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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Legge

cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere

e di architetto

(del 24 marzo 2004)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 9 aprile 2002 n. 5233 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 10 marzo 2004 n. 5233 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Requisiti per l’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

 

Scopo

Art. 11La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

2Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.

 

Autorizzazione

Art. 2L’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).

 

Principio

Art. 31Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’OTIA.

2In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.

3Per l’ammissione all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.

4Le persone in possesso dell’autorizzazione vengono iscritte nell’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.

 

Requisiti per l’autorizzazione

Art. 41L’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente:

a)è in possesso dei requisiti professionali e

b)adempie le condizioni personali.

2Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.

3Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio, l’autorizzazione viene revocata.

 

Requisiti professionali

Art. 51Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:

a)coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente;

b)coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;

c)gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);

d)gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).

2Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

 

Requisiti personali

Art. 6Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:

a)avere l’esercizio dei diritti civili;

b)non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;

c)godere di ottima reputazione;

d)non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;

e)non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

 

Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone

Art. 71Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.

2Per coloro che provengono da Stati esteri l’esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

3L’esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell’OTIA.

 

Capitolo II

Contenuto dell’autorizzazione e tenuta dell’albo

 

Autorizzazione e struttura dell’Albo

Art. 81Le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.

2Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell’Albo.

 

Tenuta dell’Albo

Art. 91L’Albo è conservato dall’OTIA, che provvede:

a)alla sua tenuta a giorno;

b)alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;

c)alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale cantonale dell’elenco degli iscritti all’Albo con l’indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.

2Per ogni ingegnere e architetto l’Albo riporta i seguenti dati:

a)il nome, il cognome, l’anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;

b)la data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione con l’indicazione del titolo di studio o del tipo di REG;

c)la forma giuridica nella quale l’attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;

d)il o gli indirizzi professionali.

 

Capitolo III

Ordine degli ingegneri e degli architetti

 

Ordine

Art. 10L’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.

 

Compiti

Art. 11L’OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate.

 

Responsabilità

Art. 12L’OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.

 

Organi

Art. 13Gli organi dell’OTIA sono:

a)l’Assemblea dei titolari dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;

b)il Consiglio.

 

Assemblea

Art. 141L’Assemblea è l’organo superiore dell’OTIA.

2Essa è competente per:

a)adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;

b)nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;

c)approvare i conti preventivi e consuntivi dell’OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i contributi annui;

d)designare i membri della Commissione di vigilanza che devono essere proposti dall’OTIA, vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.

3Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.

 

Consiglio

Art. 151Il Consiglio dell’Ordine è l’organo esecutivo dell’OTIA.

2Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.

3Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:

a)prepara gli oggetti da sottoporre all’Assemblea e ne esegue le decisioni;

b)rappresenta I’OTIA nei rapporti con le autorità e i terzi;

c)rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;

d)esercita il potere di sorveglianza sui membri non espressamente assegnato alla Commissione di vigilanza;

e)segnala alla Commissione di vigilanza, rispettivamente alle altre autorità competenti, le infrazioni alla presente legge;

f)designa un segretario, che può anche essere esterno all’OTIA.

 

Organizzazione

Art. 16Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l’OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.

 

Capitolo IV

Obblighi professionali

 

Obblighi professionali

Art. 171Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:

a)svolgere l’attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;

b)osservare l’obbligo di discrezione e il segreto professionale e d’ufficio;

c)definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;

d)adempiere al pagamento dei contributi all’AVS/AI/IPG, all’AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d’imposta alla fonte;

e)rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;

f)osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;

g)non prestarsi a fare da prestanome;

h)comunicare all’OTIA ogni modifica concernente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell’Albo.

2Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori.

 

Capitolo V

Vigilanza e potere disciplinare

 

Commissione di vigilanza

Art. 181La vigilanza sull’applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).

2La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 ulteriori membri, proposti dall’OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato e rieleggibili.

3Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione.

 

Procedimenti disciplinari

Art. 191Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:

a)l’ammonimento;

b)la multa fino a fr. 20'000.--;

c)la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

2In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.

3La revoca dell’autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all’autorità competente del Cantone nel quale l’ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.

4L’azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.

 

Punibilità

Art. 201La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa.

2La sanzione è inflitta al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

 

Procedura

Art. 211Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. All’autore della segnalazione viene comunicato l’avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.

2Il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l’allestimento di perizie e di sentire testimoni.[1]

3Prima della decisione, all’interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.

4Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[2]

 

Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti

Art. 221Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

2Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.

 

Sospensione provvisionale

Art. 23Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisionali ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via provvisionale la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.

 

Capitolo VI

Disposizioni penali e rimedi giuridici

 

Abuso di qualifica

Art. 241Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all’Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l’impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.

2In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.

 

Rimedi giuridici

Art. 25[3]1Contro le decisioni dell’OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Commesse pubbliche

Art. 26[4]1Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l’OTIA.

 

Capitolo VII

Disposizioni esecutive, finali e transitorie

 

Norma transitoria

Art. 271La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.

2Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all’autore.

3l procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall’Autorità istituita dal diritto previgente.

 

Abrogazione di norme

Art. 28La Legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 291Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[5]

 

 

Pubblicata nel BU 2004, 231.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 33.

[3]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.

[4]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.

[5]  Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.