DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
12.04.2024
(Bollettino ufficiale 12/2024)
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Legge

sull’utilizzazione delle acque

(del 7 ottobre 2002)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-vista la legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916;

-visto il messaggio 16 gennaio 2001 n. 5074 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 24 settembre 2002 n. 5074 della Commissione speciale energia,

decreta:

TITOLO I

Scopo

 

Scopo

Art. 1La presente legge ha lo scopo di disciplinare la captazione delle acque pubbliche di superficie.

 

TITOLO II

Capitolo I

Sfruttamento in proprio, concessione e autorizzazione[1]

 

Principio[2]

Art. 2[3]1L’utilizzazione delle acque pubbliche avviene mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato. In caso di rinuncia, l’utilizzazione avviene mediante concessione o autorizzazione secondo le norme della presente legge.

2Lo sfruttamento in proprio da parte dello Stato avviene tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET).

3Lo Stato esercita la vigilanza secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

Capitolo II

Concessione

 

Competenza

Art. 3[4]1Sono rilasciate dal Gran Consiglio, con decreto legislativo di carattere obbligatorio generale:

a)le concessioni per l’utilizzazione delle acque pubbliche che superano i 500 l/s d’acqua;

b)le concessioni per la produzione di energia elettrica, se la potenza lorda media supera i 220 kW.

2La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui al cpv. 1 è di competenza del Gran Consiglio.

3Negli altri casi le relative competenze sono del Consiglio di Stato.

 

Concessionari

Art. 4La concessione è rilasciata a una o più persone fisiche o giuridiche.

 

Domanda

Art. 5Le domande di concessione devono essere inoltrate al Consiglio di Stato, secondo le modalità previste dal regolamento.

 

Pubblicazione

Art. 61La domanda di concessione é pubblicata nel Foglio ufficiale e all’albo comunale ed è notificata agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario.

2L’autorità preposta al rilascio della concessione decide, sentito il preavviso dei Comuni direttamente toccati dalla captazione.

 

Atto di concessione

Art. 71La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti, privilegiando l’approvvigionamento cantonale.

2Nell’atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi e dei diritti acquisiti di terzi.

3L’atto di concessione determina la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, il deflusso residuale minimo garantito, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il sistema idraulico dell’impianto, l’uso e la restituzione dell’acqua, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere allo Stato.

 

Espropriazione

Art. 81La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.

2Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d’ostacolo ad una più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d’acqua cui si riferisce la concessione.

 

Trasferimento

Art. 9Il trasferimento della concessione ad altri può avvenire unicamente con l’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità concedente.

 

Modifiche

Art. 101Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono essere approvate dall’autorità concedente.

2Le modifiche non sono considerate essenziali, se non vengono modificati il diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.

 

Responsabilità

Art. 111I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato idoneo all’esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni causati nell’esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.

2Durante l’intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell’Ente pubblico, deve garantire nel proprio impianto un’utilizzazione razionale della forza idrica.

3Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare in modo che escludano o minimizzino i danni all’ambiente.

 

Estinzione

Art. 12La concessione si estingue nei casi previsti dall’art. 64 della legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI).

 

Decadenza

Art. 13La concessione può essere dichiarata decaduta nei casi previsti dall’art. 65 LUFI.

 

Obblighi del concessionario in caso di estinzione

o decadenza

Art. 141Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il concessionario è tenuto a far eseguire, a proprie spese e per ordine delle autorità, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno.

2Lo Stato può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.

 

Durata

Art. 15La concessione ha una durata di 40 anni al massimo.

 

Riscatto[5]

Art. 16[6]1Al momento del rilascio della concessione lo Stato può riservarsi il diritto di riscatto, conformemente all’art. 63 LUFI.

2Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno 5 anni di anticipo.

 

Riversione[7]

Art. 17[8]1Alla scadenza della concessione lo Stato esercita il suo diritto di riversione conformemente all’art. 67 LUFI.

2Lo Stato può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso, è applicabile l’art. 18.

 

Concessioni per impianti esistenti e

per nuovi impianti[9]

Art. 18[10]1Lo Stato può accordare la concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW solo a:

a)enti pubblici ticinesi oppure a

b)società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), in cui il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione; durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente capoverso.

