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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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 Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016

 

Decreto esecutivo

sulle tasse turistiche

(del 14 settembre 2016)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur),

decreta:

Art. 1[1]Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:[2]

a)fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;[3]

b)fr. 3.40 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;[4]

c)fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;

d)fr. 2.30 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;[5]

e)fr. 2.30 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;[6]

f)fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;

g)fr. 2.00 per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.[7]

 

Art. 2Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:

a)fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;

b)fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;

c)fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;

d)fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;

e)fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;

f)fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

 

Art. 3L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.

 

Art. 4Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti:

a)fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;

b)fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;

c)fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;

d)fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;

e)fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;

f)fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

 

Art. 5[8]La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.

 

Art. 61Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.

 

 

Pubblicato nel BU 2016, 405.


[1]  Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017, 348.

[2]  Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

[3]  Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

[4]  Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

[5]  Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

[6]  Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

[7]  Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

[8]  Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019, 322.