DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Regolamento

di applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico

(ROIAt)

(del 6 maggio 2015)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste:

la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);

l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);

la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb), in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento d’applicazione del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Oggetto e campo di applicazione

Art. 1Questo regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 16 dicembre 1985 (OIAt) nel settore della protezione contro l’inquinamento atmosferico, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

 

 

Capitolo secondo

Autorità competenti

 

Dipartimento

Art. 2Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento):

a)ordina i provvedimenti per la limitazione delle emissioni provocate dal traffico secondo l’art. 18 OIAt;

b)allestisce il piano dei provvedimenti (Piano di risanamento dell’aria; art. 31 e segg. OIAt, art. 5 RLaLPAmb) e lo sottopone per adozione al Consiglio di Stato (art. 6 RLaLPAmb);

c)coordina i rapporti con l’autorità federale.

 

SPAAS

Art. 3La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):

a)prende, nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;

b)fornisce ai Comuni e alle altre autorità o enti incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive;

c)esegue i rilevamenti delle immissioni secondo l’art. 27 OIAt;

d)rilascia le autorizzazioni per l’esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati con olio extra leggero (in seguito: olioEL) o gas ed organizza i corsi di aggiornamento.

 

Ufficio

Art. 4L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito Ufficio):

a)esamina la conformità con le norme della LPAmb, dell’OIAt e di questo regolamento, degli impianti stazionari nuovi (art. 3 segg. OIAt) e di quelli esistenti (art. 7 segg. OIAt), con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di una dichiarazione delle emissioni (art. 12 OIAt), di una previsione delle immissioni (art. 28 e 29 OIAt) o di altri rapporti o perizie atti ad attestare la conformità dell’impianto (art. 46 cpv. 1 LPAmb);

b)esamina le proposte di risanamento e le eventuali domande di agevolazioni (art. 11 OIAt);

c)esegue o fa eseguire i controlli dopo la messa in esercizio degli impianti nuovi o risanati, con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di misurazioni sulle emissioni (art. 13 segg. OIAt), sulle immissioni (art. 29 OIAt) o di altri rapporti o perizie atti ad attestare la conformità dell’impianto (art. 46 cpv. 1 LPAmb);

d)sorveglia il rispetto delle norme in materia di combustibili (art. 21 segg. OIAt) e di carburanti (art. 24 segg. OIAt);

e)verifica l’idoneità dei titolari in merito alle autorizzazioni per l’esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati con olioEL o gas;

f)esercita gli ulteriori compiti affidatigli da questo regolamento nell’esecuzione dei controlli degli impianti a combustione;

g)rilascia i preavvisi in materia di inquinamento atmosferico.

 

Comuni

Art. 51I Comuni sono competenti, in generale:

a)per gli impianti a combustione alimentati con olioEL o a gas con una potenza termica pari o inferiore ad 1 MW e per gli impianti a combustione alimentati a legna con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW;

b)per l’applicazione dell’art. 11 e la relativa sorveglianza.

2In particolare, i Municipi:

a)esaminano la conformità degli impianti nuovi di cui al cpv. 1 e controllano periodicamente (art. 13 cpv. 3 OIAt) quella degli impianti esistenti con le norme dell’OIAt, in particolare dell’allegato 3, redigendo i relativi protocolli e comunicando i risultati delle misurazioni ai proprietari degli impianti;

b)applicano per tali impianti (art. 6 cpv. 1 e 2 OIAt) le norme e le raccomandazioni sull’altezza minima dei camini sui tetti (in seguito: RAltCam) emesse dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);

c)emanano gli ordini di limitazione delle emissioni e di risanamento per gli impianti non conformi;

d)allestiscono e aggiornano il catasto degli impianti calorici di cui al cpv. 1 lett. a e gli altri impianti energetici esistenti sul loro territorio e trasmettono periodicamente i dati alla SPAAS, secondo le sue direttive.

 

Obblighi del proprietario

Art. 61Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d’esercizio ed eseguire l’ordinaria manutenzione.

2[1]

3Il proprietario dell’impianto deve in particolare:

a)consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l’accesso all’impianto e l’attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);

b)notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all’allestimento del catasto degli impianti.

 

 

Capitolo terzo

Esecuzione dei controlli degli impianti a combustione

 

Norme generali

Art. 71Le autorità incaricate del controllo degli impianti a combustione possono procedervi direttamente o affidarne l’esecuzione a terzi i quali esercitano allora le competenze di cui all’art. 4 lett. c, d, e, e di cui all’art. 5 cpv. 2 lett. a, b, d.