2Lo Stato può accordare la concessione per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW solo a società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), in cui il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione; durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente capoverso.

3Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con una potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW possono essere rilasciate solo a:

a)enti pubblici ticinesi,

b)società con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali) oppure a

c)società con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l’eventuale utile conseguito.

4L’atto di concessione definisce le modalità di produzione per un uso razionale e una valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi.

5Dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l’intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L’autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa.

6Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore dello Stato di un’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti.

 

Concessioni per impianti che interessano

la Confederazione e altri Cantoni

Art. 18a[11]Rimangono riservate regolamentazioni particolari se:

a)la concessione viene rilasciata a enti o società a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito dal diritto federale;

b)la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni.

 

Tassa di concessione

Art. 191Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni lo Stato ha la facoltà di percepire una tassa unica di concessione, il cui importo viene fissato nell’atto di concessione.

2Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro 30 giorni dopo l’entrata in vigore della concessione.

3Per le utilizzazioni a scopi idroelettrici la tassa iniziale non può superare, salvo disposizioni contrarie, il valore corrispondente all’ammontare di quattro canoni annui.

4Per le altre utilizzazioni fanno stato le disposizioni relative alle autorizzazioni.

5Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti allo Stato anche se la concessione si estingue o viene revocata.

 

Tassa amministrativa

Art. 201Lo Stato ha la facoltà di percepire una tassa per i costi amministrativi generali derivanti dalla trattazione delle pratiche, in particolare per studi, perizie e spese di cancelleria.

2L’ammontare della tassa amministrativa può raggiungere al massimo fr. 50’000.--. In casi particolari e motivati l’importo massimo può essere aumentato.

 

Canone:

a) calcolo

Art. 211Per il calcolo del canone d’acqua fa stato la potenza lorda media calcolata tenendo conto della caduta d’acqua e della portata utilizzabile.

2L’altezza della caduta d’acqua utilizzabile corrisponde alla differenza di livello fra la presa e il punto di restituzione.

3Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d’acqua disponibile in virtù della concessione, nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati.

 

b) competenza

Art. 221Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d’acqua è fissato dal Consiglio di Stato.

2In caso di modifica dei valori massimi del canone d’acqua stabiliti dalla legislazione federale, è data facoltà al Consiglio di Stato di procedere, per le concessioni in vigore, ai relativi adeguamenti del canone.

 

c) riscossione

Art. 231Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il concessionario è tenuto a versare il canone allo Stato. In seguito il canone viene pagato anticipatamente nel mese di gennaio per l’anno in corso e viene automaticamente adeguato sulla base delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia.

2Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua nei primi due anni venga limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla metà della potenza lorda media disponibile.

3Dopo 10 anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, dufficio o su richiesta del concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone, e di variarli se ciò risulta giustificato.

 

Capitolo III

Autorizzazione

 

Competenza

Art. 24[12]L’utilizzazione delle acque pubbliche, che non avviene mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato, destinate al raffreddamento o al riscaldamento, alla pescicoltura, all’alimentazione di acquedotti pubblici o privati, alla produzione di energia elettrica con impianti di piccola potenza (inferiori a 50 kW di potenza lorda media), all’irrigazione, per il funzionamento di mulini o per altre utilizzazioni simili, è soggetta ad autorizzazione del Dipartimento competente.

 

Domanda

Art. 251La domanda di autorizzazione dev’essere presentata al Dipartimento, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento di applicazione.

2La domanda è pubblicata all’albo comunale ed è notificata agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario.

3Il Dipartimento decide, sentito l’avviso dei Comuni e dei servizi cantonali interessati.

4L’autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi. Essa può essere rilasciata a una o più persone fisiche o giuridiche.

5Nei casi definiti dal Consiglio di Stato, l’autorizzazione può creare la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.

 

Condizioni

Art. 261L’autorizzazione stabilisce le condizioni d’utilizzazione, la durata, i quantitativi e gli scopi dell’utilizzazione.

2L’autorizzazione ha una durata massima di 20 anni.

