DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.09.2023
(Bollettino ufficiale 31/2023)
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Regolamento

sulla manutenzione dei percorsi ciclabili

(RMPC)

(del 14 febbraio 2017)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 43a e seguenti della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr),

decreta:

Scopo

Art. 1Questo regolamento disciplina la manutenzione dei percorsi ciclabili.

 

Spazio per la manutenzione ordinaria

Art. 2La manutenzione ordinaria di percorsi ciclabili si estende di regola, in verticale, 3.00 ml sopra la carreggiata e, in orizzontale, almeno 1.50 ml sulle scarpate laterali, nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.

 

Servizi di manutenzione ordinaria

Art. 3La manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili comprende segnatamente:

a)la pulizia della carreggiata, dei manufatti, delle barriere, delle canalizzazioni e delle aree verdi;

b)la cura e lo sfalcio del verde (minimo due volte all’anno);

c)il taglio e lo sfrondo di cespugli e delle alberature (minimo una volta all’anno);

d)piccoli interventi di riparazione e sistemazione della carreggiata, delle barriere e dei parapetti;

e)l’eliminazione dei danni causati da atti di vandalismo;

f)manutenzione della segnaletica e dell’illuminazione;

g)il servizio invernale di sgombero neve e lotta al gelo secondo l’utilizzo, se previsto espressamente nella convenzione o nella decisione di cui all’art. 5.

 

Contributi cantonali

Art. 41Per la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili di competenza cantonale situati all’esterno delle zone edificabili (art. 43c cpv. 4 LStr) sono fissati i seguenti contributi annuali:

Servizi di base

Pulizia della carreggiata, dei manufatti, delle barriere, delle canalizzazioni e delle aree verdi

  0.75

fr./ml

 

Cura e sfalcio del verde

  1.00

fr./ml

fino a 1.50 m dal ciglio

Taglio e sfrondo di cespugli e alberature

  0.35

fr./ml

fino a 1.50 m dal ciglio

Servizi invernali (secondo norma VSS 640 756a)

Standard di servizio livello A

  2.00

fr./ml

supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.

Standard di servizio livello B

  1.20

fr./ml

supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.

Standard di servizio livello C

  0.50

fr./ml

supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.

Altri servizi

Interventi di riparazione e sistemazione della carreggiata, delle barriere e dei parapetti

  1.00

fr./ml

per tutta la lunghezza del percorso

Illuminazione fuori località

30.00

 

per punto luce all’anno

Atti di vandalismo:

al massimo 50% dell’importo non risarcito dall’assicurazione.

2Per le infrastrutture stradali ad uso misto (non destinate esclusivamente a percorso ciclabile), i contributi sono corrisposti solo se la destinazione a percorso ciclabile comporta un maggior onere di manutenzione e sono se del caso determinati in proporzione del medesimo.

 

Determinazione dei servizi e dei contributi

Art. 51I servizi necessari per la manutenzione ordinaria e i relativi contributi cantonali sono stabiliti in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dai comuni responsabili.

2Per i nuovi percorsi la stessa è stipulata prima della pubblicazione del progetto stradale.

3In caso di mancato accordo, i servizi e i contributi sono oggetto di una decisione del Consiglio di Stato.

 

 

 

Norma transitoria

Art. 6I contributi per i percorsi ciclabili esistenti devono essere stabiliti conformemente all’art. 5 entro due anni dall’entrata in vigore di questo regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 7Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.[1]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 21.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 17 febbraio 2017 - BU 2017, 21.