DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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Decreto legislativo

che designa l’autorità competente ad esercitare la sorveglianza

sugli impianti di accumulazione

(del 18 aprile 2005)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visti l’art. 3bis della Legge federale sulla polizia delle acque del 22 giugno 1877 e l’art. 22 dell’Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione del 7 dicembre 1998 (OIA);

-visto il messaggio 17 agosto 2004 n. 5557 del Consiglio di Stato,

decreta:

Autorità competente

Art. 1Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza cantonale (art. 22 OIA).

 

Rimedi giuridici

Art. 2[1]Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Entrata in vigore

Art. 3Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]

 

 

Pubblicato nel BU 2005, 185.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

[2]  Entrata in vigore: 10 giugno 2005 – BU 2005, 185.