DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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Regolamento

sui cani

(dell’11 febbraio 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008,

decreta:

Capitolo Primo

Organizzazione e competenze

 

Dipartimento competente

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) é il dipartimento competente per l'applicazione della Legge sui cani e delle relative disposizioni esecutive.

2Il Consiglio di Stato può sottoscrivere contratti di collaborazione con enti o privati per l’applicazione della Legge sui cani.

 

Ufficio del veterinario cantonale

Art. 21L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Municipi concernenti segnatamente:

a)la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall’Ufficio del veterinario cantonale;

b)la vigilanza sull’obbligo di frequentazione dei corsi;

c)la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi;

d)la procedura d’incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone.[1]

2L’Ufficio del veterinario cantonale:

a)decide circa il riconoscimento dei corsi e dei test attitudinali per l’ottenimento dell’attestato di capacità (art. 12 Legge);

b)designa i periti e gli esperti dei corsi e delle terapie comportamentali (art. 17 e 18 cpv. 1 lett. d Legge);

c)rilascia l’attestato di capacità (art. 12 Legge).[2]

 

Capitolo Secondo

Identificazione

 

Art. 3...[3]

 

Capitolo Terzo

Tasse e responsabilità civile

 

Tasse

Art. 4[4]1Il Municipio del Comune di residenza del proprietario del cane stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa annuale sui cani di cui all’art. 4 della Legge.

2Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani:

a)i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;

b)i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo.

3Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario l’importo delle altre tasse previste dalla Legge e dal presente regolamento.

 

Procedura di incasso

Art. 5[5]L’emissione e l’incasso delle tasse, ad eccezione della tassa annuale di competenza comunale, sono curati dall’Ufficio del veterinario cantonale.

 

Assicurazione di responsabilità civile

Art. 6Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi.

 

Capitolo Quarto

Gestione dei cani

 

Obbligo del guinzaglio

Art. 7Fanno eccezione all’obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità:

a)i cani da protezione e da conduzione del bestiame;

b)i cani da soccorso;

c)i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell’esercito;

d)i cani per disabili;

e)i cani da caccia.

 

Conduzione singola dei cani[6]

Art. 8[7]Nelle aree accessibili al pubblico i cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all’art. 11, di qualsiasi età, possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell’esercito, durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità.

 

Capitolo Quinto

Corsi

 

Obbligo dei corsi

Art. 9Sono soggetti all’obbligo di frequentazione dei corsi:

a)tutti i detentori di cani, per l’ottenimento degli attestati di competenza secondo l’art. 68 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);

b)i detentori di cani delle razze soggette a restrizioni secondo l’art. 11 del presente regolamento, per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge.

 

Capitolo Sesto

Cani pericolosi

 

Municipi

Art. 10In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all’adozione delle misure di polizia urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all’Ufficio del veterinario cantonale.

 

Capitolo Settimo

Restrizione razze

Campo di applicazione

 

Elenco delle razze

Art. 11È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1 aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge):

a)Terrier di tipo bull

-Bull Terrier e Bull Terrier Miniature

-Staffordshire Bull Terrier

-American Staffordshire Terrier

-American pit bull[8]

b)Molossoidi

-Rottweiler

-Fila brasileiro

-Dogo argentino

-Alano (Deutsche Dogge)

-Bulldog americano

-Dogue de Bordeaux

-Mastiff

-Bullmastiff

-Mastino napoletano

-Tosa Inu

-Cane Corso

-Cane pastore del Caucaso

-Cane pastore della Ciarplanina

-Cane pastore dell’Asia centrale

-Cane da pastore dell’Anatolia

-Mastino del Tibet

c)Cani da pastore

-Pastore tedesco

-Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)

-Pastore olandese

-Cane lupo cecoslovacco

-Pastore della Beauce

-Komondor

-Kuvasz

-Pastore dei Tatra

-Pastore della Russia meridionale

d)Altre razze

-Dobermann

 

Detentori

Art. 12[9]Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all’art. 11 residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all’anno.

