DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Decreto legislativo

che disciplina le conseguenze del mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

(del 16 dicembre 2009)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-richiamata la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997;

-visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6275 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 24 novembre 2009 n. 6275R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Principio

Art. 11Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.

2Il Cantone può inoltre:

a)rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità;

b)assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.

3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

 

Regresso

Art. 21Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.

2Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione.

3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

 

Procedura

Art. 3Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.

 

Rimborso dei crediti scoperti

agli assicuratori malattie

Art. 4Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.

 

Valutazione

Art. 5Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo 2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.

 

Norma transitoria

Art. 6Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.

 

Entrata in vigore

Art. 7Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 48.