DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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 : R conc. l’ anticipo e l’ incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988

 

Regolamento

concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

del 18 maggio 1988 (stato 3 marzo 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli art. 289 cpv. 2 e 293 cpv. 2 CC e l’art. 27 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971,[1]

decreta:

Competenza

Art. 1[2]1L’Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito Ufficio) della Sezione del sostegno sociale è competente per l’applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, 131 cpv. 2 e 290 cpv. 2 CC e dell’art. 27 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.[3]

2In particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.

 

Principio

Art. 21Il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.

2L’Ufficio verifica il mancato pagamento.[4]

 

Decorrenza

Art. 3L’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

 

Importo

Art. 41L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.[5]

2[6]

 

Versamento

Art. 5L’anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni.

 

Obbligo di informare

Art. 6Il genitore che richiede il versamento dell’anticipo, come pure l’obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all’Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell’anticipo.

 

Surrogazione

Art. 71La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

Incasso

2L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.

3L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.[7]

4L’Ufficio può delegare l’esecuzione dell’incasso ad un professionista esterno tramite contratto di mandato.[8]

 

Querela penale

Art. 8[9]L’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CP).

 

Art. 9...[10]

 

Validità e limite temporale

Art. 10[11]1La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.

2In deroga al cpv. 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.

3La verifica del tasso di recupero di cui al cpv. 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.

4La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.

5La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione.

6La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al cpv. 2, deve essere adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero dei 12 mesi precedenti.

 

Rifiuto o soppressione

Art. 111L’anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.

2Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.

Penalità.

3È riservata l’azione penale.

 

Spese

Art. 12Le spese connesse con l’esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i figli minorenni, sono a carico dello Stato. Lo Stato può in particolare avvalersi di un notaio per la traduzione delle convenzioni o delle sentenze.

 

Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 13[12]1Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni dell’11 settembre 1979.

2In deroga all’art. 10 cpv. 2 le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio 2005 restano in vigore sino alla loro scadenza.

 

Disposizioni transitorie riferite alla modifica del 5 aprile 2011

Art. 13a[13]1Il diritto all’estensione del limite temporale introdotto dall’art. 10 cpv. 2 si applica a coloro i quali hanno percepito la 60ma mensilità dopo il 1° dicembre 2010 compreso.

2I beneficiari di anticipo alimenti giunti al termine del diritto dei 60 mesi di prestazioni tra il 1° dicembre 2010 e l’entrata in vigore della presente modifica e che soddisfano il requisito dell’art. 10 cpv. 2, saranno informati, in questo lasso di tempo, dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Essi, entro un mese dall’entrata in vigore della modifica potranno inoltrare domanda di estensione.

 

Entrata in vigore

Art. 14Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1988.

 

Art. 15[14]

 

 

Pubblicato nel BU 1988, 161.


[1]  Ingresso modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 45.

[2]  Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[3]  Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 45; precedente modifica: BU 2003, 331.

[4]  Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

[5]  Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 530; precedente modifica: 1996, 22.

[6]  Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

[7]  Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[8]  Cpv. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.

[9]  Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[10]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

[11]  Art. modificato dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219; precedenti modifiche: BU 2003, 331; BU 2004, 463.

[12]  Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.

[13]  Art. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.

[14]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331; precedenti modifiche: BU 1996, 22; BU 1997, 530.