato, pendente, pianificato);

2Essi aggiornano regolarmente i dati di cui al cpv.1 e notificano, senza indugio, tutte le modifiche degli impianti, segnatamente le costruzioni, gli spostamenti o i cambiamenti di potenza o di direzione.

 

Risanamento degli impianti esistenti

Art. 81Le priorità d’intervento sono fissate in funzione del pregiudizio potenziale e dell’importanza delle misure tecniche da adottare.

2Al titolare dell’impianto oggetto di un ordine di risanamento deve essere garantita la possibilità di presentare delle proposte entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni.

3Nella misura in cui le proposte sono esaminate nell’ambito di una procedura regolata da altre leggi, l’autorità decisionale da queste designata tiene conto dell’avviso formulato dalla SPAA.

 

Titolo V

Tasse e spese

 

Art. 9-10[6]

 

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 11[7]

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[8]

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 172.

 

 


[1]  Ingresso modificato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.

[2]  Art. abrogato dalla sentenza 13.6.2002 del Tribunale federale; in vigore dal 13.6.2002 - FU 2002, 5512.

[3]  Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 5.11.2013 - BU 2013, 439.

[4]  Cpv. abrogato dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 13.

[5]  La seconda frase del cpv. 2 è stata abrogata dalla sentenza 13.6.2002 del Tribunale federale; in vigore dal 13.6.2002 - FU 2002, 5512.

[6]  Art. abrogati dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.

[7]  Art. abrogato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.

[8]  Entrata in vigore: 3 luglio 2001 - BU 2001, 175.
Approvazione federale: 2 aprile 2001 - BU 2001, 175.