DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
>

389

862.110

< >
 : R di applicazione del DL del 12 settembre 1978 conc. il rinnovo di abitazioni - 31 gennaio 1979

 

Regolamento

di applicazione del decreto legislativo concernente il rinnovo di abitazioni

(del 31 gennaio 1979)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il decreto legislativo concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità[1];

decreta:

Competenze

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità è incaricato dell’applicazione del decreto legislativo 12 settembre 1978 concernente il rinnovo di abitazioni (in seguito decreto).[2]

2Il Dipartimento si vale a tale scopo dell’Ufficio dell’abitazione (in seguito Ufficio).[3]

 

Condizioni economiche

Art. 21Possono essere rinnovate con l’aiuto cantonale le abitazioni destinate alle persone o famiglie residenti nel Cantone aventi:

a)un reddito imponibile non superiore ai fr. 30’000.- annui;

b)una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80’000.-.

2I limiti di cui al cpv. 1 sono aumentati di fr. 3’000.- rispettivamente fr. 10’000.- per ogni figlio in formazione scolastica o professionale ancora incompiuta, al più tardi fino al compimento del venticinquesimo anno.

3Gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguati all’indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno precedente il periodo di tassazione determinante (indice al 31 dicembre 1978, punti 101,0).[4]

 

Tassazione

Art. 3Per reddito e sostanza imponibili ai sensi del presente regolamento s’intendono quelli desunti dall’ultima notifica di tassazione. Per gli stranieri tassati alla fonte fa stato il reddito lordo dell’anno precedente diminuito delle deduzioni previste dalla Legge tributaria.

 

Lavori sussidiabili

Art. 4Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’art. 8 del decreto:

a)le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell’immobile;

b)le opere da carpentiere-copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della copertura;

c)le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;

d)le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate con tinteggi isolanti od intonaci plastici;

e)opere da istallatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;

f)nuovi impianti di riscaldamento;

g)sostituzione impianti elettrici non conformi;

h)onorari relativi alle opere di progettazione.

 

Lavori non sussidiabili

Art. 5Non sono sussidiabili i semplici lavori di tinteggio, verniciatura, riparazione degli apparecchi sanitari e dell’impianto di riscaldamento ed elettrico, sostituzione di pavimenti che non sono in relazione alla ristrutturazione dell’alloggio, piccoli lavori di riparazione alla copertura, ecc.

 

Procedura

Art. 61La domanda di sussidio dev’essere inoltrata al Dipartimento - Ufficio abitazioni economiche - corredata dalla seguente documentazione:

-2 copie formulario di richiesta vidimato dal Comune nel quale si trova l’immobile da riattare;

-2 copie progetto definitivo approvato dalle competenti autorità, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell’alloggio prima e dopo il rinnovo;

-2 copie relazione tecnica;

-2 copie preventivo dettagliato;

-estratto censuario recente;

-documentazione attestante la situazione finanziaria di chi occupa l’alloggio (notifica di tassazione o certificato di salario lordo);

-stato di famiglia di chi occupa l’alloggio rilasciato dal Comune sul quale sorge l’immobile da riattare;

-copia dell’autorizzazione cantonale a costruire e licenza edilizia comunale o della notifica al Municipio.

2Nel caso di alloggi già occupati l’ammontare della pigione prima del rinnovo, escluse le spese accessorie, dovrà essere comunicata al Dipartimento.

 

Zona urbana

Art. 7È considerata zona urbana ai sensi dell’art. 11 del decreto il territorio dei comuni completamente o parzialmente esclusi dalla zona di montagna ai sensi del catasto federale della produzione agricola.

 

Assegnazione alloggi

Art. 8Nell’assegnazione in locazione di un alloggio sussidiato si dovrà tenere conto del numero degli occupanti. In particolare:

a)le persone sole potranno usufruire di un alloggio di 2 locali al massimo;

b)per gli alloggi di 5 locali ed oltre il sussidio sarà versato unicamente se locati ad almeno 3 persone.

 

Controllo delle pigioni e delle condizioni economiche

dei beneficiari

Art. 91Il proprietario per sé o per gli inquilini è tenuto a presentare all’Ufficio i dati economico-familiari ai fini del controllo della pigione e delle condizioni di sussidiamento.[5]

2La mancata presentazione della documentazione richiamata al cpv. 1 può comportare l’immediata sospensione del sussidio.

3Per la determinazione della pigione prima del rinnovo (art. 14 DL) nel caso in cui l’abitazione non sia precedentemente locata, valgono per analogia le direttive dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni per il calcolo del valore locativo.[6]

4Nella determinazione della pigione dopo il rinnovo si terrà conto di una adeguata quota per l’ammortamento, le spese di manutenzione e d’amministrazione.[7]

 

Sospensione del sussidio

Art. 10Quando il reddito o la sostanza di chi occupa l’alloggio rinnovato supera i limiti fissati dall’art. 2 del presente regolamento il sussidio sarà sospeso a partire dal 1° gennaio dell’+anno seguente.

 

Art. 11Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1979.

 

 

Pubblicato nel BU 1979, 29.


[1]  Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[2]  Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[3]  Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[4]  Cpv. introdotto dal DE 18.2.1986; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1986, 32.

[5]  Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[6]  Cpv. introdotto dal R 28.6.1983; in vigore dal 1.7.1983 - BU 1983, 155.

[7]  Cpv. introdotto dal R 28.6.1983; in vigore dal 1.7.1983 - BU 1983, 155.