DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : DL conc. il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna - 29 marzo 1972

 

Legge

concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni

nelle regioni di montagna[1]

(del 29 marzo 1972)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

-la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970[2] con le relative modifiche;

-l’ordinanza federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 17 aprile 1991[3];

-il messaggio governativo n. 1783 del 22 dicembre 1971[4];

decreta:

Scopo

Art. 1Il Cantone sostiene mediante l’assegnazione di sussidi il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.

 

Misura del sussidio

Art. 2[5]1I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili.

2Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili.

3I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo[6] .

4Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.

 

Condizioni per l’ottenimento e il

rimborso del sussidio[7]

Art. 3[8]1La concessione del sussidio cantonale è subordinata all’adempimento delle condizioni stabilite dalla legislazione federale e all’accoglimento della domanda da parte dell’Autorità federale.

2Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione federale per la restituzione del sussidio federale.

 

Obbligo di rimborso

Art. 4Il Dipartimento competente è autorizzato a chiedere l’iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitazione di diritto pubblico, dell’obbligo di rimborso e a rilasciare l’autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.

 

Finanziamento

Art. 5I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù di questo decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.

 

Competenze

a) sussidia mento[9]

Art. 6[10]1Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-, sull’eventuale rimborso e sull’annullamento dell’assegnazione.

2Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio.

 

b) vigilanza e procedura

Art. 6a[11]1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione del presente decreto legislativo e designa il Dipartimento e gli Uffici competenti all’esecuzione della legge federale e del presente decreto ed emana il regolamento d’applicazione.

2Per quanto non contemplato dal presente decreto e dal relativo regolamento, alla procedura di sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale.

 

Ricorsi

Art. 6b[12]1Contro le decisioni del Dipartimento e delle sue istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[13]

3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[14]

 

Abrogazione

Art. 71Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre 1951 è abrogato e sostituito dal presente.

2I sussidi concessi in base al decreto legislativo del 10 marzo 1953 dovranno essere rimborsati quando si verificano le condizioni stabilite dall’art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.

 

Entrata in vigore

Art. 8Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972.

 

Norma transitoria[15]

Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni.

 

 

Pubblicata nel BU 1972, 98.

 

 


[1]  Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.

[2]  RS 844

[3]  RS 844.1

[4]  Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[5]  Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11.

[6]  Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[7]  Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[8]  Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[9]  Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[10]  Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980, 11.

[11]  Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[12]  Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

[13]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.

[14]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[15]  Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.