DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
>

379

875.100

< >
 : L sull’ integrazione sociale e professionale degli invalidi - 14 marzo 1979

 

Legge

sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

(del 14 marzo 1979)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

-la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006;

-la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002;

-la Legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011;[1]

visto il messaggio del 25 gennaio 1979 n. 2357 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Principi generali

 

Campo di applicazione

Art. 11Lo Stato assicura l’integrazione sociale e professionale degli invalidi ed attua a tal uopo i provvedimenti previsti da questa legge.

2I provvedimenti fondati su questa legge sono complementari rispetto a quelli garantiti dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (in seguito: LAI).[2]

3Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, sulla Legge sull’assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge sulla pedagogia speciale.[3]

 

Scopo

Art. 2[4]Lo Stato promuove e coordina la realizzazione di strutture, l’organizzazione di servizi, le risorse disponibili sul territorio e l’applicazione dei provvedimenti necessari all’integrazione sociale e professionale degli invalidi:

a)con iniziative proprie;

b)con la concessione di sussidi agli enti pubblici e privati riconosciuti che assumono iniziative o che svolgono un’attività nel quadro di questa legge.

 

Pianificazione cantonale

Art. 2a[5]1Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e un’equa distribuzione dell’offerta, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere.

2Il Dipartimento elabora la pianificazione cantonale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, e la sottopone almeno ogni 4 anni al Consiglio di Stato per l’approvazione. La pianificazione approvata viene trasmessa per informazione al Gran Consiglio.

 

Definizione

a) Invalido[6]

Art. 3[7]1È considerato invalido secondo questa legge chi permanentemente o in modo presumibilmente duraturo, per impedimento congenito, sopravvenuto o di origine traumatica, si trovi in condizioni fisiche, mentali o psichiche menomate e tali da pregiudicare la propria autonomia; in particolare: capacità di guadagno, svolgimento delle attività di vita quotidiane, relazioni sociali, spostamenti, formazione e perfezionamento.

2Possono beneficiare delle prestazioni della Legge, gli invalidi residenti nel Cantone.

 

b) Istituti per invalidi

Art. 3a[8]Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, gli appartamenti protetti, le case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi.

 

c) Servizi di integrazione

Art. 3b[9]Sono servizi di integrazione sociale e professionale quelli organizzati da enti (enti di integrazione), che offrono segnatamente le prestazioni seguenti: consulenza e assistenza agli invalidi, ai loro famigliari ed enti; corsi e iniziative destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; formazione; altre attività e progetti.

 

Autorizzazione d’esercizio ad istituti per invalidi

Art. 3c[10]1Per l’avvio e la gestione di istituti per invalidi è necessaria l’autorizzazione dal Dipartimento competente.

2L’istituto per invalidi può accogliere invalidi soltanto dopo l’ottenimento dell’autorizzazione.

3L’autorizzazione è concessa agli istituti che adempiono a requisiti qualitativi e economici, in particolare di tipo logistico, finanziario, organizzativo, e nell’ambito della gestione degli ospiti e del personale.

4Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione.

5Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

6Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l’autorizzazione qualora i requisiti per il suo rilascio non siano più adempiuti; contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Riconoscimento degli istituti per invalidi e degli enti di integrazione ai fini del sussidiamento

Art. 3d[11]1Il Dipartimento competente può riconoscere gli istituti per invalidi gestiti da enti pubblici o privati, che sono in possesso dell’autorizzazione d’esercizio, che rispondono ad un bisogno ai sensi dell’art. 2a e che adempiono ai requisiti imposti dalla Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi.

2Il Dipartimento può inoltre riconoscere enti per i servizi di integrazione organizzati ai sensi dell’art. 3b, che rispondono a differenti bisogni del territorio, garantiscono prestazioni di qualità e operano nel rispetto dei principi di economicità, secondo criteri di adeguatezza ritenuti dal Dipartimento.

3Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori requisiti e determina la procedura e la documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento.

4Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto o di un ente di integrazione qualora venissero a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.

5Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

6Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Postulato generale

Art. 4L’integrazione secondo questa legge deve svilupparsi e tradursi:

a)nel rispetto della dignità e della personalità dell’invalido;

b)nell’impegno in un’azione permanente di terapia, d’educazione e di socializzazione;

c)nella possibilità di svolgere lavoro creativo e non alienante;

d)nella garanzia di un’equa remunerazione e di previdenze sociali adeguate.

 

Capitolo II

Centro cantonale d’accertamento e di formazione professionale e sociale[12]

 

Funzioni

Art. 5[13]Il Centro cantonale d’accertamento e di formazione professionale e sociale (in seguito: CAFPS) svolge funzioni di:

a)accertamento professionale;

b)orientamento professionale;

c)prima formazione professionale;

d)riformazione professionale;

e)collocamento;

ai sensi della legge sull’AI, in collaborazione con gli organi dell’AI.

 

Sede e organizzazione

Art. 61Il CAFPS ha sede a Gerra Verzasca. Possono essere istituite sottosedi regionali.[14]

2L’organizzazione interna del CAFPS è stabilita mediante regolamento approvato dal Consiglio di Stato.[15]

3Rimangono riservate le disposizioni legali ed esecutive della LAI.[16]

 

Capitolo III

Provvedimenti

 

Provvedimenti generali

a) per gli istituti per invalidi[17]

Art. 7[18]Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli invalidi:

a)la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento di istituti per invalidi;

b)l’acquisto o la locazione di edifici, stabilimenti, appartamenti e locali adattabili a istituti per invalidi, nonché l’acquisto di attrezzature di base;

c)l’acquisto di altre attrezzature e dell’arredamento per l’abitazione, l’occupazione e la ricreazione degli istituti specificati sub a) e b);

d)il finanziamento delle spese d’esercizio degli istituti specificati sub a) e b);

e)…;

f)

 

b) per gli enti di integrazione

Art. 7a[19]Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli invalidi l’istituzione e il finanziamento di servizi d’integrazione promossi da enti riconosciuti.

 

Provvedimenti particolari

Art. 8[20]1Sono considerati provvedimenti particolari d’integrazione sociale e professionale degli invalidi:

a)l’assunzione dei costi supplementari derivanti dalla creazione di possibilità di occupazione presso aziende, uffici, economie domestiche individuali o collettive ecc.;

b)l’assunzione dei costi supplementari derivanti da soluzioni d’abitazione, di sostegno e di ricreazione;

c)la partecipazione finanziaria agli oneri derivanti da collocamenti di invalidi in istituti riconosciuti da altri cantoni.

2

 

Collaborazione degli enti pubblici

Art. 9Nella gestione degli enti pubblici devono essere favorite l’integrazione e le attività professionali degli invalidi, segnatamente mediante l’assunzione di persone invalide e l’assegnazione di commesse a centri e laboratori per invalidi.

 

Collaborazione degli enti sussidiati

Art. 101La concessione di sussidi e aiuti cantonali e comunali, l’appalto di opere pubbliche e le delibere di forniture allo Stato possono essere subordinate all’impegno dell’assegnatario, secondo modalità da stabilire caso per caso, ad assumere persone invalide al beneficio di provvedimenti di reintegrazione sociale o professionale in virtù di questa legge.

2L’obbligo di assumere persone invalide può essere invece assolto mediante l’impegno dell’assegnatario ad affidare l’esecuzione di lavori o di fasi del processo produttivo a centri e laboratori per invalidi.

 

Scelta dei provvedimenti

Art. 111Nella scelta dei provvedimenti deve essere data la precedenza a quelli che più favoriscono l’integrazione dell’invalido nella società; di regola, si può optare per l’accoglimento in istituto solo dopo avere sperimentato senza esito positivo altri provvedimenti o quando possano essere escluse altre soluzioni.[21]

2Nei casi suscettibili di evoluzione deve essere facilitato il passaggio da strutture di lavoro e d’abitazione protette a soluzioni che favoriscono l’indipendenza e l’autonomia dell’invalido.

