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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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 : Concordato conc. la Scuola tecnica superiore svizzera d’ agraria - 1° settembre 1964

 

Concordato

concernente la Scuola tecnica superiore svizzera d’agraria[1]

(1 settembre 1964)

 

Conchiuso a Zurigo il 30 giugno 1964

Approvato dal Consiglio federale il 1° settembre 1964

Entrato in vigore il 24 settembre 1964

 

Al fine di mantenere una Scuola tecnica superiore d’agraria (STSA) per formare e perfezionare i quadri medi e superiori dell’agricoltura, i Cantoni partecipanti al presente concordato hanno convenuto quanto segue:

 

Obbligo dei Cantoni

 

Art. 11Conformemente alle disposizioni che seguono, i Cantoni s’impegnano di creare una scuola tecnica superiore d’agricoltura e di mantenerla per un periodo indeterminato.

2La sede della STSA è a Zollikofen/Berna.

 

Scopo e principi generali

 

Art. 21La STSA persegue i seguenti scopi:

a)formazione di persone per l’esercizio di professioni tecnico-agronomiche e di professioni tecnico-agronomiche superiori che non richiedono studi universitari;

b)aggiornamento e perfezionamento dei quadri.[2]

2L’insegnamento presso la STSA è impartito nelle lingue tedesca e francese per i corsi generali, e nel limite delle possibilità, quando la frequenza è sufficiente, anche per i corsi speciali.

3Nel limite del possibile si cercherà di ridurre l’onere finanziario per gli studenti, segnatamente mediante il convitto facoltativo e l’assegnazione di borse di studio.

4I posti della STSA sono ripartiti fra i Cantoni secondo una chiave (allegato I) che tiene conto della popolazione rurale e della superficie agricola utilizzata, escluse le foreste ed i pascoli. Le cifre della chiave di ripartizione sono rivedute ogni 10 anni sulla base dei censimenti più recenti.[3]

5Il numero degli allievi stranieri non deve, di regola, superare il 10 per cento dei posti disponibili.

 

Obblighi del Cantone di domicilio

 

Art. 31Il Cantone di Berna si obbliga, con riserva dell’approvazione popolare:

a)di pagare un contributo di 2,5 milioni di franchi alle spese di costruzione e attrezzatura;

b)di mettere gratuitamente a disposizione per la costruzione della STSA e degli edifici annessi una parcella di 400 are della località denominata “Meielen” nel Comune di Zollikofen. Su detta parcella grava per 99 anni un diritto di superficie in favore della STSA;

c)di mettere a disposizione della STSA durante 99 anni, una parcella di 83 are, in località “Pistolenacker”, nel Comune di Zollikofen, per le esercitazioni agromeccaniche;

d)di mettere a disposizione della STSA, durante 99 anni, sul territorio della Scuola cantonale d’agricoltura di Rütti, nel Comune di Zollikofen, fino a 400 are di terreno coltivo per esperimenti agricoli sempreché sia osservata una normale rotazione delle coltivazioni. Dopo la valutazione dei risultati, il raccolto è proprietà della Scuola d’agricoltura di Rütti;

e)di mettere a disposizione della STSA, contro compenso, il bestiame, le macchine, i laboratori ed i locali od altri settori della Scuola di economia lattiera e d’agricoltura di Rütti sempreché non sia recato disturbo all’insegnamento di quest’ultima. I direttori delle due scuole s’intendono circa l’uso del terreno;

f)di allestire, fino ai limiti della STSA, le vie d’accesso carrozzabili e asfaltate, le tubazioni dell’acqua, le linee elettriche e telefoniche come anche le canalizzazioni di spurgo a partire da detti limiti;

g)di liberare la STSA dagli oneri fiscali cantonali e comunali.

2La Scuola d’agricoltura di Rütti può, in compenso, disporre, gratuitamente e d’intesa col direttore dell’istituto, del raccolto delle parcelle menzionate alle lettere b) e c) oppure delle superfici non utilizzate dalla STSA.

3Il Cantone di Berna si assume le funzioni e le responsabilità del committente per conto dell’istituzione concordataria in collaborazione con l’amministrazione menzionata all’articolo 10.

