DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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 : DL conc. l’ adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 - 6 febbraio 1996

 

Decreto legislativo

concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici[1]

(del 6 febbraio 1996)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato;

preso atto dell’Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall’Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell’economia pubblica;

decreta:

Ratifica

Art. 11È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).

2È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.[2]

 

Esecuzione

Art. 2Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.

 

Art. 3[3]

 

Autorità di ricorso

Art. 41L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.

2Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[4]

 

Entrata in vigore

Art. 51Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Esso entra in vigore[5] con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

 

 

Pubblicato nel BU 1996, 70 e 211.

 

 


[1]  Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

[2]  Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

[3]  Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

[4]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[5]  Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.