DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
01.12.2023
(Bollettino ufficiale 38/2023)
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701.610

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 Regolamento sull'organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell'ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti del 27 febbraio 2007 (RsDT)

Regolamento

sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell’ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti

(RsDT)

del 27 febbraio 2007 (stato 28 ottobre 2022)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e il relativo regolamento del 20 dicembre 2011;

vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e il relativo regolamento del 9 dicembre 1992;

vista la legge sulle strade del 23 marzo 1983;

vista la legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 17 settembre 2007 (LALSN);

vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord),[1]

decreta:

Capitolo primo

Ambito pianificatorio

 

Piano cantonale con autorizzazione a costruire

Art. 1[2]1La Divisione che promuove il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST):

a)elabora il progetto di piano cantonale con autorizzazione a costruire;

b)assicura un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione e delle persone interessate per la componente pianificatoria del piano, per quanto necessario con la collaborazione dell’Ufficio della pianificazione locale ed eventuali altri servizi interessati;

c)cura la procedura per il suo finanziamento;

d)raccoglie i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende posizione sugli stessi;

e)allestisce l’incarto di pubblicazione e richiede l’autorizzazione alla pubblicazione del piano.

2I Servizi generali (in seguito SG) verificano i presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il piano e trasmettono al Dipartimento del territorio (in seguito DT) la relativa proposta di decisione.

3Il DT autorizza la pubblicazione del piano, che è curata dai SG, tramite la Sezione amministrativa immobiliare (in seguito SAI).

4I SG conducono l’istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT la proposta di decisione del Consiglio di Stato sull’approvazione del piano, sulle opposizioni e richieste di modifica dei piani.

 

Art. 2...[3]

 

Capitolo secondo

Ambito edilizio

 

Principio

Art. 3L’Ufficio domande di costruzione (in seguito UDC) cura l’allestimento degli avvisi cantonali alle domande di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale (in seguito LE).

 

Modalità di intervento

Art. 4L’UDC deve in particolare:

a)gestire la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia cantonale e federale;

b)eliminare, dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del Servizio interessato, possibili contraddizioni che si dovessero riscontrare in tale ambito;

c)considerare nullo ogni preavviso sprovvisto di una sufficiente base legale;

d)sottoporre la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali.

 

Capitolo terzo

Ambito stradale

 

Strade cantonali

Art. 51Il DT:

a)autorizza la pubblicazione del progetto stradale ai sensi della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (in seguito Lstr);

b)propone al Consiglio di Stato la decisione sul progetto stradale.[4]

2La Divisione delle costruzioni (in seguito DC):

a)elabora il progetto stradale;

b)cura la procedura tendente al suo finanziamento;

c)raccoglie i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende posizione sugli stessi;

d)allestisce l’incarto di pubblicazione.

3I SG:

a)verificano i presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il progetto stradale e trasmettono al DT la relativa proposta di decisione;

b)curano, tramite la SAI, la pubblicazione del progetto per conto del DT;

c)conducono l’istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT la proposta di decisione sul progetto stradale, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.[5]

 

Strade comunali

Art. 6La DC, sentiti i servizi competenti (ai quali può imporre termini e scadenze), rende gli avvisi cantonali relativi ai progetti stradali comunali ed esercita la facoltà d’opposizione. Si applica per analogia l’art. 4.

 

Capitolo quarto

Ambito di procedure coordinate

 

Competenze

Art. 7Nell’ambito di procedure coordinate ai sensi della Lcoord sono stabilite le seguenti competenze:

a)l’UDC è l’istanza cantonale ai sensi dell’art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della LE;

b)la DC è l’istanza cantonale ai sensi dell’art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della Lstr.;

c)la Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all’art. 10 Lcoord.[6]

 

Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze

Art. 8L’Ufficio giuridico (UG) allestisce per il DT le istruzioni all’autorità direttrice di cui all’art. 11 cpv. 2 lett. b Lcoord.

 

Capitolo quinto

Disposizioni varie

 

Coordinamento preventivo

Art. 9Tutti i Servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale devono, già nella fase preliminare, informare la SST sui singoli progetti che intendono realizzare.

 

Rappresentanza

Art. 101[7]

2L’UDC rappresenta lo Stato presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente alla gestione delle domande di costruzione secondo la legislazione edilizia cantonale e federale, nonché in tutte le procedure relative agli interventi previsti dagli art. 3 e 7.

3La SAI rappresenta lo Stato presso tutte le autorità decisionali, amministrative o giudiziarie, nelle procedure di approvazione dei progetti stradali e di espropriazione.[8]

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

 

 

Pubblicato nel BU 2007, 67.


[1]  Ingresso modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU 2011, 648.

[2]  Art. reintrodotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU 2011, 648.

[3]  Art. abrogato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2008, 149.

[4]  Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.

[5]  Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU 2007, 619.

[6]  Lett. modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.

[7]  Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 147; precedente modifica: BU 2011, 648.

[8]  Cpv. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.