Regolamento
d’esecuzione della legge di espropriazione
(del 17 dicembre 1971)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 69 della legge d’espropriazione dell’8 marzo 1971 (qui abbreviata: LEspr.),
decreta:
Istanza:
autorità competente e forma (art. 3 LEspr.)
Tribunali di espropriazione (art. 36 LEspr.)
Art. 1[1]1L’istanza intesa a ottenere il diritto d’espropriazione secondo l’art. 3, cpv. 1 LEspr. dev’essere presentata al Consiglio di Stato.
2Essa dev’essere redatta in tre copie, più una per ogni Comune interessato e corredata della documentazione prevista dall’art. 21, lett. a), b), e c) LEspr.
a) ...
Art. 2…[2]
b) Ufficio permanente
Art. 3[3]L’ufficio permanente del Tribunale di espropriazione è costituito dal Presidente, dal segretario giurista e dal segretario.
c) Ricusa: motivi e modalità
Art. 41I motivi di ricusazione degli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) sono applicabili al presidente, ai membri e al segretariato del Tribunale di espropriazione.[4]
2In caso di contestazione del Presidente, di un membro o del supplente decide il Tribunale amministrativo; sulla contestazione riguardante i segretari decide il Presidente.[5]
3La ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure tosto essa si verifichi o sia scoperta.
4Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.
5L’istanza viene comunicata alla controparte e all’interessato per le osservazioni.
6Il Presidente, il membro, il supplente o i segretari che riconoscono su di sé un motivo di astensione devono darne comunicazione alle parti, precisandone le ragioni.[6]
7…[7]
d) Supplenze
Art. 5[8]1In caso di ricusa, astensione o assenza il Presidente del Tribunale di espropriazione trasmette gli atti ad un supplente. Se questi pure non può esercitare il suo ufficio, l’altro supplente svolge le funzioni di Presidente.
2In caso di ricusa, astensione o assenza di uno o più membri del collegio giudicante, il Presidente provvede alla sostituzione con altri membri del Tribunale di espropriazione. In caso di ricusa, astensione o assenza di tutti i membri, il Consiglio di Stato nomina un collegio giudicante ad hoc.
3In caso di ricusa, astensione o assenza i segretari si sostituiscono vicendevolmente.
4...[9]
e) Sedute e deliberazioni
Art. 61Le sedute davanti al tribunale d’espropriazione sono pubbliche; le deliberazioni, segrete.
2Per motivi gravi il tribunale può escludere il pubblico dalle sedute.
3Le decisioni sono prese a maggioranza; la sentenza dev’essere firmata dal presidente e dal segretario.
f) Istruttoria
Art. 71L’istruttoria è diretta dal presidente; le prove sono assunte alla presenza di tutti i membri.
2L’interrogatorio delle parti, l’assunzione dei testi, il sopralluogo, il richiamo e l’esame dei documenti possono essere effettuati dal Presidente o da un membro del Tribunale.[10]
g) Indennità
Art. 81I due membri (periti) del Tribunale d’espropriazione ricevono un’indennità forfetaria di fr. 450.- per ogni giornata intera (di regola almeno 5 ore) e un’indennità di fr. 225.- per ogni mezza giornata (di regola almeno 2 ore). Sono escluse unicamente le spese di viaggio per le quali valgono le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato.[11]
2I membri presentano la nota dell’onorario e delle spese al presidente al termine di ogni procedura. Il pagamento è fatto dal Dipartimento delle finanze, su proposta del presidente.[12]
3...[13]
4I supplenti hanno diritto alle indennità conformemente all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.[14]
h) Provvisionali e assistenza giudiziaria
Art. 9[15]1Le misure provvisionali sono adottate dal presidente; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2Le istanze di assistenza giudiziaria sono decise dal tribunale; è applicabile la legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011.
i) Competenze particolari del presidente
Art. 10Il presidente, d’ufficio o su istanza dell’ente espropriante, ordina l’esecuzione:
a)dell’anticipata immissione in possesso in virtù degli articoli 51-53 LEspr;
b)dell’immissione in possesso in seguito ad accordo espropriativo secondo l’art. 44, capoverso 2 LEspr;
c)dell’immissione in possesso per l’acquisto del diritto oggetto dell’espropriazione secondo l’art. 56, capoverso 1 LEspr.
l) Esecuzione delle decisioni
Art. 11[16]Riservati i casi regolati dall’art. 72 LEspr, per l’esecuzione delle decisioni è applicabile l’art. 56 LPAmm.
m) Tasse di giustizia
Art. 12[17]Per la tassa di giustizia è applicabile l’art. 47 LPAmm.
n) Compiti particolari del segretario
Art. 13[18]1Gli incombenti del segretario giurista e del segretario nonché l’attività della cancelleria sono disciplinate secondo le direttive d el Presidente e sotto la sua vigilanza.
2Il segretario cura la percezione delle tasse e delle spese di giustizia e tiene i registri generali secondo le direttive della Divisione della giustizia.
o) Orario d’ufficio
Art. 14L’orario d’ufficio dei tribunali d’espropriazione è regolato come quello delle preture.
p) Rapporto
Art. 15[19]Alla fine di ogni anno il Presidente del Tribunale di espropriazione presenta al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, un rapporto sulle pratiche trattate durante l’anno civile.
Norme transitorie e finali
1. Procedure pendenti (art. 74, cpv. 2 LEspr)
a) In generale
Art. 16Con l’entrata in vigore del presente regolamento i procedimenti pendenti davanti alle Commissioni distrettuali d’espropriazione, nei quali sia già stata effettuata la convocazione delle parti secondo l’art. 32 dell’abrogata legge d’espropriazione del 16 gennaio 1940 sono soggetti alle norme della medesima legge.
Art. 17 ...[20]
Art. 18 ...[21]
2. Abrogazione ed entrata in vigore
Art. 191Il presente regolamento abroga il regolamento di esecuzione della legge di espropriazione del 22 novembre 1940.
2È pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1972.
Pubblicato nel BU 1971, 476.
[1] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[2] Art. abrogato dal R 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 20; precedente modifica: BU 2000, 374.
[3] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[4] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
[5] Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[6] Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[7] Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
[8] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[9] Cpv. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[10] Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[11] Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
[12] Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
[13] Cpv. abrogato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
[14] Cpv. introdotto dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[15] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978, 129.
[16] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedenti modifiche: BU 1978, 129; BU 2000, 374.
[17] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978, 129.
[18] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[19] Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[20] Art. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
[21] Art. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.