DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 : L sui territori soggetti a pericoli naturali - 29 gennaio 1990

 

Legge

sui territori interessati da pericoli naturali

(LTPNat)

(del 29 maggio 2017)

 

IL gran consiglio

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

in applicazione:

-della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e dell’ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992;

-della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 e dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 2 novembre 1994;

-visto il messaggio 18 gennaio 2017 n. 7272 del Consiglio di Stato;

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 11Questa legge disciplina l’accertamento, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei provvedimenti nei territori interessati da pericoli naturali.

2Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli.

 

Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici

Art. 21Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui pericoli naturali; esso disciplina tramite regolamento i dettagli della legge ed emana le necessarie direttive.

2Gli enti pubblici collaborano alla pianificazione, al coordinamento e all’attuazione delle misure di gestione dei rischi (art. 12).

 

Informazione

Art. 3Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione.

 

TITOLO II

Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali

 

Piano delle zone di pericolo

Art. 41Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali.

2Il PZP è composto dai seguenti documenti:

a)catasto degli eventi conosciuti;

b)carta dei pericoli, in scala particellare, per la zona edificabile e le zone soggette a rischi rilevanti;

c)carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone;

d)relazione tecnica.

3Il PZP può già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l’esecuzione di interventi di risanamento e premunizione (carta dei pericoli post intervento).

 

Procedura

a) allestimento

Art. 51Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o per comprensori sovracomunali, sentiti i Municipi interessati.

2Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo naturale, oppure a tappe, per una o più di esse.

 

b) pubblicazione, osservazioni

Art. 61Previo annuncio agli albi comunali e nel Foglio ufficiale, il PZP è pubblicato presso i Comuni interessati per un periodo di trenta giorni.

2Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può formulare osservazioni.

 

c) adozione

Art. 71Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se ciò non pregiudica la sua valutazione globale.

2L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale.

 

d) ricorso

Art. 81Contro il PZP è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).

2Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Effetti

Art. 91Il PZP serve da base per la pianificazione dell’utilizzazione del suolo e per l’adozione delle misure di gestione dei rischi legate ai pericoli naturali.

2Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.

 

Modifica del PZP

Art. 101Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo.

2Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.

3Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP.

 

Menzione

Art. 11Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per ogni singolo fondo.

 

TITOLO III

Gestione del rischio

 

Principio

Art. 121Sulla base del PZP e tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali considerevoli, sono adottate le adeguate misure di gestione del rischio.

2In particolare:

a)i piani d’utilizzazione sono tempestivamente adeguati al PZP, segnatamente con misure di prevenzione a carattere pianificatorio;

b)sono adottate le misure tecniche (di premunizione e risanamento) e organizzative ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio;

c)sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli edifici esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire altrimenti la necessaria sicurezza;

d)le domande di costruzione incompatibili con il pericolo accertato dal PZP sono respinte rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione;

e)le domande di costruzione fuori dalla zona edificabile possono essere subordinate a perizie tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali;

f)sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli.

3Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio.

 

Compiti

Art. 131L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei Comuni; del Cantone per i piani d’utilizzazione cantonali.

2L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui il Consiglio di Stato può stabilire altrimenti, è un compito:

a)dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso;

b)dei Consorzi costituiti a tale scopo;

c)dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro sicurezza;

d)dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.

3L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv. 2 lett. c), compete ai Municipi.

4Per le domande di costruzione (art. 12 cpv. 2 lett. d, e), fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

5I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f); il Dipartimento assicura il supporto tecnico per l’elaborazione dei piani e durante le fasi di emergenza; esso promuove inoltre la formazione dei membri delle Commissioni locali.

 

Finanziamento

Art. 141Salvo contrarie disposizioni speciali e nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone sussidia l’esecuzione da parte degli enti pubblici (art. 13 cifra 2 lett. a, b) delle necessarie misure tecniche e organizzative relative ai pericoli naturali definiti dal Consiglio di Stato; il sussidio ai privati (art. 13 cifra 2 lett. c, d) è di principio escluso.

2Tenuto conto dei contributi federali, complessivamente il sussidio ammonta al massimo all’80% della spesa; in casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può andare oltre tale limite.

3La percentuale di sussidio è stabilita tenendo conto segnatamente dell’entità degli interventi e della capacità finanziaria degli enti competenti.

4Sono applicabili la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e la legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990.

 

TITOLO IV

Inosservanza della legge e rimedi giuridici

 

Intervento sostitutivo

Art. 15In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può intervenire in via sostitutiva.

 

Ricorsi

Art. 16Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la LPAmm.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

Diritto intertemporale

Art. 171I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore.

2I PZP pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge sono adottati secondo la procedura del diritto anteriore; per il resto, fa stato questa legge.

3Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore, fino a che non saranno sostituiti dalle misure di gestione del rischio secondo questa legge.

 

Abrogazione

Art. 18La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 19Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2017, 221.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 221.