 

Trasferimento

Art. 27Il trasferimento dell’autorizzazione ad altri può avvenire unicamente con l’approvazione preventiva da parte dell’autorità concedente.

 

Modifica, estinzione, decadenza, revoca e rinnovo

Art. 281Per l’estinzione e la decadenza dell’autorizzazione sono applicabili per analogia gli art. 12, 13 e 14 della presente legge.

2L’autorizzazione può inoltre essere modificata o revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico preponderante; la modifica o la revoca sono notificate con un adeguato termine di preavviso.

3Il beneficiario è tenuto a notificare al Dipartimento competente, con un adeguato termine di preavviso, qualsiasi modifica delle condizioni o la volontà di rinnovo dell’autorizzazione.

 

Tasse

Art. 291L’autorizzazione é soggetta a una tassa iniziale e un canone annuo.

2I canoni per questa utilizzazione delle acque pubbliche sono commisurati in funzione dello scopo e del quantitativo di acqua prelevato, ritenuto un minimo di fr. 150.– e un massimo annuo di fr. 300.– per prelievi fino a 5 l/s, e un minimo di fr. 30.– e un massimo di fr. 60.– per ogni l/s in più.[13]

3Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di autorizzazioni la tassa iniziale corrisponde di regola ad un canone annuo. L’importo versato resta in ogni caso acquisito anche se l’autorizzazione non viene utilizzata, si estingue o viene revocata.

 

Adeguamento delle autorizzazioni

Art. 30È sempre possibile revocare e rinnovare atti di autorizzazione di lunga durata, allo scopo di adeguare le tasse al rincaro o ai nuovi criteri generali per le medesime, nei limiti della tutela della buona fede in rapporto a impegni assunti.

 

TITOLO III

Capitolo I

Contravvenzioni

 

Contravvenzioni

Art. 31[14]Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Consiglio di Stato con multe che potranno raggiungere l’importo di fr. 100'000.--, a seconda della gravità dei casi. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

 

Capitolo II

Indennizzi e protezione giuridica

 

Indennità

Art. 321Le indennità che devono essere versate in virtù della legge federale e della presente legge vengono fissate dal Consiglio di Stato.

2[15]

 

Espropriazione

Art. 33In caso di espropriazione dei terreni, delle opere e degli impianti si applica la legge cantonale di espropriazione.

 

Contestazioni

Art. 34Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l’autorità concedente e fra il concessionario e altri utenti dello stesso corso d’acqua o di un corso d’acqua influenzato dal prelievo, sono decise dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

 

Ricorsi

Art. 35[16]Contro le decisioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

 

Capitolo III

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

 

Concessioni esistenti

Art. 36I beneficiari delle concessioni esistenti, che scadono entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge, devono chiedere all’autorità concedente che si esprima sulla volontà di accordare il rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa.

La domanda deve essere presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Disposizioni transitorie

Art. 371Con l’entrata in vigore della presente legge le domande di concessione e di autorizzazione sulle quali l’autorità competente non si è ancora pronunciata devono essere decise secondo le nuove disposizioni.

2La presente legge viene applicata alle concessioni e alle autorizzazioni esistenti nella misura in cui non vengono lesi i diritti acquisiti.

 

Abrogazioni

Art. 38La presente legge abroga:

-la Legge sull’utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894;

-il decreto legislativo sull’utilizzazione e l’esercizio delle forze idrauliche del Cantone del 26 febbraio 1919.

 

Entrata in vigore

Art. 39Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[17]

 

 

Pubblicata nel BU 2002, 399.

 

 


[1]  Capitolo modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[2]  Nota marginale modificata dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[3]  Art. modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[4]  Art. modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[5]  Nota marginale modificata dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[6]  Art. modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[7]  Nota marginale modificata dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[8]  Art. modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[9]  Nota marginale modificata dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[10]  Art. modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[11]  Art. introdotto dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[12]  Art. modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[13]  Cpv. modificato dalla L 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 543.

[14]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

[15]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38.

[16]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38.

[17]  Entrata in vigore: 29 novembre 2002 - BU 2002, 404.