2Il tipo di esecuzione adottato nel Canton Ticino per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olioEL o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW è il modello 1 dei 3 modelli esecutivi d’applicazione del Feuko 2000 emanati dall’UFAM nell’ambito del controllo degli impianti a combustione.

3I controlli degli impianti a legna / pellet con potenza termica superiore a 70 kW, gli impianti delle falegnamerie, i motori stazionari, in particolare i generatori d’emergenza e gli impianti di processo sono di competenza dell’Ufficio.

 

 

 

Controlli su impianti con potenza termica

pari od inferiore ad 1 MW

Art. 81I controlli di impianti alimentati con olioEL o gas e una potenza termica pari o inferiore ad 1 MW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

2L’autorizzazione è personale e viene rilasciata a coloro che sono in possesso dell’attestato federale di controllore della combustione o secondo il profilo modulare di formazione riconosciuto «Modulzentral» del 13 giugno 2000.

3I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla SPAAS e ad agire nel rispetto delle singole disposizioni e delle Direttive per i controlli della combustione emesse dalla SPAAS.

4In caso di inadempienza grave o ripetuta alle disposizioni in materia, la SPAAS può sospendere la validità dell’autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla.

5Gli apparecchi di misurazione devono soddisfare le Direttive dell’Istituto nazionale di metrologia (METAS).

6Per quanto concerne la misurazione degli ossidi d’azoto si adotta la procedura semplificata secondo le raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione (RMis) emesse dall’UFAM.

 

Controlli su impianti con potenza

termica superiore ad 1 MW

Art. 91I controlli di impianti alimentati con olioEL o gas ed una potenza termica superiore ad 1 MW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS, nell’ambito della relativa delega.

2I controlli degli impianti a combustione alimentati con olioEL o gas devono essere svolti in ossequio alle raccomandazioni per la misurazione delle emissioni in impianti stazionari emesse dall’UFAM.

3Essi possono essere effettuati da titolari in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 2. Eventuali situazioni particolari saranno valutate singolarmente dall’Ufficio.

4I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a frequentare i corsi organizzati dalla SPAAS destinati ai titolari di tali autorizzazioni e ad agire nel rispetto delle Direttive per la delega dei controlli della combustione degli impianti alimentati con olioEL o gas e potenza termica superiore ad 1 MW emesse dalla SPAAS.

5Gli apparecchi e l’ulteriore strumentazione per la misurazione degli impianti alimentati con olioEL o gas e potenza termica superiore ad 1 MW devono funzionare alla perfezione così come essere manutenuti e certificati regolarmente da tecnici qualificati.

6L’Ufficio può richiedere informazioni e maggiori garanzie sullo stato degli apparecchi e la strumentazione di misurazione di cui al precedente cpv. 5.

 

Controlli degli impianti di recupero

dei vapori di benzina

Art. 101Per i sistemi di recupero dei vapori di benzina, per i controlli e la manutenzione che devono essere eseguiti periodicamente su questi sistemi nonché per la loro sorveglianza automatica, fa stato il Manuale per il controllo dei distributori di carburante con sistemi di recupero dei vapori di benzina emesso dall’UFAM congiuntamente alla Raccomandazione n. 22 della Società svizzera dei responsabili della protezione dell’aria (Cercl’Air).

2Su tutte le pompe di benzina devono essere installati i dispositivi di sorveglianza del sistema di recupero delle emissioni di vapori di benzina che sono in accordo con la Raccomandazione n. 22 emanata dalla Cercl’Air.

La SPAAS indica i termini di esecuzione delle modifiche necessarie sulla base dei quantitativi annui di benzina erogata.

3La verifica dell’applicazione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione dell’aria per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio dei distributori di benzina, è svolta dall’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA).

 

 

Capitolo quarto

Altre disposizioni

 

 

 

 

Limitazione dei fuochi all’aperto

Art. 111L’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di scarti vegetali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m s. l. m. (art. 26b cpv. 3 OIAt).

2Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m s. l. m. gli scarti vegetali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.

3Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per comprovate esigenze di natura fitosanitaria (art. 26b cpv. 2 OIAt) o dovuta all’effettiva impossibilità d’accesso veicolare al sedime.

4Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.

5Restano riservate le disposizioni di cui all’art. 4 del regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998.

