DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale del 14 dicembre 1982 (RLFun)

Regolamento

concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale

(RLFun)[1]

del 14 dicembre 1982 (stato 13 gennaio 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 23 giugno 2006 (LIFT);

vista l’ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 21 dicembre 2006 (OIFT);

vista l’ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 25 novembre 2015 (OAsc);

visto il concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951;

visto il decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sulle funivie e sciovie esonerate dalla concessione federale del 23 giugno 1955;

vista la legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 9 aprile 2018 (LFun),[2]

decreta:

Art. 1[3]1Il presente regolamento disciplina gli impianti di trasporto a fune o con altro sistema di trazione, adibiti al trasporto di persone e di merci, segnatamente funivie, sciovie, piccole sciovie (impianti a fune bassa), tappeti mobili (con utilizzo simile alle sciovie), funicolari, ascensori inclinati preesistenti al 2 giugno 2022 (non conformi all’OAsc o alla norma SN EN 81-22) e impianti inclinati stazionari o mobili installati in gallerie, pozzi o condotte.

2Esso non si applica:

a)agli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;

b)agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci, purché non costituiscano un pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici;

c)agli impianti disciplinati dalla legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009;

d)agli impianti che esulano dal campo d’applicazione della LIFT e del concordato, tra i quali i montascale, gli impianti a cremagliera, le piste artificiali per slittini, le tirolesi e i flying fox.

 

Art. 2[4]1Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è incaricato dell’esecuzione del presente regolamento.

2Il Dipartimento svolge i propri compiti tramite la Sezione della mobilità.

3L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di trasporto merci che costituiscono pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici è la Sezione forestale, che rilascia l’autorizzazione secondo la procedura prevista dal concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

 

Art. 3[5]Per la costruzione degli impianti di cui all’art. 1 è applicabile la procedura prevista dalla legge edilizia cantonale e dal relativo regolamento d’applicazione.

 

Art. 4[6]1La messa in esercizio degli impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, che deve essere tempestivamente chiesta alla Sezione della mobilità.

2Ricevuta la domanda all’autorizzazione d’esercizio, la Sezione della mobilità svolge un collaudo tecnico, in base al quale rilascia l’autorizzazione d’esercizio con le relative condizioni.

3Dopo la messa in esercizio, la Sezione della mobilità ordina la verifica tecnica periodica degli impianti.

 

Art. 5[7]Ogni cambiamento di ubicazione di una piccola sciovia o di un tappeto mobile dev’essere notificato alla Sezione della mobilità, tramite lo specifico formulario elaborato dall’Organo di controllo del concordato IKSS/CITT.

 

Art. 6[8]1L’autorizzazione d’esercizio ha una durata di almeno cinque anni. Una durata inferiore può essere stabilita in considerazione di particolari limitazioni riscontrate sull’impianto oppure su richiesta del proprietario.

2L’autorizzazione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni di legge per il rilascio.

 

Art. 7[9]Il proprietario e l’esercente sono responsabili della costante e buona manutenzione dell’impianto. Deve inoltre essere garantita una regolare manutenzione come pure una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile che corrisponda almeno alle raccomandazioni emanate dall’Organo di controllo del concordato IKSS/CITT.

 

Art. 8Per le disposizioni particolari e tecniche si richiamano gli articoli del predetto concordato intercantonale e del relativo regolamento.

 

Art. 9[10]1Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel concordato e relativo regolamento, comporteranno la sospensione o la revoca dell’autorizzazione d’esercizio.

2L’autorizzazione d’esercizio può inoltre essere revocata in ogni momento in caso di interesse pubblico.[11]

3Se il proprietario rinuncia all’esercizio o se l’autorizzazione d’esercizio è scaduta o revocata, l’impianto deve essere smantellato a cura e spese dell’ultimo proprietario.[12]

4La rinuncia dev’essere comunicata all’autorità con un preavviso di tre mesi rispetto alla data di scadenza o di cessazione dell’esercizio.[13]

 

Art. 10[14]I Municipi sono tenuti a vigilare l’osservanza del presente regolamento e a notificare tempestivamente alla Sezione della mobilità eventuali difetti o abusi.

