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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : Lc di applicazione alla LF 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna - 22 novembre 1982

 

Legge

cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna

(del 22 novembre 1982)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-richiamate la legge federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975[1] (in seguito LF) e l’ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell’8 novembre 1978[2] (in seguito OF),

-visto il messaggio 14 aprile 1981 n. 2515 del Consiglio di Stato,

decreta:

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 11Il Consiglio di Stato stabilisce le norme relative alla navigazione interna nell’ambito delle competenze delegate dalla legislazione federale e della presente legge, in particolare dall’art. 3 cpv. 2 della legge federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975 tenendo particolarmente conto delle esigenze di natura ambientale ed ecologica e del benessere della popolazione.

2Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale contro l’inquinamento delle acque.

 

Imposte di navigazione

Art. 21Il rilascio della licenza di navigazione è soggetto alle seguenti imposte annue di navigazione:

a)natanti a motore con potenza propulsiva:

fr. 25.– + (5.00 x kW);[3]

b)natanti a vela:

fr.   26.– con deriva e superficie velica fino a 15 mq;

fr.   42.– con deriva e superficie velica superiore a 15 mq;

fr.   52.– con chiglia e superficie velica fino a 15 mq;

fr.   74.– con chiglia e superficie velica superiore a 15 mq;

c)fr.   16.– natanti a remi o pedali;

d)fr. 210.– targhe professionali.[4]

2L’imposta di navigazione per un natante su cui possono essere collocati alternativamente due motori è dovuta soltanto per il motore di maggiore potenza; quando i due motori vengono applicati contemporaneamente, l’imposta è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori.

3[5]

4Ad un natante a vela munito di motore ausiliario, oltre all’importo previsto secondo il cpv. 1 lett. b), viene pure prelevata l’imposta concernente tale motore, ridotta del 50%.[6]

5Qualora ad un natante viene applicato nel corso dell’anno un motore di potenza superiore viene percepita la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di natanti.[7]

 

 

 

Motori a due tempi

Art. 2b[8]Ai natanti muniti di motore a due tempi con potenza propulsiva superiore a 7.36 kW che non rispettano i limiti di cui alla direttiva 2003/44 CE, l’imposta annua di navigazione è raddoppiata.

 

Riduzioni

Art. 3Le imposte annuali sono ridotte del 50% quando riguardano natanti:

a)da pesca di proprietà e usati dai pescatori professionisti ai sensi dell’art. 3, cpv. 1, della legge federale 8 dicembre 1975 sulla pesca;

b)i cui detentori sono autorizzati dalle autorità competenti a esercitare il trasporto delle persone quale attività lucrativa prevalente;[9]

c)non immatricolati altrove e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese.[10]

 

Esenzioni

Art. 4Sono esenti da imposte:

a)i battelli della Confederazione o delle imprese di navigazione concessionarie, oppure ammessi a navigare nelle acque italiane del Ceresio e del Verbano;

b)i natanti immatricolati in Svizzera e usati da turisti confederati per un periodo massimo di un mese;

c)i natanti immatricolati all’estero e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese;

d)i natanti destinati esclusivamente alle operazioni di salvataggio, ricerca e ricupero o adibiti a servizi di pubblica utilità ufficialmente riconosciuti tali dal Consiglio di Stato;

e)i natanti per i quali si rinuncia all’immatricolazione entro il 30 aprile di ogni anno.[11]

 

Tasse in generale

Art. 5Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per il collaudo dei natanti e per i rispettivi controlli periodici, per le licenze e le patenti di navigazione, per gli esami di conduttore, per l’autorizzazione di manifestazioni nautiche, nonché per qualsiasi altra prestazione del Dipartimento competente.

 

Rimedi di diritto in materia di imposte

di navigazione e di tasse

Art. 5a[12]1Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

2Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

 

Stabilimenti balneari

Art. 6[13]1I Municipi sono competenti ad autorizzare l’apertura degli stabilimenti balneari nella loro giurisdizione ed a vegliare sulla loro gestione.