 

Spese di costruzione e copertura

 

Art. 41Le spese di 8,5 milioni di franchi per la costruzione, l’adattamento e l’attrezzatura della STSA, sono ripartite come segue:

-

Confederazione

3

milioni di franchi

-

Cantone di Berna (contributo di base)

2,5

milioni di franchi

-

Cantoni, secondo la chiave di ripartizione

3

milioni di franchi

 

Totale

8,5

milioni di franchi

2La chiave di ripartizione allegata al presente concordato (allegato II) è allestita in funzione:

a)alla popolazione rurale nell’anno 1950;

b)alla superficie agricola utilizzata nel 1955, esclusi le foreste ed i pascoli;

c)all’indice della capacità finanziaria dei Cantoni nel 1961.

3Un eventuale aumento delle spese sarà ripartito fra i Cantoni conformemente alla chiave di cui al capoverso 2. Un’eventuale eccedenza sarà impiegata conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera a).

4La quotaparte dei Cantoni che non partecipano al concordato sarà attinta presso una banca sotto forma di mutuo ipotecario sui beni immobili della STSA. La restituzione del mutuo avviene all’adesione di altri Cantoni e secondo le modalità stabilite all’articolo 17 capoverso 1.

 

Spese annue e copertura

 

Art. 51Le spese annue comprendono quelle d’esercizio della STSA, le riserve e i fondi di cui all’articolo 6.

2Le spese annue sono coperte come segue:

a)tasse scolastiche e rette;

b)contributi federale e cantonali;

c)entrate da corsi speciali, conferenze e altre manifestazioni;

d)saldo attivo dell’esercizio precedente;

e)altre eventuali risorse.

3Alfine di coprire parzialmente le spese della STSA, i Cantoni pagano un contributo annuo di 1500 franchi per posto. Questa quota è pagata indipendentemente dalla frequenza effettiva ai corsi.

4Le spese annue nette (dopo deduzione delle entrate soprammenzionate) sono ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli allievi espresso in allievo-giorno per i corsi superiori a 6 giorni. Fa stato il Cantone di domicilio dell’allievo (art. 26 CC).

5Gli allievi stranieri pagano una tassa suppletiva.

 

Riserve e fondi

 

Art. 61Al momento dell’entrata in vigore del presente concordato si creeranno le riserve che seguono:

A.Riserva per la manutenzione dei beni immobiliari

Essa si costituisce mediante il versamento dell’ 1 per cento del valore iniziale delle costruzioni ed è prelevata suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all’articolo 5, o mediante altre risorse.

B.Riserva per il rinnovamento delle installazioni

Essa è destinata al rinnovamento dell’impianto scolastico e segnatamente del parco macchine, e al miglioramento delle attrezzature. Essa è costituita da quanto segue:

-un contributo annuo del 7 per cento sul valore iniziale delle macchine e del materiale scolastico, prelevato suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all’articolo 5;

-donazioni, lasciti ed altri contributi di benefattori, non destinati ad uno scopo determinato;

-altre eventuali risorse.

C.Fondi per le borse di studio

Il fondo serve per il pagamento di borse, soggiorni e viaggi di studio degli allievi.

Esso è costituito dai lasciti e contributi dei benefattori della STSA.

2Il Consiglio (art. 9) può creare altre riserve e fondi.

3I contributi annui di cui al capoverso 1 lettere a) e b) sono calcolati sull’ammontare delle spese per le costruzioni e le macchine. L’indice base è quello dell’anno 1961.

4I capitali saranno investiti in cartevalori sicurissime. Il reddito è aggiunto alle rispettive riserve.

5Il Consiglio può modificare, secondo l’ammontare delle riserve, i saggi di cui sopra.

 

Casi speciali

 

Art. 71Gli allievi domiciliati nei Cantoni che non fanno parte del concordato devono pagare:

a)la loro quota di partecipazione alle spese annue nette, conformemente all’articolo 5 cpv. 4;

b)un contributo base stabilito secondo un ordinamento interno.

2I Cantoni non partecipanti al concordato sono pregati di assumere a loro carico le quote di cui al capoverso 1, degli allievi domiciliati nel loro territorio.

 

Organi

 

Art. 81Gli organi del concordato sono:

a)il Consiglio;

b)l’Amministrazione;

c)la Commissione di gestione.

2Le nomine avvengono ogni quadriennio. I membri sono rieleggibili sempreché non abbiano compiuto il sessantottesimo anno al momento della nomina.

