Legge
sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici
(LCPS)
(del 9 febbraio 1994)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985;[1]
-visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato,
decreta:
Capitolo I
Generalità
Scopo e campo d’applicazione
Art. 11La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici.
2Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.
Attribuzioni generali
Art. 21La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali.[2]
2In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.
Coordinamento
Art. 3Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d’incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.
Compiti del Dipartimento
Art. 41Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d’esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.[3]
2Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni.
3Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici.
Capitolo II
Percorsi pedonali
Pianificazione
Art. 51I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale.
2Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d’acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
3I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali.
4La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione.
Attuazione e finanziamento
Art. 61La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni.
2I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri.
Capitolo III
Sentieri escursionistici
Piano cantonale
a) contenuti
Art. 71Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.
2Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
3Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.
b) allestimento
Art. 81Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.[4]
2Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l’Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.
c) pubblicazione e approvazione
Art. 9[5]1Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.
2La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.
3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.
d) revisione e modifica[6]
Art. 10[7]1Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua approvazione.
2Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all’art. 9. La modifica è allestita dal Dipartimento.
Costruzione
a) progetto e piano di finanziamento
Art. 111Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento.
2I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell’opera nella misura massima del 30% dei costi totali.[8]
3Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell’importanza dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.
b) ricorsi
Art. 12[9]Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato.
c) delega
Art. 13[10]La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.
Sistemazione, manutenzione e segnalazione
Art. 14[11]1I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.
2Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo.
3Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all’estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.
Criteri di segnalazione
Art. 151Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali.
2Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.[12]
Compiti delegabili
Art. 16[13]Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo.
Art. 16a…[14]
Capitolo IV
Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici
Percorribilità
Art. 171I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi.
2I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.
Obblighi dei proprietari
Art. 181I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici.
2Essi sono consultati preventivamente.
Interventi sulle reti
a) autorizzazione
Art. 191Interventi che possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.
2L’autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.
b) sostituzioni
Art. 201Il Municipio o il Dipartimento, nell’ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell’autore dell’intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art. 7 LPS).
2Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile.
Rimedi di diritto
Art. 20a[15]1Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.
Capitolo V
Norme finali
Modificazione di leggi
Art. 21I. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:
Art. 4[16]
Art. 9 cpv. 1 lett. h)[17]
II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata:
Art. 6 cpv. 1 lett. a)[18]
Art. 37 cpv. 4 (nuovo) e 5[19]
Art. 42 cpv. 3 lett. a)
a) abrogata
Art. 53 cpv. 1 lett. f)[20]
Entrata in vigore
Art. 22Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[21]
Pubblicata nel BU 1994, 95.
[1] RS 704
[2] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[3] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[4] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[5] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74; precedente modifica: BU 2009, 34.
[6] Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
[7] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
[8] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[9] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[10] Art. reintrodotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedente modifica: BU 2014, 15.
[11] Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[12] Cpv. introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
[13] Art. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439.
[14] Art. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439.
[15] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[16] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
[17] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
[18] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
[19] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
[20] Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
[21] Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.