Legge
sull’esercizio della professione di impresario costruttore e
di operatore specialista nel settore principale della costruzione
(LEPICOSC)[1]
(del 1° dicembre 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
–visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;
–visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali[2]
Definizioni[3]
Art. 1[4]1Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
2Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell’ambito dei settori professionali elencati nell’allegato.
Art. 2…[5]
Albo
a) Istituzione
Art. 3[6]A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
b) Iscrizione
Art. 3a[7]1Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.
2Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
3È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.
Effetti dell’iscrizione
Art. 4[8]1L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
2Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti.
3Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30’000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10’000.–.
4Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
5Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
Requisiti
a) professionali[9]
Art. 5[10]1Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di costruzione:
a)i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
b)i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
c)i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
d)i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell’edilizia;
e)gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.
2Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista:
a)i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
b)i titolari di un attestato di capo muratore;
c)per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
d)coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell’ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.
3In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.
b) personali
Art. 5a[11]I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:
a)avere l’esercizio dei diritti civili;
b)non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
c)godere di ottima reputazione;
d)non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
e)non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
Obblighi particolari[12]
Art. 6[13]Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:
a)rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;
b)rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
c)rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
d)rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
e)adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
f)non prestarsi a fare da prestanome.
Imprese estere[14]
Art. 7[15]1Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.
2Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.
3Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l’esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’art. 1 e l’esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all’art. 5.
4Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall’amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.
5Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.
TITOLO II
Commissione di vigilanza
Commissione di vigilanza
Art. 8[16]1Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.
2Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.
TITOLO III
Albo
Iscrizione e cancellazione
Art. 91Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.
2La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.
Contenuto
Art. 10[17]Gli albi sono suddivisi in due parti:
a)nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all’art. 5;
b)nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d’eccezione previsto dall’art. 18a cpv. 1.
Tenuta a giorno e pubblicità
Art. 11[18]Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:
a)alla tenuta a giorno;
b)alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
c)alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all’anno, dell’elenco delle imprese e degli operatori iscritti;
d)a rilasciare i relativi estratti.
Modifiche
Art. 121Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo.[19]
2Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.
Cancellazione per perdita dei requisiti
Art. 13[20]Sono cancellate dall’albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.
Tasse
Art. 14[21]Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell’albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2’000.–, per la tenuta a giorno a fr. 500.– all’anno.
Art. 15…[22]
TITOLO IV
Disposizioni penali, procedurali e finali[23]
Sanzioni
Art. 161La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a)l’ammonimento;
b)la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;
c)la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).[24]
2La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
3Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.[25]
4Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.
5L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
Procedura
Art. 171Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[26]
2L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.[27]
3…[28]
4Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.
Rimedi di diritto
Art. 17a[29]Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Obbligo del Municipio
Art. 18[30]1Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.
2Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.
3In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.
Norme transitorie
Art. 18a[31]1Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito:
a)alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1° gennaio 2014;
b)agli operatori specialisti attivi al 1° gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all’art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.
2Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’art. 9 entro il 30 giugno 2014.
3Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall’art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.[32]
Entrata in vigore
Art. 191Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[33]
Pubblicata nel BU 1998, 123.
ALLEGATO[34]
I settori professionali di cui all’art. 1 cpv. 3 sono:
–la posa d’acciaio d’armatura (ferraioli),
–l’esecuzione di casserature,
–l’esecuzione di murature in cotto e pietra,
–l’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).
[1] Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[2] Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[3] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[4] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[5] Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[6] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[7] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[8] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[9] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[10] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[11] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[12] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[13] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[14] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[15] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[16] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[17] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[18] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[19] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[20] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[21] Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precendente modifica: BU 2013, 487.
[22] Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[23] Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[24] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[25] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[26] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
[27] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[28] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[29] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[30] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[31] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[32] Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.
[33] Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.
[34] Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.