2I Municipi prelevano una tassa per il rilascio dell'autorizzazione e una tassa annuale per l'esercizio dello stabilimento comprese fra fr. 100.-- e fr. 1000.--.

3Le tasse vengono fissate in base al genere, all'importanza e alla durata dell'apertura dello stabilimento balneare.

4Le infrazioni alle norme relative agli stabilimenti balneari vengono sanzionate dai Municipi con una multa compresa fra fr. 20.-- e fr. 5000.--.

5Il Consiglio di Stato stabilisce norme generali vincolanti.

 

 

Impianti di sicurezza e opere di prevenzione

contro l’inquinamento

Art. 6a[14]1I porti devono essere provvisti di un’adeguata segnaletica per la sicurezza della navigazione e delle necessarie opere per la prevenzione contro l’inquinamento delle acque.

2Gli impianti sono a carico di chi realizza il porto e devono essere eseguiti secondo le direttive del Cantone.

3Il Cantone può concedere sussidi fino al 50% dei costi per le opere di prevenzione contro l’inquinamento tenuto conto dell’interesse generale e nella misura in cui gli impianti non sono destinati ai soli utenti del porto.

4La presente disposizione è applicabile anche ai porti esistenti che devono adeguarvisi entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica legislativa.

 

Salvataggio e attività analoghe

Art. 7Il Dipartimento competente coordina l’attività e disciplina l’intervento delle società di salvataggio o di persone che svolgono attività analoghe.

 

Disposizioni diverse

I) Rimozione forzata di natanti

Art. 7a[15]1Il Dipartimento competente può ordinare la rimozione di natanti stazionati illecitamente.

2In caso di inosservanza di questo ordine da parte del detentore il Dipartimento competente, previa diffida, vi provvede direttamente.

3Se l’illecito stazionamento è di grave intralcio alla sicurezza della navigazione o alla protezione dell’ambiente o della natura il Dipartimento competente può provvedere direttamente alla rimozione del natante.

4Nei casi di cui ai cpv. 2 e 3 le spese di rimozione sono a carico del detentore.

 

II) Obbligo di informare

Art. 7b[16]1Se richiesto il detentore di un natante ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla legislazione sulla navigazione commessa con il suo natante.

2Sono applicabili per analogia le norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sui testimoni.[17]

 

III) Contravventori non domiciliati in Svizzera

Art. 7c[18]Al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di un’infrazione alle norme della navigazione, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

 

Provvedimenti amministrativi e penalità[19]

Art. 8[20]1I provvedimenti amministrativi previsti dalla Legge federale sono presi dal Dipartimento competente, fatta riserva dell’art. 55, cpv. 2, della stessa legge.

2Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.

3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[21]

5Le multe fino a fr. 5000.-- sono inflitte conformemente alle norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[22]

 

Abrogazione

Art. 9La legge cantonale sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico del 20 giugno 1966 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 10Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[23]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 1982, 321.

 

 


[1]  RS 747.201

[2]  RS 747.201.1

[3]  Lett. modificata dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65.

[4]  Cpv. modificato dalla L 20.2.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 148; precedenti modifiche: BU 1987, 69; BU 1997, 396.

[5]  Cpv. abrogato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65; precedente modifica: BU 1987, 69.

[6]  Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[7]  Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[8]  Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 519; precedente modifica: BU 1987, 69.

[9]  Lett. modificata dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[10]  Lett. introdotta dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[11]  Lett. introdotta dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[12]  Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

[13]  Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 396; precedente modifica: BU 1987, 69.

[14]  Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[15]  Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[16]  Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[17]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.

[18]  Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.

[19]  Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 216; precedente modifica: BU 1987, 69.

[20]  Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 216.

[21]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[22]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[23]  Entrata in vigore: 1° gennaio 1983 - BU 1982, 321.