DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Legge

concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni

(del 29 novembre 2011)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 61 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP);

visto l’articolo 84 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC);

visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,

decreta:

Autorità di vigilanza

a. In materia di LPP

Art. 1Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).

 

b. In materia di fondazioni classiche

Art. 2Fatta salva una diversa decisione del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente a fungere da autorità unica di vigilanza sulle fondazioni e da autorità superiore di vigilanza sulle fondazioni a carattere comunale, nonché a decidere quale autorità di trasformazione e di modifica nei casi attribuiti ai Cantoni dal Codice civile svizzero.

 

c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità

Art. 3Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale.

 

Rimedi giuridici

a. Istituti di previdenza professionale

Art. 41Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per:

a)le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

b)le controversie con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2 LPP;

c)le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52 LPP;

d)il regresso di cui all’art. 56a capoverso 1 LPP.

3È applicabile la legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

 

b. Fondazioni

Art. 51Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.

2Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

 

Disposizioni di esecuzione

Art. 6Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni.

 

Entrata in vigore

Art. 71Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[1]

 

 

Pubblicata nel BU 2012, 7.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.