Regolamento
sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato
dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone
ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
(del 29 aprile 2009)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 6 della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 1Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.
Destinatari
Art. 2Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.
Provvedimenti
Art. 3[1]L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi:
a)valutazione delle potenzialità e delle lacune;
b)orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale;
c)accompagnamento durante le misure;
d)inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).
Attribuzione di mandati
Art. 4[2]1Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.
2L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.
3L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.
Organizzazione
Art. 5[3]Sono istituiti:
a)un coordinatore operativo di progetto;
b)una direzione interdipartimentale di progetto, così composta:
-il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente)
-il coordinatore operativo di progetto (segretario)
-il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
-il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo
-il capo della Sezione della popolazione
-il capo della Sezione del lavoro
-il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.
Competenze
Coordinatore operativo di progetto
Art. 6Il coordinatore operativo di progetto è competente a:
a)coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati;
b)autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett. c);
c)assistere e informare la direzione di progetto;
d)redigere i rapporti di cui all’art. 11.
Direzione di progetto
Art. 7[4]La direzione di progetto è competente a:
a)decidere gli orientamenti strategici del progetto;
b)definire il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1;
c)definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l’offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formativo o professionale di cui all’art. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50’000.--; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
Art. 8L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
Art. 9[5]La Divisione è competente a:
a)designare il coordinatore operativo di progetto;
b)stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1.
Dipartimento della sanità e della socialità
Art. 10[6]Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.
Informazione
Art. 11[7]Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.
Entrata in vigore
Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[8]
Pubblicato nel BU 2009, 192.
[1] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
[2] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
[3] Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.
[4] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51.
[5] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
[6] Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.
[7] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
[8] Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.