 

Esigenze energetiche per gli impianti

a legna ai sensi dell’allegato 4 OIAt

Art. 12I nuovi impianti alimentati a legna (esigenze per la messa in commercio) utilizzati come riscaldamento, oltre ai disposti dell’art. 20 OIAt, devono avere almeno il seguente rendimento di combustione espresso come efficienza energetica η:

– Inserti vetrati in vecchi camini, η ≥ 73%

– Termoinserti vetrati (idro) in vecchi camini, η ≥ 78%

– Monoblocchi a legna (camini), η ≥ 78%

– Monoblocchi a legna idro (camini), η ≥ 83%

– Stufe ad accumulazione (maiolica), η ≥ 80%

– Caldaie a legna in pezzi, η ≥ 85%

– Stufe da camera a legna, η ≥ 78%

– Termostufe (idro) a legna, η ≥ 83%

– Cucine economiche a legna, η ≥ 70%

– Termocucine economiche a legna (idro), η ≥ 75%

– Monoblocchi a pellet (camini), η ≥ 82%

– Monoblocchi a pellet idro (camini), η ≥ 86%

– Stufe a pellet, η ≥ 85%

– Termostufe a pellet (idro), η ≥ 90%

– Cucine economiche a pellet, η ≥ 83%

– Termocucine economiche a pellet (idro), η ≥ 88%

– Caldaie a pellet, η ≥ 90%

– Impianti a cippato di legna, η ≥ 85%

 

Impianti ed apparecchi per la cottura di alimenti

Art. 131I forni alimentati a legna utilizzati per la cottura di alimenti ad uso commerciale devono essere equipaggiati con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni, segnatamente per le particelle solide (polveri).

2I forni elettrici per la cottura di alimenti ad uso commerciale devono essere dotati di filtri ignifughi per i grassi e le esalazioni; queste devono essere evacuate attraverso un camino al di sopra del tetto dell’edificio.

3Le griglie per l’arrostimento di carni, pesci o di altri alimenti ad uso commerciale devono essere chiuse su tre lati per poter consentire un buon funzionamento e devono essere munite di una cappa che raccolga gli odori di cottura ed i fumi della combustione (art. 6 cpv. 1 OIAt).

4La cappa deve essere dotata di un filtro ignifugo per i grassi, e i gas di scarico del grill devono essere evacuati attraverso un camino (art. 6 cpv. 2 OIAt), se del caso al di sopra del tetto edificio, in modo tale da non provocare molestie al vicinato.

5Nel caso in cui l’impianto dovesse provocare molestie al vicinato, il proprietario o il detentore dell’impianto dovrà adottare ulteriori misure tecniche per evitarle.

 

 

 

 

 

 

Caminetti decorativi e piccoli impianti

a combustione costruiti sul posto

Art. 141I nuovi caminetti aperti ed i piccoli impianti a combustione costruiti artigianalmente sul posto soggiacciono ai disposti dell’art. 20 cpv. 1 lett. h OIAt e devono essere realizzati secondo un metodo di calcolo riconosciuto (VHP) oppure dotati di adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni dei gas di scarico.

2I caminetti decorativi alimentati a bioetanolo o simili combustibili liquidi, fino ad una potenza massima di 2-2,5 kW (a seconda del combustibile), non sono soggetti ai dispositivi di cui al cpv. 1 nonché a quelli di cui all’art. 6 cpv. 1 e 2 OIAt.

Questi impianti a bioetanolo rispettivamente le stufe a scopo decorativo, devono soddisfare le esigenze della legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 12 giugno 2009 (LSPro), vale a dire devono corrispondere allo stato delle conoscenze e della tecnica.

 

Alambicchi

Art. 15Gli alambicchi alimentati a legna soggiacciono ai disposti dell’art. 20 cpv. 1 lett. h punto 2 OIAt e quindi devono essere equipaggiati con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni.

 

Cantieri

Art. 161Per ciò che concerne la gestione delle emissioni provocate dai cantieri valgono le disposizioni di cui alla direttiva aria cantieri, emanata dall’UFAM.

2Per il computo della distanza minima dai punti sensibili rispetto a singoli impianti presenti sull’area di cantiere con attività molesta, fa stato la tabella 7 cifra 6 del RAltCam.

 

Contravvenzioni

Art. 17In deroga all’art. 2a RLaLPAmb, le contravvenzioni di cui all’art. 5 sono punite dal Municipio con una multa fino ad un massimo di fr. 20 000.–. La procedura è regolata dagli art. 147 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

 

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 18Il regolamento di applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 19Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.[2]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2015, 215.

 

 


[1]  Cpv. abrogato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 437.

[2]  Entrata in vigore: 8 maggio 2015 - BU 2015, 215.