 

Autorizzazione di detenzione

 

Obbligo di autorizzazione

Art. 13Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all’obbligo di ottenere dall’Ufficio del veterinario cantonale l’autorizzazione di detenzione prima dell’acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

 

Richiesta e requisiti

Art. 141La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:

a)estratto del casellario giudiziale;

b)attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 68 cpv. 1 OPAn.

2Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’OPAn. Preavvisa l’istanza e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.

3L’Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell’autorizzazione.

 

Oneri

Art. 15[10]Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione tutti i detentori dovranno rispettare i seguenti oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all’Ufficio del veterinario cantonale:

a)frequentazione del corso obbligatorio secondo l’art. 9 lett. b e del test attitudinale tra il nono e il tredicesimo mese di età;

b)ripetizione del test attitudinale fra il secondo ed il terzo anno di età per l’ottenimento dell’attestato di capacità.

 

Mancato ottenimento dell’attestato di capacità

Art. 161Chi non ottiene l’attestato di capacità secondo l’art. 9 lett. b è tenuto a frequentare un secondo corso e sottoporsi a nuovo test entro sei mesi dal mancato conseguimento.

2...[11]

3L’Ufficio del veterinario cantonale può imporre a chi non ottiene l’attestato di capacità per motivi di sicurezza le restrizioni previste per i cani pericolosi.

 

Casi particolari e deroghe

 

Casi particolari

Art. 171Chi entra in possesso di un cane dell’elenco di età superiore ai 3 anni dovrà comunque frequentare un corso per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.

2I detentori di cani delle razze e incroci elencati all’art. 11 provenienti da altri cantoni o da altri paesi in seguito al trasferimento del proprietario, devono sottoporre la richiesta di autorizzazione al Comune di residenza. Essi sottostanno all’obbligo di frequentare il corso e di sottoporsi al test entro 6 mesi dall’arrivo per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge.[12]

 

Deroghe

Art. 181Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione:

a)di cani degli organi di polizia, doganali, dell’esercito;

b)di cani per i non vedenti;

c)di cani detenuti temporaneamente dalle società per la protezione animali e dai rifugi riconosciuti dall’Ufficio del veterinario cantonale;

d)occasionale di cani da parte di terzi sotto la responsabilità del proprietario.

2I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’UVC sono esonerati dal corso obbligatorio secondo l’art. 9 lett. b.[13]

 

Vigilanza

 

Vigilanza

Art. 19La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Municipio.

 

Capitolo Ottavo

Cani di ignota proprietà

 

Municipio

Art. 20Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in particolare:

a)verifica l’identità del cane e provvede a contattare il legittimo proprietario;

b)in caso di proprietà sconosciuta o di non reperibilità, provvede alla collocazione temporanea degli animali avvalendosi se necessario della collaborazione delle Società per la protezione degli animali.

 

Società per la protezione degli animali

Art. 21Le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato:

a)mettono a disposizione strutture per trovatelli;

b)collaborano con i Municipi per la collocazione dei trovatelli;

c)fatturano i costi del collocamento all’Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo Nono

Infrazioni

 

Competenza

Art. 22Le infrazioni di cui all’art. 21 cpv. 3 della Legge sono perseguite dall’Ufficio del veterinario cantonale.

 

Capitolo Decimo

Disposizioni transitorie

 

Norme transitorie

Art. 231L’entrata in vigore dell’obbligo della targhetta di cui all’art. 2 cpv. 2 della Legge è stabilita dall’Ufficio del veterinario cantonale.

2Per quanto riguarda gli attestati di competenza valgono le disposizioni transitorie fissate nell’OPAn.

 

Capitolo Undicesimo

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 241L’entrata in vigore della Legge è fissata al 1° aprile 2009.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2009.

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 116.

 

 


[1]  Lett. introdotta dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[2]  Lett. introdotta dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

[3]  Art. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

[4]  Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[5]  Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[6]  Nota marginale modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[7]  Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[8]  Lett. modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[9]  Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[10]  Art. modificato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

[11]  Cpv. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

[12]  Cpv. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

[13]  Cpv. introdotto dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.