 

Il Consiglio del concordato

 

Art. 91Il Consiglio si compone come segue:

a)

Cantoni partecipanti al concordato, ciascuno

1 membro

b)

Confederazione

2 membri

c)

SPF Zurigo, Divisione dell’agricoltura

1 membro

d)

Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in derrate alimentari

 

2 membri

e)

Associazione svizzera degli agro-tecnici

2 membri

Per ogni membro si designa un sostituto. I membri ed i loro sostituti sono nominati dalle istanze delegatrici.[4]

2Le attribuzioni del Consiglio sono le seguenti:

-nomina del presidente, vice presidente e segretario;

-nomina dei membri dell’Amministrazione;

-nomina, ogni biennio, di un membro della Commissione di gestione e di un supplente, presentati dai Cantoni;

-approvazione dei programmi di studio e di lavoro e del bilancio di previsione della STSA;

-approvazione del rapporto d’esercizio e dei conti della STSA;

-allestimento dell’ordinamento interno e dei salari;

-deliberazioni su qualsiasi trattanda regolarmente menzionata nell’ordine del giorno.

3Il Consiglio si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, e in sessione straordinaria ogni qualvolta che un quarto dei membri o l’Amministrazione lo richiedano. Le decisioni avvengono per maggioranza semplice dei presenti.

4Le convocazioni devono essere inviate almeno 3 settimane prima della seduta. Il Consiglio può deliberare solo sulle trattande menzionate nell’ordine del giorno.

 

L’Amministrazione

 

Art. 101L’Amministrazione si compone come segue:

a)

Confederazione

1 membro

b)

Cantone di domicilio

1 membro

c)

altri Cantoni (di cui uno romando o il Ticino)

2 membri

d)

Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in derrate alimentari

 

1 membro

I membri dell’Amministrazione possono essere scelti fuori dal Consiglio. L’Amministrazione si autocostituisce.[5]

1bisDi regola, il direttore partecipa alle sedute dell’Amministrazione. Egli ha diritto di voto consultivo.[6]

1terPer i problemi inerenti alla formazione e all’esercizio scolastico, possono segnatamente essere invitati con voto consultivo:

a)un rappresentante della conferenza dei docenti;

b)un rappresentante dell’Associazione svizzera degli agro-tecnici.[7]

2Le attribuzioni dell’Amministrazione sono le seguenti:

-nomina del direttore, del vicedirettore, dei professori, degli assistenti e del personale della STSA, determinazione di capitolati d’oneri e dei salari nel limite dell’ordinamento in vigore;

-rappresentanza della STSA presso i terzi;

-amministrazione dei fondi speciali;

-decisioni concernenti le spese previste superiori ai 5000 franchi;

-decisioni concernenti spese non previste fino a 2000 franchi con riserva della copertura;

-vigilanza sul funzionamento dell’istituto;

-preparazione delle sedute del Consiglio;

-risoluzione definitiva delle eventuali controversie sorte tra il personale della STSA;

-altri compiti stabiliti dagli ordinamenti interni.

 

La Commissione di gestione

 

Art. 111La Commissione ha i compiti seguenti:

-verificare i conti;

-verificare che lo svolgimento dell’esercizio della STSA sia conforme alle decisioni del Consiglio o dell’Amministrazione;

-fare rapporto al Consiglio.

2La Commissione è composta come segue:

-

Confederazione

1 membro

-

Cantoni

2 membri e 2 sostituti

3Ogni biennio, il membro rappresentante dei Cantoni che è stato più a lungo in carica deve ritirarsi e il sostituto più anziano di nomina gli succede. I Cantoni rappresentanti nell’Amministrazione non possono essere contemporaneamente rappresentati nella Commissione di gestione.

 

Relazioni tra le diverse istituzioni e la STSA

 

Art. 121Le relazioni tra la STSA e le istituzioni, corsi e conferenze che essa dovesse ospitare, sono oggetto d’un regolamento approvato dall’Amministrazione e dagli organi competenti di dette istituzioni.

2Le prestazioni della STSA devono essere retribuite secondo le condizioni prestabilite. Di regola la STSA non fornisce prestazioni gratuite.

3L’Amministrazione decide circa i corsi, le riunioni e manifestazioni che possono svolgersi presso la STSA e ne stabilisce le condizioni.