 

Capitolo IV

Sussidiamento

 

Sussidi:

a) per la costruzione, ricostruzione, ampliamento, ammodernamento, l’acquisto di immobili e

di attrezzature di base[22]

Art. 12[23]1Per i provvedimenti di cui all’art. 7, lett. a) e b) può essere concesso un sussidio sino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta finanziabile.

2

3Nella commisurazione dei sussidi si deve tener conto della capacità finanziaria del beneficiario, di eventuali sussidi concessi da altri enti e delle esigenze della pianificazione cantonale.

 

b) per l’esercizio e l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili;

aa) principio[24]

Art. 13[25] [26]1Per principio il finanziamento dei provvedimenti menzionati all’art. 7 lett. c) e d) è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.

2Il contributo globale è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi tariffali vigenti.

3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

 

ba) determinazione del contributo globale

Art. 13a[27]1Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

a)rette e tariffe praticate nei confronti degli ospiti secondo l’art. 18;

b)le prestazioni assicurative particolari (oltre alle rendite) previste dalle leggi sull’AVS, sull’AI e sulle PC;

c)altre partecipazioni derivanti da accordi con assicurazioni malattia o infortunio;

d)i redditi del patrimonio dell’istituto per invalidi come pure una quota parte delle elargizioni o donazioni di enti pubblici o privati.

2Per quanto riguarda le spese computate il Consiglio di Stato può riconoscere, tenuto conto della capacità finanziaria del beneficiario, gli interessi e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a terzi, nei limiti stabiliti dal Regolamento.

 

Art. 14[28]

 

c) per i servizi di integrazione[29]

Art. 14a[30]1Per principio il finanziamento dei provvedimenti di cui all’art. 7a è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo fisso dello Stato.

2Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato e non può superare il 75% delle spese riconosciute.

 

d) …

Art. 15[31]

 

e) per i provvedimenti particolari

Art. 15a[32]1Per i provvedimenti di cui all’art. 8 lett. a) e b), può essere concesso un contributo fisso, stabilito a preventivo, sino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.

2Per i provvedimenti di cui all’art. 8 lett. c) il sussidio viene concesso tenuto conto del costo del collocamento unitamente alla partecipazione del beneficiario.

 

Diritto ai sussidi

Art. 15b[33]1L’erogazione dei sussidi di cui agli art. 12, 13 e 14a è subordinata al riconoscimento giusta l’art. 3d.

2Per gli istituti di nuova creazione i sussidi di cui all’art. 12 sono subordinati ad una decisione di riconoscimento preliminare da parte del Dipartimento competente.

3L’erogazione dei sussidi di cui all’art. 15a, è subordinata ad una verifica della copertura del fabbisogno sul territorio.

4Nell’assunzione del personale, gli istituti per invalidi e gli enti di integrazione riconosciuti ai sensi dell’art. 3d, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[34]

5La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.[35]

 

Istanze di sussidio[36]

Art. 16[37]1[38]

2[39]

3Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce i modi di presentazione delle istanze di sussidio e la documentazione necessaria.

4[40]

 

Verifiche economiche, quantitative e qualitative dei provvedimenti sussidiati[41]

Art. 17[42]1Le informazioni di tipo economico, quantitativo e qualitativo relative ai provvedimenti erogati in base a questa Legge devono essere sottoposti all’approvazione del Dipartimento competente.

2Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche, ispezioni e revisioni e dare le istruzioni necessarie.

 

Approvazione di tariffe e rette

Art. 18Gli istituti ed i servizi beneficiari di sussidi a’ termini degli articoli precedenti soggiacciono all’obbligo dell’approvazione preventiva di tariffe e rette da parte del Dipartimento.