 

Art. 11[15]1Le autorizzazioni di esercizio, le relative modifiche e i rinnovi, i collaudi e i successivi controlli periodici e straordinari sono assoggettati:

a)a una tassa di cancelleria compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.-- determinata in funzione dell’attività amministrativa resasi necessaria; e

b)a una tassa ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 10’000.-- stabilita in base all’allegato.

2Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.

3Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

 

Art. 12I proprietari degli impianti esistenti, se non già in possesso di regolare autorizzazione, devono conformarsi alle norme del presente regolamento, notificando entro sei mesi l’esistenza dell’impianto al Dipartimento.

 

Art. 13Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[16] È abrogato il regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale del 4 febbraio 1975.

 

 

Pubblicato nel BU 1982, 300.

 

 

Allegato[17]

 

IMPIANTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON AUTORIZZAZIONE CANTONALE

 

Il genere degli impianti sottoposti, il principio dei controlli e quello del recupero delle spese sono sanciti dagli articoli 2, 6 e 13 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 e dal presente regolamento.

 

FATTURAZIONE SPESE E TASSE

 

TASSE (franchi)

GENERE *

SPESE DI ESAME E DI CONTROLLO *** (franchi)

FREQUENZA CONTROLLI

di

autorizzazione

di

cancelleria

 

    50.–

 

  150.–

esame progetti

(per categoria)

collaudi

     50.–

 

     **

 

x 5 anni

 

150.–

 

 

  50.–

 

 

Mini sciovie

 

 

   320.–

 

 

4 anni

x 10 anni

 

   500.–

   600.–

   800.–

1’000.–

1’100.–

1’200.–

 

 

  80.–

  80.–

  80.–

  80.–

  80.–

  80.–

Sciovie

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

 

 

   480.–

   730.–

   980.–

1’240.–

1’500.–

1’750.–

biennale

x 15 anni

 

   800.–

1’000.–

1’200.–

1’500.–

1’700.–

2’000.–

 

 

100.–

100.–

100.–

100.–

100.–

100.–

Funivie

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

 

 

   620.–

1’130.–

1’640.–

2’140.–

2’660.–

3’160.–

annuale

x 15 anni

 

 

   800.–

1’000.–

1’200.–

1’500.–

1’700.–

2’000.–

 

 

 

100.–

100.–

100.–

100.–

100.–

100.–

Funicolari – ex esercizi ausiliari

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

 

 

 

   620.–

1’130.–

1’640.–

2’140.–

2’660.–

3’160.–

annuale

x 5 anni

 

 

 

   200.–

   250.–

   300.–

   350.–

   400.–

   450.–

 

 

 

 

  50.–

  50.–

  50.–

  50.–

  50.–

  50.–

Impianti privati

(ascensori inclinati, ecc.)

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

 

 

 

 

   480.–

   730.–

   980.–

1’240.–

1’500.–

1’750.–

biennale

 

(*) Ogni impianto è classificato con un determinato numero di punti varianti da 1 a 6 a seconda di genere e importanza dello stesso; le sciovie secondo la potenza del motore (vedi la categoria indicata sui rapporti dell’Organo di controllo).

(**) Calcolo particolare e fattura direttamente dal concordato.

(***) Per il quadriennio 2021-2024 le spese per le ispezioni sono ridotte del 6.25%.


[1]  Titolo modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

[2]  Ingresso modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedente modifica: BU 2014, 397.

[3]  Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2007, 139; BU 2014, 397.

[4]  Art. modificato dal R 18.3.2015; in vigore dal 24.3.2015 - BU 2015, 87; precedenti modifiche: BU 2003, 354; BU 2007, 139.

[5]  Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2003, 354; BU 2014, 397.

[6]  Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

[7]  Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2007, 139; BU 2014, 397.

[8]  Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precendente modifica: BU 2007, 139.

[9]  Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

[10]  Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

[11]  Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

[12]  Cpv. introdotto dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

[13]  Cpv. introdotto dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.

[14]  Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

[15]  Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 397; precedente modifica: BU 2007, 139.

[16]  Entrata in vigore: 21 dicembre 1982 - BU 1982, 300.

[17]  Allegato modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 26.2.2021 - BU 2021, 80; precedente modifica: BU 2014, 397.