Centrale intercantonale del materiale per l’insegnamento agricolo

 

Art. 13La STSA ospita gratuitamente la Centrale. Questa è amministrata dall’Associazione svizzera degli ingegneri agronomi.

 

Seminario pedagogico

 

Art. 141Il seminario pedagogico per la formazione degli insegnanti d’agricoltura ha la sua sede presso la STSA. L’Associazione svizzera degli ingegneri agronomi ne è responsabile della direzione.

2Il direttore o il vicedirettore della STSA dirige, per quanto possibile, il seminario.

 

Corsi internazionali

 

Art. 15La STSA può essere chiamata a collaborare ai corsi internazionali organizzati dalla Confederazione o da essa promossi.

 

Versamento dei contributi cantonali

 

Art. 16I Cantoni partecipanti al concordato s’impegnano di versare:

a)subito dopo la legalizzazione della loro adesione, la quota parte alle spese di costruzione (art. 4);

b)all’inizio di ogni anno, la somma dovuta per i posti riservati (art. 5 cpv. 3);

c)dopo 30 giorni dalla presentazione dei conti, la quotaparte per le spese annue (art. 5 cpv. 4).

 

Adesione e disdetta

 

Art. 171I Cantoni che vogliono aderire al concordato, dopo la sua entrata in vigore, pagano la quotaparte secondo la chiave di ripartizione, deduzione fatta però della metà dei loro contributi alle spese di costruzione giusta l’articolo 7 capoverso 2.

2I Cantoni che hanno aderito al concordato possono inoltrare la disdetta alla fine dell’anno, osservando un termine di due anni. Il capitale versato non è restituito.

3Le domande d’adesione e le disdette devono essere fatte al Consiglio federale che le trasmetterà alla Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura, al Consiglio del concordato e ai Cantoni membri.

 

Entrata in vigore

 

Art. 18Il concordato entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio federale e la pubblicazione nella Raccolta delle leggi federali. Esso è valido appena che le sottoscrizioni dei Cantoni alle spese di costruzione hanno raggiunto la somma di 4 milioni di franchi.[8]

 

Allegato I[9]

 

Chiave di ripartizione dei posti riservati della STSA

 

Cantone

Popolazione rurale 1970

Superficie agricola utilizzata 1969

Ripartizione dei posti 1973

Indennità forfetaria annuale

 

 

 

 

 

ZH

30’323

80’038

9

13’500

BE

93’414

228’539

26

39’000

LU

41’424

80’502

10

15’000

UR

4’091

5’851

1

1’500

SZ

11’617

25’025

3

4’500

OW

4’867

8’160

1

1’500

NW

3’577

6’623

1

1’500

GL

2’591

7’189

1

1’500

ZG

4’558

11’508

1

1’500

FR

27’944

78’952

8

12’000

SO

10’108

33’498

3

4’500

BS

95

381

1

1’500

BL

6 201

19’409

2

3’000

SH

4’121

13’062

1

1’500

AR

5’105

12’756

1

1’500

AI

3’655

7’558

1

1’500

SG

33’325

75’240

9

13’500

GR

17’966

55’737

6

9’000

AG

25’565

65’768

7

10’500

TG

22’261

54’484

6

9’000

TI

7’132

15’922

2

3’000

VD

31’808

110’155

11

16’500

VS

21’606

32’739

5

7’500

NE

6’220

31’124

3

4’500

GE

2’973

11’531

1

1’500

Totale

422’547

1’071’751

120

180’000

 

Allegato II

 

Chiave di ripartizione (in 1000 franchi) del finanziamento

di 8,5 milioni di franchi per le spese di costruzione della STSA

 

A. Parte della Confederazione

B. Parte del Cantone sede (Berna)

A

3000

B

2500

ZH

435

BE

622

LU

174

UR

15

SZ

38

OW

9

NW

26

GL

27

ZG

40

FR

127

SO

107

BS

10

BL

76

SH

40

AR

30

AI

7

SG

181

GR

90

AG

229

TG

117

TI

52

VD

301

VS

84

NE

92

GE

70

 

8499

 

 


[1]  Titolo mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

[2]  Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

[3]  Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

[4]  Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

[5]  Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

[6]  Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

[7]  Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

[8]  Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni.
Adesione del Cantone Ticino con DL 26.10.1964 - BU 1964, 170.

[9]  Tabella mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.