 

Restituzione dei sussidi[43]

Art. 191Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi, dedotto il 5% per ogni anno d’esercizio:

a)quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;

b)quando il beneficiario non si attenga alle disposizioni di questa legge e delle relative norme d’applicazione ed alle condizioni specifiche stabilite in funzione della loro esecuzione;

c)quando le strutture o le attrezzature sussidiate siano destinate ad altro scopo o alienate;

d)quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione falsa.

2[44]

3È riservata l’azione penale.

 

Ipoteca legale

Art. 20[45]1A garanzia della restituzione dei sussidi alle spese di investimento è istituita un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.

2L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è determinato dalla data dell’iscrizione.

 

Capitolo V

Organizzazione, vigilanza

 

Autorità competenti:

a) Consiglio di Stato

Art. 211Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi.

2Esso è in particolare competente a:

a)stabilire le norme d’applicazione della legge;

b)…;

c)designare il Dipartimento competente;

d)applicare la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006.[46]

 

b) Dipartimento

Art. 221Il Dipartimento attende all’esecuzione e al coordinamento dei provvedimenti previsti da questa legge ed ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità.

2In particolare, il Dipartimento:

a)…;

b)controlla periodicamente il rispetto delle condizioni di autorizzazione e riconoscimento;

c)propone i provvedimenti di cui agli art. 7, 7a e 8;

d)…;

e)sollecita l’applicazione dell’art. 9 in riferimento ai casi concreti;

f)…;

g)cura l’informazione circa i problemi dell’integrazione degli invalidi.[47]

3[48]

 

Commissione consultiva

Art. 231Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione per l’integrazione degli invalidi.

2La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente. In particolare essa è chiamata ad esprimere avviso sulla pianificazione cantonale giusta l’art. 2a e su questioni riguardanti le scelte di politica sociale in favore delle persone invalide.[49]

3Essa può essere chiamata a contribuire allo sviluppo delle relazioni fra istituti d’integrazione ed istanze imprenditoriali e sindacali.

4Le competenze ed il funzionamento della Commissione sono ulteriormente precisati dal regolamento d’applicazione.

 

Rappresentanza dello Stato

Art. 24Allo Stato dev’essere garantita la facoltà di designare un suo rappresentante a far parte dell’organo amministrativo degli istituti sussidiati.

 

Capitolo VI

Norme finali

 

Art. 25[50]

 

a) ...

Art. 25a...[51]

b) ...

Art. 25b[52]

 

c) strategia cantonale

Art. 25c[53]Il Dipartimento è l’autorità competente ad allestire e definire i contenuti della strategia cantonale giusta l’art. 10 della Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006.

 

Entrata in vigore

Art. 261Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell’entrata in vigore.[54]

 

 

Pubblicata nel BU 1979, 173.


[1]  Ingresso modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

[2]  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[3]  Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedenti modifiche: BU 2005, 457; BU 2007, 710.

[4]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[5]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[6]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[7]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[8]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

[9]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[10]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[11]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31; precedente modifica: BU 2007, 710.

[12]  Titolo modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

[13]  Art. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

[14]  Cpv. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

[15]  Cpv. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

[16]  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[17]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[18]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 1999, 32; BU 2001, 259.

[19]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[20]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedente modifica: BU 1999, 33.

[21]  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[22]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[23]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedente modifica: BU 2001, 259.

[24]  Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 259.

[25]  Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 259; precedente modifica: BU 1988, 363.

[26]  Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

[27]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[28]  Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 1999, 32; BU 2001, 259; BU 2005, 354.

[29]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[30]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 2001, 259; BU 2005, 354.

[31]  Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[32]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[33]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[34]  Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 197.

[35]  Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 107.

[36]  Nota marginale modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14; precedenti modifiche: BU 2007, 710; BU 2009, 31.

[37]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[38]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

[39]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

[40]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

[41]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[42]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[43]  Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

[44]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

[45]  Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.

[46]  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[47]  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[48]  Cpv. abrogato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

[49]  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[50]  Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[51]  Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

[52]  Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

[53]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

[54]  Entrata in vigore: 1° luglio 1979 - BU 1979, 173.